Pos. II Prot. 4996/33.2004.11

OGGETTO: Pesca - Finanziamento piani di ristrutturazione - Bando di selezione - Integrazione o revoca in autotutela.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Pesca
(Rif. nota n. 210 del 20 febbraio 2004)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso che, a seguito della avvenuta pubblicazione in Gazzetta (GURS 19 dicembre 2003, n. 55) di "un bando ... per la ristrutturazione aziendale delle cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza che operino nel settore della pesca e dell'acquicoltura" talune cooperative hanno presentato istanza di contributo, e rilevato che "una rilettura del bando ha evidenziato una sostanziale genericità relativa soprattutto alle fasi di "valutazione", "gestione" e "rendicontazione"", si chiede l'avviso dell'Ufficio circa la "correttezza procedurale" di una eventuale revoca del bando - e conseguente riproposizione di un nuovo testo opportunamente modificato - ovvero della fissazione, a posteriori, di regole che estrinsechino i criteri da osservarsi nella istruttoria delle istanze finalizzate all'ottenimento dei previsti benefici.

2.- In ordine alla problematica in esame si osserva, in via preliminare, che in sede di esposizione della fattispecie posta all'attenzione dello scrivente non vengono esplicitate ed individuate le motivazioni che inducono codesto Dipartimento a ritenere la sussistenza di quella sostanziale genericità - che risulta pertanto apoditticamente asserita - che darebbe adito all'insorgenza di contenziosi "che potrebbero vedere soccombente l'Amministrazione".
Si rileva peraltro che le modalità applicative per la concessione, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di interventi finanziari per la ristrutturazione delle cooperative di pesca ed acquacoltura, approvate con decreto assessoriale 3 dicembre 2003, coincidono sostanzialmente con le modalità tecniche definite, con analoghe finalità e senza che ciò - almeno per quanto a conoscenza dello scrivente - abbia determinato effetti perversi, dal decreto ministeriale 10 febbraio 1998.
Ora, considerato che le evidenziate genericità riscontrate rispetto a talune fasi procedimentali potrebbero essere superate con la posizione, in via generale ed anticipata, di criteri e regole che disciplinino, con maggiore puntualità, le fasi in discorso, si ritiene tale opzione preferibile, sotto il profilo giuridico, rispetto all'ipotizzata revoca.
Ciò, in particolare, nella considerazione della sussistenza di posizioni soggettive private, tutelabili quantomeno in ragione dello stato di affidamento indotto dal precedente atto, che rende necessaria una ponderazione rigorosa e penetrante in ordine alla configurabilità di quell'interesse pubblico la cui concreta ed attuale sussistenza legittima la posizione di un atto di ritiro.
Rilevato altresì che nella fattispecie non si dà contezza di vizi di legittimità, che potrebbero condurre all'annullamento ex officio dell'atto in discorso, ma si ravvisa semplicemente una manchevolezza atta a rendere incerto l'operare amministrativo, si ritiene che legittimamente possa procedersi all'esternazione di più puntuali criteri, purchè ovviamente posti non in contraddizione con quanto disposto in sede di decreto, ma costituenti puntualizzazioni e chiarimenti dello stesso.
In altri termini, rilevato che la potestà di revoca può essere esercitata soltanto in presenza di ragioni e presupposti obiettivi, si ritiene che la definizione successiva di quegli elementi mancanti, possa garantire la richiesta "certezza del percorso giuridico-amministrativo".
Ed invero, nel rilevare in via generale che già ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, in mancanza di una individuazione diretta ad opera della normativa di riferimento, i criteri e le modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi nella concessione di benefici finanziari, vanno comunque predeterminati e resi noti, si osserva che, nella fattispecie, più semplicemente appare trattarsi di definire, nell'ambito dell'autonomia organizzativa spettante a ciascun organo od ufficio in relazione alla propria sfera di competenza, le forme, i modi ed i metodi di esercizio dell'attività ascritta.
E dunque ben potrà procedersi da parte di codesta Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, o in sede di bando, ad individuare, in sede di autoregolamentazione, le regole cui attenersi nell'espletamento delle diverse attività connesse al procedimento in discorso.
Specificamente poi, per quanto concerne la fase istruttoria, si rileva che anche il Comitato regionale per i finanziamenti, istituito con decreto assessoriale, sulla scorta dell'art. 23 della legge n. 41/82, potrebbe procedere a disciplinare il proprio potere di apprezzamento e di valutazione.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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