Pos. 1   Prot. N. 56.11.04 



Oggetto: Indennità di mensa. Spettanza a personale in permesso sindacale.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Regionale Beni Culturali ed E.P.

PALERMO


e.p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza, Assistenza del Personale

PALERMO





1.Con la nota n. 287 del 9 marzo 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla possibilità di erogare l'indennità di mensa prevista dal D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 al personale regionale che fruisca dei permessi sindacali.
Rappresenta codesto Dipartimento che ai sensi della l. 300/70 e del D.P.R. 26.09.03 i periodi di assenza per attività sindacale non comportano alcuna riduzione del trattamento giuridico ed economico. Pertanto, così come per il congedo ordinario, straordinario e l'aspettativa, non possono considerarsi servizio effettivo.
D'altronde, viene ancora osservato, qualora il legislatore avesse voluto considerare i permessi sindacali quali servizio effettivo lo avrebbe chiaramente previsto come nell'ipotesi di corresponsione del piano di lavoro di cui all'art. 13 del D.P.R. 26/99.

2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
La corresponsione dell'indennità di mensa in favore dei dipendenti regionali è stata, per la prima volta, prevista dall'art. 8 del D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38, a seguito della distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi, ed in una prima fase limitata alle ipotesi di rientro pomeridiano per assolvere il debito d'orario (ordinario) conseguente alla concentrazione dell'orario di lavoro.
Il successivo CCRL approvato con D.P. Reg. 11 novembre 1999, n. 26, all'art. 17 ha esteso la predetta indennità anche " ai dipendenti che effettuano rientri pomeridiani a completamento dell'orario di lavoro settimanale articolato su turni di almeno otto ore continuative"
Infine, l'art. 10 del D.P.Reg. 12 giugno 2001, n. 10  ha ulteriormente previsto che la suddetta indennità venga erogata " a tutte le situazioni lavorative autorizzate che comportino un prolungamento delle attività di servizio oltre le sei ore e trenta minuti". 


Ciò posto non sembra dubbio che secondo la disciplina collettiva del settore l'erogazione del suddetto contributo è collegata ad una prestazione di lavoro effettivo poiché finalizzato ad alleviare il disagio del lavoratore impossibilitato a rientrare nella propria abitazione per la brevità dell'intervallo fra le prestazioni lavorative.

La stessa giurisprudenza configura il contributo-pasto come un emolumento di carattere non risarcitorio ma retributivo, in quanto corrispettivo delle normali modalità della prestazione lavorativa ( Cass. 09.05.1990, n.3818); ed inoltre come una prestazione riconducibile, sia pure indirettamente, al rapporto di lavoro, essendo connessa, in particolare, alla distribuzione in turni dell'orario di lavoro ( Cass. Sez, lavoro, 18.07.2000, n. 9435).
Nello stesso senso è stata esclusa la corresponsione della suindicata indennità per i lavoratori part-time proprio perché legata alla circostanza che il lavoratore debba trattenersi per riprendere il lavoro dopo il pasto.
Il problema relativo alla possibilità di includere l'indennità di mensa nel trattamento economico dovuto per ferie, permessi (sindacali o di studio) e festività, secondo la Cassazione, deve essere risolto, (sent.1990/3818, in precedenza citata ) alla stregua della disciplina positiva propria di ciascuno di detti istituti. Pertanto " l'esclusione del detto contributo dal computo delle voci retributive indirette, disposta dalla relativa disciplina contrattuale,mentre è legittima quanto alle ferie ed ai permessi per i quali la legge ( art. 36 3° comma cost. e 2109 c.c.; art. 23 e 10, L. n. 300 del 1970) impone solo che le relative assenze dal lavoro siano retribuite è invece illegittima ...quanto alle festività per le quali l'art.5 , l.n. 260 del 1949 (modificato dalla l.n. 90 del 1954), facendo riferimento alla normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, impone l'inclusione del detto contributo, ancorché esso sia contrattualmente ancorato all'effettiva prestazione di lavoro".

A conferma del superiore orientamento una Circolare del Ministero della Giustizia 10 febbraio 1998, a proposito dei criteri per l'attribuzione dei buoni pasto al personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, al punto 3.3, prescrive che " per l'attribuzione dei buoni pasto rileva solamente il lavoro effettivo, con l'esclusione dei periodi di sospensione dell'obbligo dell'attività, anche se equiparati dalla legge o dal contratto al lavoro effettivo".

Per le suesposte ragioni lo Scrivente Ufficio ritiene che la fruizione dei giorni di permesso sindacale non comporti l'erogazione dell'indennità di mensa.

In considerazione della problematica trattata si trasmette copia del presente parere al Dipartimento del Personale e dei SS.GG, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza, istituzionalmente competente in ordine all'applicabilità dei CCNL riguardanti il personale regionale, per le eventuali valutazioni di propria competenza.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.




















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