POS. V Prot._______________/63.04.11

OGGETTO: Esecuzione di ordinanza cautelare del CGA coinvolgente graduatoria di finanziamenti comunitari.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC. ed Educazione permanente

PALERMO





1. Con nota 22 marzo 2004, prot. 1052/Serv. II, codesto Dipartimento, premesso che in esecuzione di ordinanza cautelare del Consiglio di giustizia amministrativa ha proceduto all'ammissione provvisoria di un progetto di finanziamento comunitario (POR Sicilia 2000-2006 - Misura 2.01 - Interventi a regia regionale), che nella graduatoria verrebbe a collocarsi in posizione intermedia, ha chiesto allo Scrivente se possa, in attesa della pronuncia definitiva del giudice amministrativo, disporre l'avvio della realizzazione degli interventi collocati nella predetta graduatoria in posizioni antecedenti rispetto a quello inserito per effetto della predetta misura cautelare.

Sulla questione codesto Dipartimento non ha espresso alcun orientamento.


2. Sulla problematica sottoposta si osserva quanto segue.

Gli effetti delle misure cautelari disposte nei procedimenti giurisdizionali amministrativi restano sempre ancorati alle domande formulate in ricorso e costituiscono uno strumento teso ad assicurare il mantenimento delle eventuali ragioni dei ricorrenti in attesa della definitiva pronuncia sul merito del ricorso stesso.

Pertanto nel caso in questione, in cui l'accoglimento delle eventuali ragioni del ricorrente refluirebbe solo sugli interventi previsti in posizioni di graduatoria successive ma non sull'intera graduatoria, restando impregiudicate le determinazioni relative ai soggetti utilmente collocati in posizioni antecedenti quella del ricorrente, č ben possibile -ancorchč nella pendenza del giudizio- realizzare tali interventi in nessun modo pregiudicati.

Peraltro, la fattispecie cui codesto Dipartimento fa specifico riferimento č relativa ad ordinanza cautelare di ammissione provvisoria pronunciata dal Consiglio di giustizia amministrativa in riforma di ordinanza di reiezione dell'istanza cautelare pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale, per cui gli effetti della pronuncia cautelare in questione si esauriranno con l'emanazione della sentenza di merito (presumibilmente di prossima pubblicazione, stante che l'udienza di trattazione si č tenuta il 5 febbraio 2004) dalla quale -salvi eventuali impugnative e connessi provvedimenti cautelari- deriveranno le definitive statuizioni sulla questione.

Nelle superiori considerazioni č il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrā comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitā che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirā la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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