Pos. II Prot. _______/34.04.11

OGGETTO: Industria e commercio - Consorzi A.S.I. - Tipologie di insediamenti - Destinazione d'uso.


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA

- Dipartimento regionale industria
(Rif. nota n. 435 del 7 febbraio 2004)

- Ufficio di Gabinetto
(Rif. nota n. 637 del 29 marzo 2004)

L O R O S E D I

1. Con la lettera in riferimento codesto Dipartimento sottopone all'Ufficio una problematica, sollevata dal Consorzio A.S.I. di xxxxxxx, concernente un progetto di cambio di destinazione d'uso di uno stabilimento sito nell'agglomerato industriale di xxxxxxxxxxxxx.
Risulta dagli atti allegati alla richiesta di parere che il progetto in questione è stato presentato da una ditta operante nel settore delle produzioni cinematografiche ed è finalizzato alla ristrutturazione e all'ampliamento di un complesso immobiliare per la "realizzazione di un impianto industriale multimediale" destinato, oltre che allo svolgimento delle attività di produzione cinematografica analiticamente elencate nella relazione di accompagnamento al progetto de quo, anche a sale cinematografiche.
Risulta altresì che il competente gruppo del Consorzio A.S.I., nell'istruire la richiesta della ditta interessata, ha espresso parere favorevole, circa la compatibilità dell'iniziativa con i fini istituzionali del Consorzio, solo per le attività di "produzione" cinematografica, mentre perplessità sono state manifestate, per le attività di "proiezione" cinematografica, "da inquadrarsi fra quelle commerciali" e come tali non allocabili in area industriale.
Ciò premesso viene chiesto se l'attività di proiezione cinematografica sia equiparabile all'attività di distribuzione commerciale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, e, nell'ipotesi positiva, se la medesima attività sia comunque compatibile "con l'insediamento in area industriale, attesa, ..., la prevalenza di quest'ultima rispetto all'intera iniziativa".

Con successiva nota n. 637 del 29 marzo 2004, l'Ufficio di Gabinetto di codesto Assessorato ha poi sottoposto allo Scrivente una ulteriore questione concernente una area da destinare a parcheggio ad uso dello stabilimento de quo, per la quale la ditta interessata ha presentato istanza di assegnazione; in particolare vien chiesto se tale assegnazione sia di competenza del Consorzio A.S.I. ovvero del comune di xxxxxxx.


2. L'art. 30, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, dispone tra l'altro che "agli effetti della applicazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purchè gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti".
La riferita disposizione equipara dunque -ai fini dell'applicazione degli artt. 23 e 24 della l.r. n. 1/1984 che disciplinano rispettivamente l'assegnazione e la vendita dei terreni nonché il pagamento dei contributi di urbanizzazione nei consorzi A.S.I.- le attività commerciali a quelle più propriamente industriali; pertanto, nella fattispecie trattasi essenzialmente di accertare se l'attività di proiezione cinematografica possa qualificarsi commerciale ai sensi del riportato art. 30, comma 1.
A tal fine non può prescindersi dal considerare anche il comma 2 del predetto art. 30 ai sensi del quale "per distribuzione commerciale si intende l'aquisto all'ingrosso di beni di consumo, anche durevoli al fine della successiva vendita al dettaglio anche previa trasformazione o manipolazione dei beni stessi".
Così definita dal legislatore regionale l'attività commerciale rilevante ai fini dell'allocazione nel consorzio A.S.I., è da escludere che tale qualificazione si attagli all'attività in questione. In altri termini l'attività di proiezione cinematografica, non può qualificarsi attività di grande distribuzione così come previsto dal riportato art. 30, comma 2, della l.r. n. 29/1995, poiché nella fattispecie mancano le fasi dell'acquisto "all'ingrosso" e della successiva vendita "al dettaglio", che non possono certo individuarsi nell'acquisto di una o più pellicole cinematografiche per la proiezione al pubblico delle stesse.

Tuttavia, la fattispecie sottoposta all'attenzione dello Scrivente, oltre che nella prospettiva ermeneutica della normativa sopra richiamata, va ulteriormente esaminata - anche riconsiderando quanto in passato è stato da questo Ufficio affermato sull'argomento - al fine di accertare, in astratto, se l'attività in questione sia comunque allocabile in un consorzio A.S.I. come attività di impresa industriale.
A tal proposito occorre in primo luogo ed in via generale individuare la nozione di impresa accolta dal legislatore regionale nella l.r. n. 1/1984, recante, appunto, la disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale; in secondo luogo e, più in particolare, va poi accertato se, ed in che termini, l'attività di proiezione cinematografica sia compatibile con tale nozione di impresa.
Sotto il primo profilo è opportuno prendere le mosse dall'art. 3 della citata l.r. n. 1/1984 che, nel disciplinare gli scopi dei consorzi A.S.I, al comma 1, prevede: "i consorzi mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all'uopo preposti".
La qualificazione del carattere "industriale" dell'attività svolta dalle imprese insediabili nel consorzio A.S.I., oltre che dalla denominazione del consorzio stesso, si evince in via sistematica dal contesto normativo, ed in particolare da altre norme contenute nella stessa l.r. n. 1/1984, quali l'art. 1, comma 1, laddove stabilisce tra l'altro che "la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale"; ovvero lo stesso art. 23 sopra citato che, al comma 7, dispone: "gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività di produzione industriale".
Per quanto poi concerne, più specificamente, la definizione e l'individuazione delle attività industriali, in assenza di espliciti rinvii nella più volte citata l.r. n. 1/1984, non può che farsi riferimento ai criteri generali dettati dall'art. 2195 del codice civile che, nell'elencare gli imprenditori soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, al n. 1 indica quelli che esercitano "un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi".
E' dunque da ricomprendere nel settore industriale, secondo la disciplina codicistica, sia la produzione di beni, intendendosi con tale espressione la trasformazione o la manipolazione della materia o di singoli beni che sia tale da far perdere all'una o agli altri le originarie caratteristiche merceologiche (Cass. 85/237), sia laproduzione di servizi laddove la creazione di un risultato economico nuovo -ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori predisposti dall'imprenditore- consiste nella produzione di una nuova utilità non avente consistenza materiale (Cass. 91/838; 91/3525).
In altri termini, caratteristica dell'attività industriale è la realizzazione di un risultato economico nuovo ed originale -sia che si tratti di un bene oppure di una utilità- autonomo e diverso dalle utilità fornite dai beni preesistenti, ciò che appunto differenzia tale attività da quella più propriamente commerciale che si risolve invece nella mera intermediazione e distribuzione dei prodotti.
Delineata in tal modo la nozione di impresa industriale insediabile nel consorzio A.S.I., occorre ora accertare -passando ad esaminare il secondo aspetto della questione come sopra ricostruita- se l'attività di proiezione cinematografica sia definibile attività industriale e, come tale, riconducibile alla nozione di cui sopra.
A tal proposito si rileva che l'attività in questione appare connotata dalla natura industriale poiché l'impresa che la esercita non si limita ad una intermediazione nella circolazione di un bene, bensì svolge un'attività complessivamente classificabile come prestazione di un servizio.
La soluzione qui accolta trova conferma anche in dottrina che -nel constatare l'uso, al n. 1 dell'art. 2195 c.c., dell'aggettivo "industriale" non in una rigorosa accezione economica implicante un procedimento di trasformazione della materia, bensì con un significato assai più ampio- prende ad esempio proprio le imprese di pubblici spettacoli teatrali e cinematografici; imprese che svolgendo, "limitatamente alle fasi della distribuzione e della proiezione", un'attività di produzione di servizi, non possono certamente comprendersi tra quelle di trasformazione di risorse naturali o di beni preesistenti (cfr. Galgano, Sommario di diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 2000, 14 e ss.).
In altri termini va ritenuto che l'espressione "attività industriale" di cui al n. 1 dell'art. 2195 c.c. non designa solo quei processi tecnici che determinano la trasformazione fisica o chimica della materia, bensì, più genericamente, comprenda anche quelle attività produttive di servizi che non richiedono un procedimento di modificazione di risorse naturali o di beni preesistenti; ciò che appunto consente di estendere la qualificazione "industriale" anche all'attività de qua.
Pertanto alla stregua delle considerazioni sopra svolte circa la nozione di impresa accolta dal legislatore regionale e qui rilevante, nonché delle conclusioni accolte sulla natura "industriale" -secondo l'accezione ampia del termine- della attività di proiezione cinematografica, deve affermarsi che tale attività, nella fattispecie, è allocabile in un consorzio A.S.I..

Infine, per quanto attiene alla questione -sollevata dall'Ufficio di Gabinetto di codesto Assessorato- concernente l'area da destinare a parcheggio richiesta in assegnazione dalla ditta interessata, si osserva che né gli atti qui trasmessi, né le considerazioni svolte dal predetto Ufficio di Gabinetto, consentono di evincere chiaramente se il fondo rientri nella disponibilità del Consorzio A.S.I..
Pertanto - restando escluso che lo Scrivente possa affermare la competenza di alcun ente sull'istanza di assegnazione - può solo precisarsi, in via generale e astratta, che tale competenza è da ritenere di spettanza del Consorzio A.S.I. di xxxxxxx solo qualora l'area interessata sia ricompressa nel piano regolatore predisposto, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 1/1984, dal Consorzio stesso.

3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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