POS. V Prot._______________/38.11.04

OGGETTO: Riserve naturali - Personale - Incarichi dirigenziali - Direttore delle riserve naturali.



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio

PALERMO




1. Con nota prot. n.9458/Servizio 6 del 18 febbraio 2004, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla problematica in oggetto, riferendo quanto segue.
La Provincia regionale di Xxxx, ente gestore delle riserve naturali orientate "Bbbb", "Yyyy" e "FFFF", intende reclutare il "direttore-dirigente tecnico delle riserve", visto che il relativo posto previsto in organico, già ricoperto da un funzionario dell'ex 8^ qualifica funzionale, è rimasto vacante.
Ritenendo che l'attività di gestione delle riserve attenga "a funzioni e responsabilità tipicamente dirigenziali di cui all'art.107 del D.Lgs. n.267/00" (nota prot. n.49713/2 del 17 settembre 2003, allegata), la suddetta Provincia intende istituire un autonomo settore "Riserve naturali" da affidare ad una figura dirigenziale, da coprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e, a tal fine, ha già pubblicato il relativo bando.
Ciò posto, codesto Dipartimento, ricordato che per il personale delle riserve occorre fare capo alle previsioni di cui all'art.39bis della l.r. 6 maggio 1981, n.98 e succ. mod. e integraz., e alle relative tabelle A e B, fa presente che, sulla scorta delle predette tabelle, è stato assegnato un "direttore-dirigente tecnico" a ciascuna Provincia, indipendentemente dal numero di riserve assegnate in gestione, e che il posto in oggetto è stato sinora ricoperto da funzionari dell'8^ qualifica funzionale.
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente i seguenti quesiti:
- "come si possa conciliare l'attuale normativa di cui al D.Lgs. 267/00 con quanto già previsto dalla tabella A allegata al sopra citato art.39 bis"; ed in particolare:
- quali siano le modalità di accesso per il posto di direttore-dirigente tecnico delle riserve naturali;
- se la figura di direttore della riserva debba "necessariamente" coincidere con quella di dirigente del settore "Riserve naturali" e, in caso contrario, "quale sia l'autonomia del direttore nella gestione di singole fattispecie rispetto al dirigente";
- laddove, si configuri la possibilità di un incarico dirigenziale per la copertura del posto di direttore della riserva, quale sia la disciplina da applicare per regolamentare il rapporto di lavoro con la Provincia e a chi spetti l'onere finanziario aggiuntivo;
-infine, "quale sia la corretta interpretazione della tabella A allegata all'art.39 bis relativamente al fatto che si possa avere un direttore per più riserve o un direttore per ciascuna riserva".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La problematica va affrontata partendo dall'esame dell'art.39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e succ. mod. e integraz. che, in ordine al personale delle riserve naturali, ha previsto quanto segue:
"Ferma restando l'utilizzazione del personale del Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella B.
Le province regionali, per l'espletamento dei compiti connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni organiche.
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il personale assegnato alle province regionali secondo l'allegata tabella B sarà ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell'allegata tabella A".

In particolare, poi, la Tabella A, -recante le attribuzioni delle qualifiche al personale tecnico-professionale e a quello dei servizi tecnici di sorveglianza-, ha previsto la figura del "Dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva", fissandone i compiti e le responsabilità.
La Tabella B, cui la disposizione da ultimo citata fa rinvio, ha assegnato alle Province regionali 100 unità di personale.
Successivamente, con il D.P.Reg. 19 aprile 1989, ed i D.P.Reg. nn.341 e 343 del 2 novembre 1998, si è ripartito il predetto personale tra le province per la gestione delle riserve.
Dai prospetti allegati ai predetti decreti, risulta l'attribuzione ad ogni provincia di un "dirigente tecnico", con funzioni di direttore di riserva, indipendentemente dal numero di riserve alla stessa affidate.

La normativa regionale ha dunque fissato la dotazione organica assegnata alle province per la gestione delle riserve, ripartendola secondo le indicazioni di cui all'art.39 bis, L.r. n.98/1981 e succ. mod. e integraz. e, cioè, "sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell'allegata tabella A".
Indubbiamente, nell'affidare alle province la gestione delle riserve, il legislatore regionale ha inteso prioritariamente assicurare il più proficuo espletamento dei compiti connessi alla gestione stessa, indicando qualifiche, compiti e responsabilità del personale assegnato.
Al contempo, però, sembra potersi affermare che, essendo il predetto personale organicamente incardinato nelle Province ma retribuito con risorse regionali, la definizione del numero di unità di personale assegnato alle Province, unitamente alla fissazione delle qualifiche sia del personale tecnico-professionale che di quello di sorveglianza, hanno anche, e soprattutto, la valenza di parametri per la quantificazione delle risorse finanziarie regionali da attribuire alle province stesse per la retribuzione del personale (e non anche di limiti all'autonomia della Provincia).
Mal si concilierebbe altrimenti la normativa in esame con l'autonomia organizzativa e gestionale che caratterizza l'ente locale, che nel nostro ordinamento, va ricordato, disciplina, "con proprio regolamento, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità" (così, art.89, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Si può allora, in prima approssimazione, concludere che l'indicazione delle qualifiche del personale delle riserve vale come parametro minimo cui il legislatore regionale ha inteso ancorare l'espletamento dei servizi relativi alla gestione delle riserve naturali e, al contempo, come parametro cui ancorare i costi del personale stesso e le risorse finanziarie regionali destinate a tal fine.

Ciò posto, non può però non riconoscersi che il riferimento alla qualifica di "dirigente tecnico" per il direttore della riserva, non è privo di problemi interpretativi, sia perché non si comprende se il legislatore regionale abbia fatto riferimento all'organizzazione del personale della Regione o, più correttamente, a quello della Provincia stessa, sia perché, l'articolazione del personale, sia della Regione che degli enti locali, è attualmente diversa rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'art.39 bis e delle relative tabelle A e B, aggiunti alla l.r. n.98/1981 dall'art.41 della l.r. 9 agosto 1988, n.14.
Probabilmente, per la qualifica di "dirigente tecnico" prevista per il direttore della riserva naturale nella tabella A cit., si è fatto riferimento all'articolazione del personale regionale in qualifiche funzionali, antecedente all'attuale netta distinzione tra carriera direttiva e carriera dirigenziale.
Se così è, non sembra comunque potersi argomentare che, poiché il personale regionale che, prima della riforma, era inquadrato nella 7^ e 8^ fascia funzionale con la qualifica di "dirigente" è transitato nel ruolo dirigenziale, il riferimento vada inteso al personale che allo stato riveste la qualifica di dirigente dell'Amministrazione regionale, dal momento che, come già sostenuto da questo Ufficio con parere n.171 del 2002, "ogni qualvolta una norma faccia riferimento alla carriera direttiva, la stessa non può che essere riferita al personale che attualmente riveste il profilo di funzionario direttivo, poiché rappresenta il vertice della carriera predirigenziale".
Analogamente, ove il legislatore abbia invece fatto riferimento al personale delle province, articolato -al momento dell'entrata in vigore della tabella A più volte citata- in otto qualifiche funzionali, più due qualifiche funzionali dirigenziali (cfr. art.26, D.P.R. 25.6.1983, n.347), sembra allo Scrivente che, comunque, tale riferimento non possa che essere inteso alla figura apicale non dirigenziale, e dunque all'8^ qualifica (oggi categoria D, come risulta dalla tabella C allegata all'accordo 31 marzo 1999, sulla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto degli enti locali), anche alla luce del titolo di studio richiesto (laurea) e delle funzioni assegnate al direttore della riserva.
Così, d'altronde, hanno sinora operato le Province, che hanno inquadrato, per quanto risulta allo Scrivente, i direttori di riserve nell'ex 8^ qualifica funzionale, ora categoria D 3.

Ciò posto, sembra aderente alla volontà del legislatore affermare che il limite di natura finanziaria vada parametrato ai costi convenzionali del funzionario direttivo. Non sembra al contempo che altri limiti possano derivare dalla normativa in esame in ordine all'autonomia organizzativa degli enti locali.
Ben può, dunque, la Provincia, ove ritenga indispensabile, per il numero delle riserve ad essa affidate, o per la complessità delle problematiche legate alla gestione delle stesse, e in relazione al livello qualitativo e quantitativo dei servizi, istituire un settore "Riserve naturali" da affidare ad una figura dirigenziale, fermo restando che gli oneri aggiuntivi, rispetto alle previsioni regionali, rimangono a suo carico.

Vale la pena ricordare, peraltro, che questo Ufficio, con il parere prot. n.3662/17.11.2001, ha già chiarito che "anche nel caso in cui l'ente gestore sia una provincia regionale, il personale degli enti gestori delle riserve intrattiene il rapporto esclusivamente con l'ente da cui dipende che, in assenza di specifiche disposizioni normative o convenzionali, può procedere alla copertura dei posti in organico secondo le possibilità contemplate dalla normativa che presiede alla propria azione amministrativa e che è tenuto autonomamente a rispettare", concludendo che codesto Assessorato "non (deve) entrare nel merito delle determinazioni in ordine alle modalità di copertura" dei posti in organico.

Per quanto detto, non sembra necessario allo Scrivente analizzare i singoli quesiti posti da codesto Dipartimento, trattandosi di profili che rimangono disciplinati dalla normativa vigente e che, nel rispetto dell'autonomia dell'ente locale, non implicano alcuna ingerenza da parte di codesto Dipartimento.
Per quanto riguarda l'ultimo quesito va, comunque, rilevato che se dalla normativa legislativa e regolamentare in esame sembra emergere che ogni riserva debba avere la figura del direttore, è vero che, anche in considerazione dell'estensione delle riserve affidate alla medesima provincia, non possa a priori escludersi che il ruolo possa essere assunto, per più riserve, dal medesimo soggetto.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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