Pos. II Prot. 6730/57.2004.11

OGGETTO: E.S.A.- Direttore Generale f.f.- Procedura per il conferimento dell'incarico.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
(Rif. nota n. 558 del 12 marzo 2004)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla legittimità, alla luce del disposto dell'articolo 54, comma 3, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, e dell'articolo 16 dello Statuto dell'Ente di sviluppo agricolo, del conferimento - e della successiva proroga - ad un dirigente di 2° fascia dell'E.S.A., dell'incarico di Direttore Generale facente funzioni dello stesso Ente.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva, preliminarmente ed in via generale, che l'istituto della reggenza - e cioè l'investitura di un organo vacante del titolare finchè duri tale vacanza - costituisce strumento dal carattere eccezionale e strettamente temporaneo consentito per l'insopprimibile necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e per non compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati, e può trovare applicazione (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Stato, 3 giugno 1999, n. 39 e 18 luglio 2000, n. 74) anche in vigenza della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego.
Detto strumento extra ordinem, diretto a sopperire, per periodi temporalmente limitati e soprattutto in ordine alle qualifiche apicali, carenze rispetto all'organico si configura quale atto autoritativo che risponde ad ineliminabili esigenze organizzative (cfr. Consiglio di Stato, Sezione quarta, 3 novembre 1986, n. 704), la cui adozione risulta dunque, in qualche modo, obbligata al fine di sopperire alla riscontrata vacanza di posti in organico.

Ciò premesso - e richiamata la disciplina in materia di attribuzione di mansioni superiori secondo cui la relativa assegnazione può essere disposta per obiettive esigenze di servizio e, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante - si osserva che non pare possa considerarsi viziata da illegittimità per violazione di legge, quantomeno sotto il profilo in argomento, la deliberazione commissariale che, nelle more dell'espletamento della procedura prevista ex art. 54, comma 3, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Ente, provveda ad attribuire ad interim la relativa reggenza, o a prorogare, nell'ambito dei limiti temporali normativamente sanciti, la durata dello stesso incarico.

Per quanto attiene poi all'individuazione delle fasi procedurali da porre in essere per attuare la disposizione recata dal citato art. 54, comma 3, l.r. 4/2003 - nel ribadire le considerazioni svolte dallo scrivente (con nota n. 13810/205.2003.11 del 6 agosto 2003 che, ad ogni buon fine, si allega in copia) in occasione di una precedente consulenza concernente un diverso aspetto della medesima problematica, e nel ritenere quindi inconducente ogni riferimento all'art. 16 dello Statuto dell'Ente, da ritenersi invero per ciò che attiene alla procedura concorsuale ivi sancita, assolutamente superato, e dunque inapplicabile a fronte della nuova disciplina procedimentale - si osserva che imprescindibile appare per gli Organi dell'E.S.A. chiamati a provvedere, siano essi ordinari che, come in atto, straordinari, acquisire le conoscenze indispensabili per poter compiutamente disporre all'individuazione, nell'ambito della ristretta platea legislativamente indicata, del soggetto cui conferire l'incarico.
A tale scopo non sembra si possa negare positivo riscontro alla richiesta, dallo stesso Ente formulata per il tramite dell'Amministrazione di vigilanza, tesa ad acquisire ufficialmente i nominativi dei soggetti tra cui operare la scelta in discorso.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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