POS. II Prot._______________/32.11.2004

OGGETTO: Pesca professionale del novellame - Direttive e prescrizioni.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE COMMERCIO
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Pesca
Segreteria Dirigente Generale

PALERMO

1. Con nota n. 199 del 18 febbraio 2004, codesta Amministrazione pone una serie di quesiti attinenti la pesca del novellame che, per l'anno 2004, è stata autorizzata con decreto del Dirigente generale 3 febbraio 2004, n. 2 (modificato con successivo D.D.G. 11-02-2004, n. 3), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento assessoriale n. 202/186 del 18 gennaio 2001. Quest'ultimo, relativo alla campagna di pesca del novellame per l'anno 2001, contiene delle limitazioni sulla stazza dei natanti e sull'uso degli attrezzi da pesca, in virtù del richiamo ai decreti assessoriali 28 gennaio e 12 febbraio 1998 e, oltre a ciò, l'obbligo di dichiarare l'avvenuta partecipazione alla campagna di pesca dell'anno 2001 e l'adesione alla successiva campagna.
La problematica principale scaturisce dalla mancata richiesta di preventiva adesione alle campagne di pesca successive all'anno 2002, poichè i decreti autorizzativi, emanati a decorrere dall'anno 2002, pur rinviando sempre alle prescrizioni del provvedimento assessoriale 202/186 succitato, non richiamavano espressamente quell'adempimento.
A seguito di richieste di chiarimenti da parte delle Capitanerie di Porto dell'Isola, codesta Amministrazione con nota 18 febbraio 2003, n. 371, ebbe a precisare che la nota assessoriale 202/186 riferiva le comunicazioni di adesione all'anno 2002, mentre per l'anno 2003 si ritenne non prescritta, come requisito di ammissione, la comunicazione di adesione preventiva all'eventuale successiva campagna di pesca del novellame.
Ciò premesso, l'Amministrazione richiedente, riassumendo così i principali quesiti pervenuti dalle Capitanerie li sottopone all'avviso dello scrivente:
a) quali sono le imbarcazioni che possono aderire alla campagna di pesca in relazione alla stazza lorda e agli attrezzi consentiti;
b) se è necessario, per la campagna di pesca 2004, che sia stata effettuata la comunicazione di preventiva adesione alla stessa;
c) se possono aderire alla campagna 2004 imbarcazioni che non hanno effettuato tale pesca speciale negli anni o che, pur avendola effettuata, hanno sospeso di recente (per esempio dal 2000 al 2003) tale attività;
d) se i proprietari delle imbarcazioni che aderiscono alla suddetta campagna devono avere effettuato il versamento previsto dall'art. 30 del D.M. 26/07/1995, atteso che il comma 4 della norma stabilisce che le disposizioni in essa contenute non si applicano alla Regione siciliana per le pesche speciali per le quali sia stata emanata apposita disciplina regionale.
Codesta Amministrazione è del parere che il numero delle imbarcazioni che aderiscono alla pesca speciale con i requisiti di stazza ed attrezzature descritti nei decreti assessoriali del 28 gennaio e del 12 febbraio del 1998 non sia suscettibile di variazioni; nel detto numero di imbarcazioni potrebbero però ricomprendersi i casi di trasferimento di licenza per demolizione del natante e/o il subentro di nuove unità nel contigente del singolo Compartimento a compensazione di imbarcazioni che non hanno rinnovato, nel frattempo, richiesta di adesione a nuove campagne.

2. Si evidenzia preliminarmente che la natura tecnica dei quesiti posti ai punti a), b) e c) - ma, in particolare, di quello attinente alla stazza dei natanti ammessi alla campagna di pesca del novellame e alla tipologia dei sistemi di pesca ammessi - avrebbe giustificato il ricorso, anzicchè a questo Ufficio, al Consiglio regionale della pesca, organo tecnico-consultivo nella specifica materia che, espressamente, ai sensi dell'art. 17. comma 1, lett. b), della l.r. 1/1980 è competente ad esprimere pareri sui provvedimenti concernenti la disciplina della pesca nelle acque compartimentali della Regione.
Ciononostante, in ossequio al principio di collaborazione, questo Ufficio, non si esime dalla trattazione dei quesiti posti.

3. In relazione al primo quesito si espone quanto segue.
Com'è noto, il Regolamento CE n. 1626 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo, ha l'obiettivo di addivenire ad un sistema di gestione armonizzata delle risorse alieutiche che, pur tenendo conto delle disposizioni nazionali in vigore, vi apporta, progressivamente, gli adeguamenti necessari ai fini della tutela degli stock ittici.
Detto regolamento comunitario incide specificamente sulle c.d. "pesche speciali", quali la pesca del rossetto, del bianchetto, del novellame di allevamento, con la sciabica da spiaggia e la pesca a strascico entro le tre miglia. La norma comunitaria del 1994 introdusse, all'art. 3, il divieto di impiego, entro il limite delle tre miglia e dei 50 metri di profondità, delle reti da traino (e, quindi delle reti a strascico), delle sciabiche (assimilate dal regolamento alla rete a strascico) o reti analoghe nonchè entro i 300 metri dalle coste o i 30 metri di profondità, delle reti da circuizione.
Il regolamento suddetto ritenne quei tipi di pesca attività in deroga a leggi generali, quali quelle sulle maglie o sulla distanza dalla costa, prevedendo però la possibilità per lo Stato membro di concedere deroghe fino al 31 dicembre 2002, mentre a partire dal 2003 la concessione di deroghe può essere disposta soltanto dalla Commissione Europea su richiesta motivata scientificamente, economicamente e tecnicamente dal Paese interessato.
La Commissione europea, per l'anno in corso, ha previsto, all'art. 9 del regolamento (CE) n. 2287/2003, che "La pesca attualmente effettuata in virtù di deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare temporaneamente nel 2004".
La pesca del novellame da consumo e del rossetto è disciplinata in Italia dal D.M. 28 agosto 1996, che deve intendersi direttamente richiamato dai decreti autorizzativi assessoriali, poiché questi ultimi contengono sempre il riferimento al provvedimento assessoriale 202/186 del 18 gennaio 2001 che, a sua volta si richiama al decreto assessoriale 28 gennaio 1998, il quale espressamente contiene il riferimento alla disciplina di cui al citato Decreto ministeriale.
Si evidenzia inoltre che nel decreto del Dirigente Generale 27 gennaio 2003 - attinente l'autorizzazione alla pesca professionale del novellame per l'anno 2003 - considerata la mancata attuazione dell'art. 150 della l.r. 32/2000 (con cui si dispone che la disciplina della pesca speciale venga regolata con un decreto del Presidente della Regione siciliana, ad oggi non emanato) è stata ritenuta applicabile in Sicilia la medesima disciplina adottata in campo nazionale, integrata dalle prescrizioni contenute nel provvedimento assessoriale 202/186 del 18 gennaio 2001.
In virtù di ciò, per la soluzione del quesito posto, necessita esaminare il D.M. 28 agosto 1996 unitamente alle prescrizioni contenute nel provvedimento assessoriale del 2001 e dei decreti assessoriali, nello stesso richiamati, con particolare riferimento al D.A 28 gennaio 1998.
Il D.M. del 1996, disciplinante la pesca del novellame, al comma 1 dell'art. 1 prevede che la stessa è autorizzata, nei periodi ammessi e nei compartimenti marittimi in cui è esercitata per consuetudine, per le navi di stazza lorda non superiore a 10 TSL.
Al 2° comma dello stesso articolo, il decreto ministeriale prevede la possibilità di autorizzare unità con caratteristiche di stazza superiore qualora gli armatori, negli anni precedenti, abbiano già ottenuto e utilizzato la relativa autorizzazione.
L'art. 2 del D.M. 28 agosto 1996, per quanto riguarda gli attrezzi ammessi per la cattura del bianchetto e del rossetto, prevede l'uso esclusivo delle reti da traino, delle sciabiche e delle reti a circuizione.
L'art. 7 del decreto nazionale prevede, inoltre, che "Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di pesca marittima nelle acque territoriali, compresa la pesca del novellame da consumo e del rossetto".
Poiché la Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva in materia di pesca (art. 14, lett. l, dello Statuto siciliano), unitamente alle relative funzioni amministrative (art. 20 St. sic.) e, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 913/1975 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pesca), essa esercita le attribuzioni del Ministero della Marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale, non può dubitarsi che le spetti il potere di disciplinare legislativamente e amministrativamente la pesca del novellame.
In virtù di ciò, le disposizioni del succitato decreto ministeriale del 1996 si applicano nella Regione siciliana con le differenziazioni previste dal decreto assessoriale 28 gennaio 1998 e con le prescrizioni contenute nel provvedimento dell'Assessore regionale alla cooperazione, commercio artigianato e pesca 18 gennaio 2001, n. 202/186.
Il decreto assessoriale 28 gennaio 1998, all'art. 2, dispone che nei periodi autorizzati la pesca del novellame nei compartimenti marittimi siciliani può essere esercitata con natanti di stazza lorda uguale o inferiore a 10 TSL, ovvero con natanti aventi stazza lorda fino a 15 TSL, purchè non autorizzati, questi ultimi, alla pesca a strascico.
L'articolo unico del decreto assessoriale 12 febbraio 1998 consente - a parziale modifica di quanto disposto con il precedente D.A. del 28 gennaio 1998 - l'esercizio della pesca del novellame anche nei golfi di ripopolamento ittico di Catania, Castellammare e Patti senza l'uso, però del sistema a strascico e/o dei sistemi allo stesso assimilabili.
L'art. 1 del decreto assessoriale n. 1064 del 22 settembre 1988, al punto 2), dispone che in tutte le zone dei compartimenti marittimi della Regione siciliana, dove è vietata la pesca a strascico, non è consentito, altresì, l'uso delle reti sciabiche così specificate: a) sciabiche da spiaggia; b) sciabiche da natante; c) sciabiche da novellame.
L'art. 4 del decreto assessoriale 28 gennaio 1998 prevede, però, la sospensione del divieto di cui alla lett. C del punto 2, art. 1 del decreto n. 1064/1988 (concernente le sciabiche da novellame), consentendo, nei compartimenti marittimi in cui vige il divieto di pesca a strascico, l'impiego di detta sciabica per novellame, oltrechè delle reti da circuizione.
Ne consegue che la pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto nell'anno 2004, in virtù delle previsioni regionali e nazionali surriportate e dei DD.D.G. nn. 2 e 3, rispettivamente del 3 e dell'11 febbraio 2004, è consentita:
- ai natanti di stazza lorda uguale o inferiore a 10 TSL, autorizzati alla pesca del novellame nel periodo temporale considerato, e cioè all'uopo autorizzate per l'anno 2004, esclusivamente nelle acque antistanti i compartimenti marittimi ove le imbarcazioni risultano iscritte e in quelle antistanti i compartimenti allo stesso immediatamente contigui, con l'impiego delle reti del sistema a strascico, delle sciabiche e delle reti da circuizione, sottolineandosi, comunque, che anche per tali natanti resta il divieto di pesca a strascico, laddove disposto ai sensi dell'art. 1, punto 2), del decreto 22 settembre 1988, unitamente al divieto d'uso delle reti di cui ai punti a) e b) dello stesso articolo (sciabiche da spiaggia e da natante), con la sola possibilità d'uso, dunque, solo delle sciabiche per novellame e delle reti da circuizione ;
- ai natanti di stazza lorda fino a 15 TSL, alle medesime condizioni previste per i natanti fino a 10 TSL, purchè non autorizzati alla pesca a strascico.
Le medesime prescrizioni valgono per le unità munite di licenza di "pesca costiera ravvicinata", tenute ugualmente al rispetto delle limitazioni contenute nel provvedimento assessoriale 18 gennaio 2001, n. 202/186 e, dunque, con i limiti di stazza e attrezzi previsti dai richiamati decreti assessoriali del 1998, con la differenza che dette unità, in virtù del D.D.G. 3/2004, sono autorizzate alla pesca professionale del novellame per l'anno 2004, e per il periodo specificato, in tutti i compartimenti della Regione siciliana.

4. In ordine al secondo quesito posto, si rileva che il richiamo alle prescrizioni di cui al provvedimento 202/186 del 2001, contenuto nei provvedimenti autorizzativi della pesca del novellame per l'anno 2004, è da ritenere riferita non solo alle limitazioni di stazza e attrezzi contenuti nei decreti assessoriali 28 gennaio e 12 febbraio 1998, ma all'intero corpo delle prescrizioni contenute in quel provvedimento, comprese dunque le dichiarazioni di avvenuta partecipazione alla campagna di pesca precedente a quella in corso e di adesione alla eventuale campagna successiva.
Appare chiaro che il richiamo alle prescrizioni contenute nel provvedimento 202/186 del 2001 è un richiamo che richiede una lettura "dinamica" degli anni di riferimento. Argomentando a contrario non avrebbe avuto senso richiamare annualmente le prescrizioni del provvedimento 202/186 del 2001 e sarebbe stato altrimenti sufficiente il richiamo ai decreti assessoriali del 1998 sui limiti di stazza e attrezzi. Laddove il richiamo è alle prescrizioni del provvedimento 202/186 del 2001 non può che arguirsene l'intera applicazione dei contenuti, comprese le prescrizioni relative alle dichiarazioni a carico degli armatori, con una lettura, logicamente e necessariamente, attualizzata agli anni di riferimento delle singole campagne di pesca.

5. In ordine al 3° quesito posto, si osserva che l'interpretazione sopra suggerita, e ribadita in relazione alla specifica problematica, appare in linea con la previsione del D.M. 28 agosto 1996 - applicabile, per quanto detto, per quanto non diversamente disposto a livello regionale - che all'art. 1, comma 2, specifica che le unità di stazza superiore alle 10 TSL, possono essere autorizzate qualora "negli anni precedenti, abbiano ottenuto e utilizzato la relativa autorizzazione", con ciò manifestando la necessità che l'autorizzazione, oltre che ottenuta, negli anni precedenti, sia stata anche utilizzata.
Inoltre, il comma 4, del medesimo art. 1 del decreto ministeriale, specifica: "L'autorizzazione prevista dal presente decreto non è rilasciata all'armatore che non abbia ottenuto anche per un solo anno la medesima autorizzazione".
Pare significativo evidenziare che la fattispecie sottoposta inerisce ad un sistema derogatorio del regolamento comunitario 1626/1994 che, in quanto tale, non può che condurre ad una lettura rigidamente contenuta dei significati. Tra l'altro, si segnala che già nel 1999, sulla scorta del documento inviato dal Ministero competente alla Commissione europea, in cui si rappresentavano le proposte italiane sul tema delle deroghe al regolamento 1626, la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, in data 13 gennaio 1999, ha adottato un provvedimento che, al fine di garantire la prosecuzione delle c.d. "pesche speciali", evidenziava la necessità di accordare le autorizzazioni esclusivamente alle barche che ne avessero fatto uso negli ultimi anni, oltrechè di disincentivare lo sforzo per la pesca del novellame con autorizzazioni a titolo oneroso e col divieto di trasferimento dell'autorizzazione.
Non si ritiene, infine, possibile, in virtù del criterio della consuetudine, il subentro nel contingente complessivo autorizzabile di nuove unità a compensazione di imbarcazioni che non hanno rinnovato richiesta di adesione a nuove campagne, se non nei casi e nei limiti previsti dall'art. 1 del D.M. 28 agosto 1996 che, oltre a stabilire che l'autorizzazione non può che essere rilasciata solo agli armatori che l'abbiano ottenuta ogni anno (comma 4), prevede il rilascio dell'autorizzazione anche a cooperative che abbiano avuto in armamento imbarcazioni di armatori in possesso dei requisiti di cui al comma 1 (relativi, cioè alla stazza, oltrchè naturalmente all'esercizio consuetudinario della pesca professionale del novellame). Le cooperative amatoriali inoltre - in virtù della modifica della disciplina della pesca del novellame, contenuta nel D.M. 13 febbraio 2001, che consente la pesca del novellame alle unità contraddistinte dal numero UE e dalla matricola- possono trasferire l'autorizzazione su unità di altro socio, purchè l'unità sia di stazza e potenza non superiore ai limiti di cui all'art. 1 comma 1, del D.M. 28 agosto 1996 e sia abilitata agli attrezzi prescritti dall'art. 2, comma 1, dello stesso decreto del 1996 e, naturalmente, sia iscritta nello stesso compartimento marittimo.
Sempre ai sensi dell'art. 1 del D.M. 28 agosto del 1996, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad armatori che abbiano avuto in armamento, per successione mortis causa, imbarcazioni di armatori in possesso del medesimo requisito di cui al comma 1, escludendosi, con la stessa previsione dell'autorizzabilità delle ipotesi di successione mortis causa, la possibilità di concedere il rilascio dell'autorizzazione in virtù di trasferimenti per atti inter vivos. Infine, è previsto che al singolo armatore, per le imbarcazioni per le quali abbia in precedenza ottenuto e utilizzato l'autorizzazione, può essere consentita la sostituzione dell'imbarcazione, già autorizzata nell'anno precedente, a condizione che la nuova unità abbia pari stazza e potenza motore e che l'armatore richieda espressamente tale sostituzione, con ciò affermandosi che anche in capo al singolo armatore la sostituzione di una unità con un'altra non può essere automatica e comunque mai può variare in aumento, criterio, quest'ultimo, mantenuto anche dal succitato D.M. 13 febbraio 2001 che, per i proprietari/armatori di più unità, prevede anche la possibilità, similmente alle cooperative amatoriali, di trasferire l'autorizzazione su altra unità di proprietà alle stesse condizioni dette prima per le cooperative.

6. In ordine all'ultimo quesito posto, attinente l'obbligo del versamento previsto dall'art. 30 del D.M. 26 luglio 1995, quale onere per le autorizzazioni per le pesche speciali, l'ultimo comma della norma dispone che le previsioni in essa contenute non si applicano, tra le altre, alla Regione Sicilia, specificando però che la mancata applicazione avviene qualora le Regioni menzionate abbiano emanato apposita disciplina per le pesche speciali.
In Sicilia l'art. 150 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contiene la previsione di disciplina di tali attività con decreto del Presidente della Regione, ma in assenza, ad oggi, dell'emanazione di detta disciplina devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui al citato art. 30 del decreto ministeriale del 1995, richiamato invero espressamente dal D.M. 28 agosto 1996 cui come si è visto il D.A. 28 gennaio 1998 a sua volta rinvia.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".










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