Pos. II Prot. 6546/ 50.2004.11

OGGETTO: Pesca.- Impianti di marinocoltura.- Contributi per danneggiamenti ex art. 46 l.r. 2/2002.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento pesca
(Rif. nota n. 451 del 5 marzo 2004)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stata sottoposta all'attenzione dello scrivente una complessa problematica sostanzialmente relativa alla portata normativa della disposizione recata dall'art. 46 della l.r. 26 febbraio 2002, n. 2, quale risulta a seguito della integrazione apportata con l'art. 139, comma 73, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4.
Premessa la avvenuta presentazione di una istanza finalizzata all'ottenimento del contributo previsto dalla norma indicata per un evento verificatosi in data 23 novembre 2001, e richiamato il parere reso dallo scrivente con nota 3048/16.11.2003 del 21 febbraio 2003 circa l'ammissibilità di detta richiesta concernente invero non un impianto di marinocoltura, bensì quattro gabbie galleggianti contenenti tonni destinati alla mattanza, codesto Dipartimento formula una serie di quesiti tra i quali appare di fondamentale ed assorbente rilevanza quello concernente l'efficacia nel tempo della disposizione agevolativa della quale si chiede l'applicazione.

2.- Viene invero, in particolare, chiesto l'avviso dell'Ufficio circa l'ammissibilità a contributo di una determinata istanza in considerazione del fatto che l'evento che ha provocato le perdite di cui si chiede il ristoro si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge che ha previsto in via generale l'intervento di sostegno.

In relazione a tale primo quesito si osserva che il divieto di retroattività della legge sancito dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile, pur senza dettare - al di là della ipotesi riguardata dall'art. 25 della Costituzione in materia penale, e specificamente per le leggi punitive - un principio inderogabile, costituisce una puntuale direttiva rivolta al legislatore, che comunque, qualora lo ritenga opportuno, può disattenderla e dunque derogare a detta regola generale.
Il principio sancito dal richiamato art. 11 delle preleggi configura comunque un sicuro canone interpretativo che, in mancanza di divergenti indicazioni desumibili dal testo delle singole disposizioni, impone che ciascun fatto sia assoggettato alla disciplina normativa del tempo in cui esso si verifica.
La retroattività invero, deviando dai principi posti in via generale dall'ordinamento, costituisce diritto eccezionale, e conseguentemente, qualora non esplicitamente affermata, può essere ricavata dall'interprete soltanto laddove il significato letterale della norma sia tale da rendere incompatibile la normale destinazione della legge di disporre esclusivamente per il futuro.
E dunque, poiché la legge non dispone che per l'avvenire, non si può vantare un diritto se esso non era qualificato come tale dall'ordinamento al momento in cui si realizzarono e si esaurirono i relativi presupposti di fatto, a meno, ovviamente, che l'ordinamento stesso non attribuisca efficacia retroattiva alla creazione di tale diritto.
Si osserva inoltre, sempre in via generale e per completezza espositiva, che, viceversa, le leggi di interpretazione autentica sono normalmente retroattive in relazione alla funzione tipica dalle stesse espletata. Esse invero si caratterizzano in quanto il contenuto delle medesime consta di un atto di volontà, conseguente alla enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto anteriormente posto, che si traduce in un comando con cui si impone tale interpretazione non solo per il futuro ma anche per il passato, ad eccezione di una diversa esplicitata volontà.

Passando alla trattazione della fattispecie concretamente posta all'attenzione dello scrivente si osserva che il testo normativo (art. 46 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, come integrato dall'art. 139, comma 73, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4) da cui desumere la volontà ivi oggettivata, non offre alcun elemento che consenta di rinvenire un benché minimo intendimento di rendere la disposizione in discorso applicabile a situazioni giuridiche verificatesi prima della entrata in vigore della norma medesima.
Anzi, testualmente, l'articolo 141, comma 2, della legge 16 aprile 2003, n. 4 - recante, al citato art. 139, comma 73, la novella che estende la concedibilità dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 29, anche a fattispecie astratte analoghe a quella sottostante l'istanza in relazione alla quale si è posta la problematica in discorso - statuisce che "le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2003".
Con ciò dunque in concreto escludendo che le previsioni recate possano avere effetto in relazione a situazioni generate da fatti o atti giuridici esauriti ed antecedenti a tale data.
E d'altronde paradossale risulterebbe far retroagire l'efficacia della disposizione sino a riguardare in via indistinta tutti i fatti accaduti in passato che abbiano causato i danni evidenziati, poiché in tal modo, in assenza di una precisazione normativa che individui un momento temporale che costituisca il termine iniziale di riferimento, sarebbero da considerare tutti gli eventi dannosi di tale tipo ancorché avvenuti in un passato ormai remoto.
E dunque considerato che l'evento che ha determinato i danni di cui si chiede ristoro è accaduto nella notte del 23 novembre 2001, e cioè in data antecedente non soltanto alla novella recata dall'art. 139, comma 73, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, ma finanche al novellato art. 46 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, si ritiene che nella specie non sussiste quella disposizione sostanziale che costituisce supporto normativo di ogni spesa pubblica e che legittimerebbe dunque l'erogazione del contributo.

3.- Pur ritenendo la soluzione proposta assorbente in relazione a tutti gli ulteriori quesiti sottoposti allo scrivente, si ritiene di dover succintamente affrontare anche i medesimi al fine di fornire a codesta Amministrazione, ancorché in via generale e pertanto da riferirsi anche a fattispecie analoghe, l'avviso dell'Ufficio sugli stessi.

Le considerazioni formulate da questo Ufficio con la precedente nota n. 3048 del 21 febbraio 2003, risultano sostanzialmente superate in considerazione della integrazione recata all'art. 46 della l.r. 2/2002.
Ed invero lo scrivente aveva in detta sede rilevato che nella fattispecie anche allora proposta all'esame non era dato identificare la sussistenza di un impianto di marinocoltura. Ma le parole aggiunte dall'art. 139, comma 73, della l.r. 4/2003, ampliano l'ambito dell'intervento, integrando la precedente previsione concernente appunto "il ripristino degli impianti di marinocoltura", con una nuova e diversa ipotesi afferente la distinta fattispecie delle " spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità".

Certa appare poi la necessità di ricondurre gli eventi in discorso, forieri delle perdite e dei danni indicati dalla novella recata dall'art. 139, comma 73, l.r. 4/2003, a calamità, poiché a detta causa, testualmente, rinvia la disposizione richiamata.
Circa la documentazione o gli elementi probatori atti a supportare siffatta qualificazione non può che ritenersi che gli stessi siano da identificarsi in conformità alle prescrizioni comunitarie certamente a conoscenza di codesta Amministrazione attiva ed analogamente a quanto operato in relazione alla legge regionale base in materia (l.r. 33/1998, art. 1), che prevede appunto interventi in dipendenza di calamità.

Per ciò che attiene all'individuazione delle spese teoricamente oggetto dell'intervento regionale, si osserva che esse sono da ricondurre al dettato normativo che ha esclusivo riguardo al pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature.
Resta pertanto estraneo alle previsione di legge ogni riferimento a prestazioni non immediatamente correlate alle ipotesi riguardate così come pure, ovviamente, al mancato guadagno.
Per quanto concerne le spese relative alla perdita del pescato non pare che ci si possa riferire al quantitativo di pesce destinato alla mattanza, e cioè ad essere ancora pescato, apparendo invero richiesto l'avvenuto espletamento dell'attività di pesca, e non soltanto dunque di altre attività ad essa propedeutiche.

In ordine agli adempimenti procedimentali da porre in essere (parere del Consiglio regionale della pesca, delibera della Giunta regionale e decreto assessoriale) si ritiene che la disposta estensione dei benefici ad ipotesi diverse da quelle originariamente previste non abbia in alcun modo inciso sul procedimento da adottare per la concessione delle provvidenze. Conseguentemente appare da osservarsi quanto a tal proposito disposto dall'art. 1, comma 4, della l.r. 9 dicembre 1998, n. 33.

Infine si osserva che lo stanziamento di bilancio costituisce limite alla soddisfazione degli interessati. Pertanto, ove il relativo importo risulti insufficiente rispetto alle perdite subite dalle diverse imprese, potrà dalle stesse pretendersi soltanto la minore percentuale ragguagliata all'entità delle somme allo scopo appostate in bilancio.

4.- In allegato al presente avviso si restituisce la documentazione istruttoria erroneamente allegata alla richiesta di consulenza.

5.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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