Pos. II Prot. _______/84.04.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato- Consorzi ASI- Funzioni di consegnatario.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
PALERMO


1. Con la lettera, senza data, sopra indicata, pervenuta a questo Ufficio il 13 aprile 2004, codesto Dipartimento, nel trasmettere la nota del Consorzio ASI di Catania 12 febbraio 2004, n. 940, sottopone allo Scrivente talune problematiche, sollevate dal predetto Consorzio ASI e relative al D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante: "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato".
Premesso che la Presidenza della Regione con circolare 16 giugno 2003 ha impartito direttive da ritenere "valide esclusivamente nell'ambito dell'amministrazione regionale" per l'attuazione del citato D.P.R n. 254/2002, in particolare vien chiesto se il regolamento in questione si applichi o meno ai consorzi ASI e se pertanto i predetti enti debbano o meno individuare nel proprio personale il "dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi" le cui funzioni sono attualmente svolte dall' economo.
Vien chiesto altresì di esprimere parere circa "la presunta incompatibilità in capo ad un unico soggetto delle funzioni di Economo, Consegnatario e Cassiere".

2. Ai fini dell'esame della questione concernente l'applicabilità del D.P.R. n. 254/2002 ai consorzi ASI, risulta determinante richiamare il disposto dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, (recante "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia") il quale testualmente prevede che i consorzi di cui alla presente legge "sono tenuti", tra l'altro, "ad applicare le norme di contabilità regionali e, in quanto compatibili, quelle statali".
La riferita disposizione, dunque, disciplina il sistema contabile dei consorzi ASI rinviando alle norme regionali dettate in materia di contabilità per la stessa Amministrazione regionale, nonché alle relative norme statali.
Si osserva ora che la Regione siciliana non ha mai emanato proprie norme per la gestione dei consegnatari e dei cassieri degli uffici dell'Amministrazione regionale ed ha applicato, apportando i necessari adattamenti attraverso circolari di attuazione, il D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, che già disciplinava le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato prima di essere abrogato dall'art. 46 del D.P.R. n. 254/2002; con la citata circolare 16 giugno 2003 (modificata dalla circolare 20 maggio 2004, in G.U.R.S. n. 26/2004) sono state poi impartite apposite direttive per l'attuazione, "nell'ambito dell'Amministrazione regionale" delle disposizioni contenute nel più volte richiamato regolamento adottato con D.P.R. n. 254/2002.
Pertanto, considerato quanto sopra detto e tenuto conto altresì del rinvio espressamente operato alle norme regionali e statali dal riportato art. 38 della legge regionale n. 1/1984, deve conseguentemente concludersi che i consorzi ASI sono tenuti ad applicare il D.P.R. n. 254/2002.
Sotto tale profilo risultano dunque superate le perplessità manifestate da codesto Dipartimento nella richiesta di parere circa l'ambito applicativo del regolamento in questione; ed infatti, vero è che l'art. 2 , comma 1, del D.P.R. n. 254/2002, limita tale ambito alle sole "amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", tuttavia tale limitazione non incide nella fattispecie considerata posto che il rinvio alle norme statali, per la materia della contabilità è, come già evidenziato, espressamente contenuto nella legge regionale che disciplina in via generale i consorzi ASI.
Ciò detto si rileva ora che l'art. 45 del D.P.R. n. 254 /2002, nel dettare le disposizioni transitorie per l'applicazione del nuovo regolamento dispone che "i consegnatari, i cassieri e i loro sostituti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le relative funzioni sino alla scadenza dell'incarico"; pertanto, codesto Dipartimento potrebbe impartire ai consorzi ASI apposite direttive prevedendo l'introduzione della nuova disciplina recata dal D.P.R. n. 254/2002 con le medesime modalità.
Dalle conclusioni sopra accolte circa l'applicabilità ai consorzi ASI del D.P.R. 254/2002, discende, de plano, che i medesimi consorzi individuano, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 254/2002, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi, definito dall'art.1, lett. e), del regolamento in questione come il "dirigente che provvede direttamente agli acquisti della struttura amministrativa di appartenenza" e, le cui funzioni, disciplinate anche esse dallo stesso D.P.R. n. 254/2002 ( artt. 4, 22), sono distinte da quelle del consegnatario; a tal proposito, infatti, si fa presente che i consegnatari, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento de quo, "sono posti alla dipendenza del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi" e, negli uffici privi del predetto dirigente,sono posti direttamente "alle dipendenze del titolare dell'ufficio"(art. 6, comma 4).
Per quanto poi concerne "la presunta incompatibilità" delle funzioni di economo, consegnatario e cassiere in capo ad un unico soggetto, dall'esame del regolamento del servizio di economato del Consorzio ASI di Catania (qui trasmesso in allegato alla richiesta di parere) sembra evincersi che il termine "economo" è utilizzato non per individuare una gestione a sé stante distinta da quella del consegnatario e da quella del cassiere, bensì al solo scopo di qualificare il consegnatario ("Economo Consegnatario-Cassiere", cfr. art. 4 del medesimo regolamento interno); ed infatti, gli artt. 13 e 16 del predetto regolamento del servizio di economato distinguono le funzioni di "Cassiere" da quelle di "Consegnatario" senza altresì individuare funzioni proprie dell'economo.
Posto dunque che l'incompatibilità si configura, in effetti, tra i compiti del consegnatario e quelli del cassiere, al riguardo, in particolare, si rileva che l'art. 2, comma 3, del più volte richiamato D.P.R. n. 254/2002, nel disporre testualmente che "le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere" evidenzia, in osservanza delle regole di buona amministrazione, la necessità di tenere separati i compiti ed i servizi del consegnatario da quelli del cassiere nonchè le relative gestioni.
Del resto non può non osservarsi altresì, che anche l'abrogato D.P.R. n. 718/1979, pur non prevedendo l'incompatibilità delle funzioni di consegnatario con quelle di cassiere, ne consentiva il cumulo in capo ad un unico agente denominato consegnatario-cassiere, non in via ordinaria ma soltanto per le "gestioni di modesta entità" (art. 2, comma 3, D.P.R. n. 718/1979).

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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