POS. V Prot._______________/76.2004.11

OGGETTO: C.I.A.P.I. Componenti del collegio dei revisori. Compensi - Applicabilità art. 114, l. r. n.4/2003, con cui è stato esteso ai componenti del consiglio di amministrazione dei predetti Centri il dettato dell'art. 83 della l. r. n. 6/2001.




ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e
la formazione professionale
PALERMO




1. Con nota n. 755-Servizio IV del 29 marzo 2004, codesta Agenzia ha chiesto il parere dello Scrivente, in ordine all'applicabilità ai componenti del collegio dei revisori dei centri interaziendali di addestramento professionale integrato della Sicilia ( C.I.A.P.I. ) dell'art. 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con cui è stata disposta la corresponsione, ai componenti il consiglio di amministrazione dei Centri in questione, dei compensi stabiliti dall'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, per i presidenti degli organi collegiali indicati all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.


2. Prima di affrontare la questione suesposta, è opportuna una panoramica delle disposizioni di leggi regionali citate nella richiesta di parere.
La legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003", all'art. 114 "Consiglio di amministrazione C.I.A.P.I.", primo comma, stabilisce che "Per i centri internazionali di addestramento professionale integrato della Sicilia, rientranti tra quelli i quali si applica il dettato dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la stessa norma trova applicazione anche per i componenti del consiglio di amministrazione".
L'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 129, comma 15, lettere a), b) e c), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, così recita: "I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto".
L'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa", statuiscono che "I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del Comune per l'organo competente a dimensione comunale o intercomunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei CO.RE.CO. nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale".

3. La problematica in questione trova soluzione nell'analisi ermeneutica delle disposizioni sopra citate.
L'art. 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo aver chiarito che i C.I.A.P.I. rientrano tra gli enti cui si applica l'art. 83 della l. r. n. 6 del 3 maggio 2001, estende quest'ultima norma ai componenti del consiglio di amministrazione dei Centri in questione.
L'art. 83 della l. r. n. 6/2001 fissa i compensi da corrispondere ai presidenti degli organi collegiali di cui all'art. 1 della l. r. n. 15/1993 di dimensione sovracomunale, nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima, stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti.
L'art. 83 della l. r. n. 6/2001 presenta, quindi, un carattere di specialità, rispetto alla disciplina generale dei compensi lordi, da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale, contenuta nell'art. 1 della l. r. 11 maggio 1993, n. 15, il cui comma 1 stabiliva che i compensi in questione non potevano superare il 75 per cento di quelli corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente, al Presidente della Provincia ed ai componenti il consiglio e la giunta provinciali, per l'organo a dimensione provinciale, al sindaco ed ai componenti il consiglio e la giunta comunali, per l'organo a dimensione comunale o intercomunale.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 114 l. r. n. 4/2003, i componenti dei consigli di amministrazione dei C.I.A.P.I. dell'Isola, poiché ad essi è stato esteso il dettato dell'articolo 83, l. r. n. 6/2001, ricevono un compenso nella misura in quest'ultimo fissata , piuttosto che in quella indicata all'art.1, comma 1, della l. r. n. 15/1993.
L'art. 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, tuttavia, estende l'ambito di applicazione dell'art. 83 l. r. n. 6/2001 ai soli componenti del consiglio di amministrazione dei C.I.A.P.I..
Pertanto, un'interpretazione estensiva dell'art. 114 l. r. n. 4/2003 nei riguardi dei componenti del collegio dei revisori dei Centri in questione si porrebbe in contrasto con la lettera della norma regionale predetta.

A ciò deve aggiungersi che il riconoscimento, ai componenti il collegio dei revisori dei C.I.A.P.I. dell'Isola, del compenso di cui all'art. 83 della l. r. n. 6/2001 è precluso dal dettato normativo contenuto nell'art. 1, comma 2, della l. r. 11 maggio 1993, n. 15.
Come è stato, infatti, osservato in un precedente parere di questo Ufficio (reso all'Assessorato regionale industria con nota n. 3880/25.11.2003 del 5 marzo 2003), da una lettura integrata dell'art. 83 l. r. n. 6/2001 con l'art. 1, comma 2 della l. r. n. 15/1993 non è dato evincere che quest'ultima norma sia stata implicitamente abrogata dalla precedente, occorrendo a tal fine una dichiarazione espressa del legislatore, attesa la natura di norma specificatoria e derogatoria che il 2° comma dell'art. 1 l. r. n. 15/1993 riveste rispetto al comma 1 dello stesso articolo 1.
A norma dell'art. 1, comma 2, della l. r. n. 15/1993 "Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti del CO. RE. CO. nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale".
Alla luce della norma suddetta, deve concludersi che rappresenta una precisa scelta del legislatore regionale quella di disciplinare, al comma 2 dell'art. 1 l. r. n. 15/1993, in maniera differente rispetto al comma 1 dello stesso art. 1 l. r. n. 15/1993, i compensi da corrispondere a tutti i componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali, ivi compresi i presidenti degli stessi.
Considerato che il C.I.A.P.I. è un ente finanziato dalla Regione, inserito nell'elenco di cui alla "tabella A" della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, per i componenti del collegio dei revisori dei C.I.A.P.I. dell'Isola non trova applicazione la disciplina generale dei compensi da corrispondere agli organi collegiali di cui all'art. 1, comma 1, della l. r. n. 15/1993, né, conseguentemente, i nuovi criteri relativi ai compensi in questione contenuti nell'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


































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