Pos. II Prot. 7839/81.2004.11

OGGETTO: Organi.- Comitato regionale faunistico-venatorio.- Limite ai mandati.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi strutturali
(Rif. nota n. 1147/Servizio XI dell'1 aprile 2004)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente - rappresentando l'urgenza della relativa acquisizione - in ordine ad una problematica emersa in sede di rinnovo del Comitato regionale faunistico-venatorio istituito dall'art. 12 della l.r. 1 settembre 1997, n. 33.
Codesto Dipartimento, nel rappresentare che il comma 7 della norma istitutiva dell'Organo in discorso stabilisce il limite di una sola conferma per i componenti del Comitato che non rivestano tale ruolo "in ragione della carica", espone che - approssimandosi la scadenza dell'Organo ed a seguito di apposita richiesta assessoriale - una Associazione venatoria ha designato per la nomina un soggetto che ha già rivestito la funzione di componente del Collegio per due volte consecutive, assumendo però che lo stesso sia il proprio "rappresentante", in funzione della carica dallo stesso rivestita di Presidente pro-tempore della Associazione medesima.
Rilevato che analogamente potrebbero determinarsi altre Associazioni, si chiede di sapere se nella fattispecie possa trovare applicazione quanto disposto dall'art. 5, comma 7, della l.r. 20 giugno 1997, n. 19, che fissando, in via generale, criteri e procedure per le nomine e le designazioni degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, prevede il limite di "tre mandati consecutivi" ed esclude dallo stesso limite i "soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali".

2.- Ad avviso dello scrivente le prescrizioni dettate dall'articolo 3, comma 7, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale", non trovano, per quanto attiene alla specifica problematica proposta, applicazione.
Ed invero il richiamato articolo, rubricato "Incompatibilità" - nel suo testo vigente, quale risulta dalla sostituzione operata dall'art. 5 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19 (richiamato nella richiesta di parere) e dalle ulteriori modifiche apportate - fissa tutta una serie di incompatibilità e di limiti agli incarichi che tuttavia regolamentazioni di settore possono normare in maniera più restrittiva.
Le norme recate dal richiamato articolo 3 costituiscono dunque un minimum di carattere generale che ben ammette prescrizioni peculiari che fissino ulteriori incompatibilità o impongano divieti e limiti più stringenti.
Tale considerazione emerge sia in forza di un'interpretazione letterale, che di una lettura logico-sistematica; ed invero puntualmente il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 22/1995 di cui è discorso, fa "salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali", cui ben possono, in via analogica ed in considerazione dello scopo normativamente perseguito, equipararsi i limiti agli incarichi riguardati dalla stessa disposizione legislativa; inoltre nessuna preclusione a porre limiti più stringenti è dato rinvenire nel sistema.
A conferma di quanto rilevato si richiama il disposto dell'art. 14 della l.r. 30 ottobre 2002, n. 16, che proprio nel presupposto della vigenza, per talune tipologie di incarichi, di limiti più ristretti rispetto a quelli stabiliti dall'art. 3, comma 7, di cui è discorso, ne ha specificamente esteso l'applicazione anche ai componenti dei collegi dei revisori dei conti di taluni enti regionali, per i quali, ai sensi dell'art. 15 ultimo comma, della l.r. 14 settembre 1979, n. 212 ed in mancanza della richiamata previsione normativa vigeva il più stringente divieto assoluto di riconferma nell'incarico.

Ciò in via generale evidenziato, non ci esime dall'osservare che la circostanza che un soggetto sia il rappresentante istituzionale di una associazione - in virtù dell'immedesimazione organica che lega qualsivoglia ente e la persona fisica che svolge la funzione di organo dello stesso e ne rappresenta ed esterna la volontà - non esclude che ai limitati fini della partecipazione ad organi collegiali istituiti quale supporto per l'espletamento dell'attività della Pubblica Amministrazione, possa essere designato altro soggetto, che in relazione a tale funzione acquisisce il ruolo di rappresentante dell'entità di riferimento.
In tali ipotesi, invero, quale appunto appare essere quella cui ha riguardo l'art. 12 della l.r. 1 settembre 1997, n. 33 - che nel prevedere l'istituzione del Comitato regionale faunistico-venatorio quale organo tecnico-consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ne disciplina la composizione in un'ottica di valorizzazione delle professionalità e delle componenti associative interessate alla materia della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio - la previsione della partecipazione di un rappresentante di taluni enti o associazioni non implica la scelta del loro rappresentante istituzionale, o legale, bensì semplicemente di un soggetto che possa essere portatore degli interessi e dell'esperienza di settore.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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