POS. V Prot._______________/72.04.11

OGGETTO: Sanità - Identificazione e registrazione bovini - D.Lgs. n.58/2004 - Applicazione nella Regione siciliana.


ASSESSORATO REGIONALE SANITA' -
Ispettorato Regionale Veterinario -
Direzione Generale
PALERMO




1. Con nota prot. n.323 del 26 marzo 2004, codesto Ispettorato ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all' "iter procedurale per il recepimento" nella Regione siciliana del D.Lgs. 29 gennaio 2004, n.58, recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n.39".
Codesto Ispettorato si limita a segnalare al riguardo che l'art.9, comma 3°, D.Lgs. cit. prevede che "Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione" , precisando altresì che "le disposizioni transitorie di cui al punto 43 Titolo V dello Statuto prevedono che: ".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
In attuazione di quanto disposto dall'art.3, L. 1 marzo 2001, n.39, -che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, ha delegato il Governo, "fatte salve le norme penali vigenti, ... ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ... e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative"-, il D.Lgs. 29 gennaio 2004, n.58 ha previsto le " Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art.3 della legge 1° marzo 2002, n.39".

L'art.9, D.Lgs. cit., recante "Norme finali", ha esplicitamente disposto che:
"1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1 e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
...".

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Onde sgomberare il campo da equivoci, occorre subito chiarire che la fattispecie sottoposta all'attenzione dello Scrivente, -l'applicazione del D.Lgs. n.58/2004 nella Regione siciliana-, non necessita dell'adozione di norme di attuazione dello statuto.

Invero, va ricordato che le c.d. norme di attuazione dello Statuto, per la cui adozione è richiesto un particolare procedimento - esse sono predisposte da una commissione paritetica Stato-Regione (v. art.43, St.) e vengono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri- sono lo strumento attraverso il quale si è provveduto, per la Regione siciliana (e per le altre Regioni a statuto speciale), al trasferimento delle funzioni (legislative e) amministrative dallo Stato alla regione stessa.
Lo statuto della Regione siciliana, all'art.20, infatti, ha posto a base della determinazione dell'ambito della funzione amministrativa regionale il criterio comunemente definito della corrispondenza (o del parallelismo) con le funzioni legislative, riconoscendo una potestà amministrativa alla Regione tanto per le materie di competenza legislativa esclusiva, quanto per quelle di competenza concorrente.
Poiché ciò non è però sufficiente a precisare l'ambito della funzione amministrativa regionale, siffatta delimitazione è avvenuta nella misura e secondo i criteri stabiliti, per le Regioni a statuto speciale, nelle c.d. "norme di attuazione".
Il predetto passaggio di funzioni dallo Stato alla Regione è avvenuto per materiam, cosicché a ciascuna delle materie o per ciascun gruppo di materie affini è corrisposto un decreto presidenziale, che ha provveduto contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari.

Le norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria sono state emanate con il D.P.R. 9 agosto 1956, n.1111, modificato ed integrato con D.P.R. 13 maggio 1985, n.256.

Una volta determinato il passaggio dell'intero settore, salvo ritagli e riserve di funzioni a favore dello Stato, risulta chiaro che non si pone un problema di adozione di "norme di attuazione" dello Statuto per l'esercizio di singole funzioni amministrative previste in specifiche disposizioni statali.

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Tutto ciò premesso, la problematica va piuttosto inquadrata e risolta tenendo conto dei principi consolidati che regolano la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regione siciliana ed il correlato esercizio delle funzioni amministrative.

Ora, le norme in oggetto configurano specificamente fattispecie di illecito amministrativo riconducibili alla materia dell'igiene e sanità pubblica in ordine alla quale la Regione siciliana dispone, ai sensi dell'art.17, lett. b, dello Statuto,di competenza legislativa concorrente, con conseguente facoltà di emanare leggi proprie nei limiti dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato.
Giova qui ricordare che è principio costantemente affermato dalla Corte Costituzionale quello "secondo cui la potestà di sanzionare eventuali illeciti amministrativi segue necessariamente i medesimi criteri di distribuzione delle competenze sostanziali cui le sanzioni si riferiscono" (v. Corte cost. sent. 25 marzo 1992, n.123).
Con riferimento a norme configuranti illeciti amministrativi riconducibili a materia di competenza concorrente, la Corte ha esplicitamente affermato che "spetta, pertanto, in linea di principio, ... (alla regione) disciplinare ... le sanzioni amministrative in esame, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale" (ib.).

Giova altresì ricordare, tuttavia, che nelle ipotesi in cui la Regione, pur titolare di competenza legislativa, non provvede a disciplinare una materia, o taluni aspetti di essa, con proprie norme, trova applicazione anche in ambito regionale la disciplina di fonte statale alla quale, secondo un principio generale anch'esso più volte affermato dalla suprema Corte, va riconosciuta un'efficacia suppletiva, nel senso cheessa può operare in ambito regionale se e fino a quando la Regione non abbia predisposto una propria disciplina.

Alla luce dei principi generali testè ricordati, e come già risulta dalle considerazioni svolte, si può concludere come segue.
Com'è noto, i regolamenti comunitari hanno immediata applicazione negli Stati membri, senza che sia necessario un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali (e/o regionali).
E' ben possibile, tuttavia, che si ponga la necessità di adottare norme di dettaglio, come è stato effettuato dallo Stato italiano nel caso in esame, con il D.P.R. 19 ottobre 2000, n.437 (Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini) e con il D.Lgs. 29 gennaio 2004, n.58 per le disposizioni sanzionatorie delle violazioni alle norme del primo.
In assenza di norme regionali, il predetto impianto normativo (regolamenti comunitari e normativa statale) si applica nella Regione siciliana. Resta, tuttavia, fermo quanto prima affermato in ordine alla possibilità di promuovere l'emanazione di norme regionali, nel rispetto dei principi della normativa statale.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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