Pos. II Prot. _______/58.04.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Consorzi garanzia fidi - Calcolo contributo in conto interessi ex art. 32 l.r. n. 20/2003.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
PALERMO


1. L'art. 72, comma 1, lett. c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con riferimento al contributo in conto interessi previsto dall'art. 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, corrisposto per il tramite dei consorzi di garanzia fidi alle imprese associate, dispone, tra l'altro che: "per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti."
Ai sensi poi, dell'art. 32 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, il contributo regionale in conto interessi di cui al riportato art. 72, comma 1, lett. c), l.r. n. 32/2000, "è pari al 60 per cento del tasso di riferimento determinato per ciascun settore dalla Commissione europea, maggiorato di tre punti per i crediti a breve termine e di due punti per i crediti a medio e lungo termine, anche quando il tasso concordato sia maggiore. In quest'ultimo caso il contributo del 60 per cento è calcolato in relazione al predetto tasso determinato dalla Commissione europea con le maggiorazioni previste."
In relazione a quest'ultima disposizione codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, rileva che la stessa "sembrerebbe disancorare dal tasso effettivo applicato all'operazione, il calcolo del contributo in conto interessi che resterebbe, invece, riferito al tasso comunitario"; conseguentemente "il contributo in questione, anziché determinato in misura pari al 60% degli interessi pagati dall'impresa agevolata dovrà essere erogato, rispetto a detto parametro, secondo percentuali variabili."
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello Scrivente sulla corretta interpretazione ed applicazione della normativa in questione.

2. Le perplessità manifestate da codesto Assessorato nella richiesta di parere vanno condivise.
Ed infatti, entrambe le disposizioni riportate in epigrafe prevedono che il calcolo dell'ammontare del contributo in conto interessi di cui all'art. 27 della l.r. n. 34/1988, va effettuato applicando una misura percentuale (60 per cento) ad un tasso di interesse; tuttavia, mentre per l'art.72 della l.r. n. 32/2000 tale tasso è quello applicato all'operazione di credito e liberamente determinato tra consorzi fidi e banche, l'art. 32 della l.r. n. 20/2003, individua invece come rilevante, alla stregua di una interpretazione strettamente letterale, il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea con le maggiorazioni ivi previste.
Conseguentemente l'ammontare del contributo de quo, calcolato ai sensi dell'art. 72 della l.r. n.32/2000, varia al variare del tasso di interesse applicato all'operazione di finanziamento e, come tale, costituisce comunque sempre il 60 per cento del totale degli interessi a carico del beneficiario del finanziamento stesso.
Applicando invece la disposizione di cui all'art. 32 della l.r. n. 20/2003, interpretato nei termini di cui sopra, l'ammontare del contributo in questione è fisso e rappresenta il 60 per cento del totale degli interessi dovuti solo quando il tasso applicato all'operazione di credito coincide con quello di riferimento maggiorato; nelle altre ipotesi, e cioè qualora il tasso applicato all'operazione di finanziamento sia maggiore di quello di riferimento, ovvero inferiore, l'ammontare del contributo regionale in questione risulterà, rispettivamente, nel primo caso inferiore e nel secondo caso invece superiore al 60 per cento degli interessi corrisposti, fino a superare, come rileva correttamente codesto Dipartimento nella richiesta di parere, il 100 per cento degli interessi dovuti.
Ora, ciò premesso, si osserva che, interpretata letteralmente la disposizione di cui all'art. 32 della l.r. n. 20/2003, la stessa si appalesa contraddittoria, illogica ed illegittima.
Contraddittoria poiché si pone in contrasto con il principio, stabilito in via generale dall'art. 16, comma 1, lett. b), della stessa l.r. n. 32/2000, per il quale le operazioni di credito a tasso agevolato fruiscono di un contributo in conto interessi "nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito"; ciò che evidenzia la necessità di commisurare il contributo regionale all'ammontare degli interessi corrisposti sulle operazioni di finanziamento.
L'interpretazione strettamente letterale dell'art. 32 della l.r. n. 20/2003 è altresì illogica ed irragionevole, nella misura in cui potrebbe verificarsi, come già sopra rilevato, che l'ammontare del contributo erogato superi il totale degli interessi dovuti dal beneficiario del finanziamento; ed invero a tal proposito si evidenzia che lo scopo perseguito dal legislatore regionale attraverso gli interventi economici in favore delle imprese non può che essere quello di agevolare le imprese stesse facilitandone l'accesso al credito, mentre è certamente da escludere che i destinatari dei contributi possano lucrarne.
Infine, l'interpretazione del più volte citato art. 32 della l.r. n. 20/2003, nei termini di cui sopra, risulta anche costituzionalmente illegittima in quanto contraria al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione; ed invero, al riguardo basta considerare che nell'ambito della medesima categoria di imprese l'applicazione della disposizione in questione determinerebbe una disparità di trattamento tra quelle che ottengono un contributo pari o superiore al 60 per cento degli interessi dovuti e quelle che invece godono di un finanziamento che in effetti è inferiore a tale misura percentuale.
Ciò detto, si osserva ora che, per costante giurisprudenza, nel caso in cui una norma si presti, in astratto, per la sua formulazione letterale, ad una duplice possibile interpretazione, l'una difforme dal dettato costituzionale e l'altra conforme ad esso, deve essere data la preferenza all'interpretazione che non sia in contrasto con norme e principi di livello costituzionale (cfr. Cass. 86/6260; 95/4906; 2002/14900).
Pertanto alla stregua di quanto testè rilevato deve ammettersi la possibilità di dare al predetto art. 32 della l.r. n. 20/2003 un significato diverso da quello strettamente letterale, ricercando l'effettiva volontà del legislatore.
In tale prospettiva, considerato altresì che la norma in questione si qualifica come interpretativa dell'art. 72 della l.r. n. 32/2000, può affermarsi che l'intentio legis desumibile dal più volte citato art. 32, non è quella di ricollegare, in via generale e per tutte le operazioni di credito, la determinazione dell'ammontare del contributo de quo al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea; bensì è quella di considerare ammissibili a finanziamento anche le operazioni stipulate a tassi di interesse più alti di quello di riferimento: solo in tale ipotesi il calcolo dell'ammontare del contributo va effettuato applicando la misura percentuale prevista al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea.
In altri termini, l'art. 72 della l.r. n. 32/2000 -prevedendo che il tasso applicato alle operazioni di credito "non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea"-poteva essere interpretato anche nel senso che le operazioni stipulate a tassi superiori di quello di riferimento erano da considerare non ammissibili al finanziamento. L'art. 32 della l.r. n. 20/2003 è ora intervenuto ad enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla legge anteriore e cioè all'art. 72 della l.r. n. 32/2000, ciò nel senso che il contributo regionale in conto interessi, alla stregua dell'interpretazione qui delineata, può essere erogato anche nell'ipotesi in cui il tasso applicato all'operazione di finanziamento sia più alto di quello di riferimento: in tal caso l'agevolazione sarà autonomamente limitata al tetto massimo previsto dalla disposizione di cui al citato art. 72 ed il contributo sarà pari al 60 per cento del tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea con le maggiorazioni previste.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.





Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale