Pos. 1   Prot. N. 78.11.04 



Oggetto: Impiego Pubblico. Art. 20 l.r. 21.2003. Figli di disabili gravi.




Allegati n...........................



PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Giuridica del Personale

Palermo

   

e.p.c.

All'On. Le Assessore alla Presidenza
.


Palermo



1.Con la nota n. 10015 del 31 marzo 2004 codesto Dipartimento ha chiesto, per corrispondere ad analoga richiesta dell'On.le Assessore alla Presidenza e ad integrazione di quanto quest'Ufficio ha già espresso con precedente parere n. 2850/ 19.11.04 del 18/2/2004, l'avviso dello Scrivente in relazione a due quesiti concernenti l'art.20, comma 7, della l.r. 29.12.2003, n.21:
1) se possa ritenersi ugualmente idonea la certificazione rilasciata da strutture pubbliche nelle quali si attesti che il disabile non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di una continua assistenza.

2) se sia da esigere il requisito della convivenza.




2. Con riferimento ai quesiti come sopra enucleati, non può che ribadirsi quanto già esplicitamente espresso con il proprio precedente parere citato in premessa .

L'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n.10, primo comma, seconda parte, per effetto dell'integrazione attuata dall'art. 20 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, 7° comma, testualmente dispone " Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia dei dipendenti regionali".


In relazione all'interpretazione dell'espressione "disabile grave", non avendo il legislatore regionale specificato nulla al riguardo, non può che farsi riferimento alle norme statali che definiscono tale concetto.
In particolare l'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 individua la nozione dei disabile che ricomprende sia la persona handicappata (così come definita dall'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104) sia l'invalido di guerra o per servizio, che le persone non vedenti o sordomute.
Per quel che riguarda poi la nozione di gravità, come rilevato nel precedente parere, essa è specificamente contemplata nel comma 3 dell'art. 3 della l. 104/92.
Ciò premesso e coerentemente alle superiori considerazioni, l'accertamento dello stato di gravità del disabile resta devoluto all'apposita commissione medica operante presso la ASL (la medesima prevista per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordomutismo, integrata, ai sensi dell'art. 4 della l. 104/92, da un operatore sociale e da un medico specialista nella patologia da esaminare).


Anche per quanto riguarda il secondo quesito, non può che ribadirsi quanto precedentemente affermato.
Ed invero, in assenza di una norma regionale, si ritiene di dovere fare riferimento alla previsione statale di cui all'art 20 della l. 8.3.2000, n. 53, che, se pur ai fini della fruizione dei permessi di cui alla l. 104/92, ha esteso tali benefici anche a coloro " che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".
Giova in proposito ricordare che questi requisiti sono stati chiaramente definiti dalla circolare INPS 17.07.2000, n.133.
Resta fermo poi che nel caso di compresenza di più figli dipendenti regionali soltanto uno di essi potrà usufruire del beneficio del collocamento anticipato a
riposo di cui all'art. 39 della l.r. 10/2000.
Ad ogni buon fine, vertendo il presente parere su questioni connesse all'interpretazione di norme statali, si rimette alla valutazione di codesta Amministrazione l'opportunità di acquisire, sulle problematiche sottoposte allo Scrivente, e qualora ciò sia ritenuto necessario, il competente avviso degli organi statali centrali.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.




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