POS. V Prot._______________/87.04.11

OGGETTO: Procedure di valutazione d'impatto ambientale. Esercizio delle funzioni amministrative regionali.





PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
e, p.c.
UFFICIO DI GABINETTO ON.LE PRESIDENTE

PALERMO





1. Con nota 13 aprile 2004 n. 2647-Terr 7/Serv. 2 codesta Segreteria ha investito lo Scrivente della questione, evidenziata dall'On.le Presidente con nota 23 febbraio 2004, n. 2374, relativa al ruolo ed alle funzioni dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in ordine alla valutazione d'impatto ambientale.

La questione trae origine dalla richiesta, formulata dal Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, di partecipazione alle procedure di valutazione d'impatto ambientale relative alle opere ed infrastrutture di preminente interesse nazionale (autostrade, linee ferroviarie, ponte sullo stretto di Messina, etc.) ai fini della tutela paesaggistica dallo stesso esercitata.

Sulla questione, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha rilevato che per le opere ed infrastrutture di preminente interesse nazionale trovano applicazione le procedure e gli assetti di competenze istituzionali delineate dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dai decreti delegati ivi previsti; mentre in ordine ai progetti relativi alle infrastrutture d'interesse regionale, la partecipazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali nel procedimento di valutazione d'impatto ambientale non può risolversi sul piano di un intervento diretto, ma solo sul piano della collaborazione tra Assessorati, rilevando che la tutela degli interessi paesaggistici è garantita dalle Soprintendenze il cui ruolo non è pretermesso dalle conclusioni del procedimento di valutazione d'impatto ambientale.

Pertanto codesta Segreteria ha chiesto allo Scrivente di esprimere il proprio avviso "in ordine al corretto esercizio della competenza amministrativa regionale (nella specie la funzione amministrativa della Regione siciliana in materia del paesaggio) in ambito di competenza regionale esclusiva statutariamente garantita nella procedura di VIA".




2. In ordine alla questione prospettata, appare necessario, preliminarmente, delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento dell'assetto delle competenze regionali "ambientali".

In ordine alle stesse il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana (D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70) assegna all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, tra le altre, le competenze in ordine a "Tutela del paesaggio ......Beni culturali ed ambientali: naturali e naturalistici; paesistici, architettonici ed urbanistici; archeologici; etno-antropologici" ed all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, tra le altre, le funzioni in ordine a:" Tutela dell'ambiente. Assetto del territorio e coordinamento degli interventi relativi ....Coordinamento degli interventi in materia di acque. Piano delle acque ........Parchi e riserve naturali regionali. Localizzazione di aree attrezzate".

Tali attribuzioni di competenze "ambientali", peraltro sostanzialmente confermate dall'altra normativa regionale cardine che ha specificato le attribuzioni amministrative (l.r. 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento; l.r. 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche ed integrazioni, per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), anche nella considerazione che lo Statuto regionale non contempla specificamente la materia "ambiente", inducono a ritenere, come la Corte Costituzionale ha sempre rilevato, sia prima che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, (da ultimo, ad es., v. sent. 24 giugno 2003, n. 222), che la "tutela dell'ambiente" non può considerarsi come una materia in senso tecnico, ma come un "valore trasversale" che interseca le diverse materie.

Ed infatti la "tutela dell'ambiente" interessa non soltanto l'esercizio di competenze che ineriscono la gestione e protezione del territorio e l'inquinamento chimico-fisico (essenzialmente attribuite all'Assessorato del territorio e dell'ambiente) e quelle relative alla tutela dei valori estetici e culturali (attribuite all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali), ma può interessare anche l'esercizio di competenze in materia igienico-sanitaria, di caccia e pesca, di cave e miniere, etc., affidate alla cura di altri Assessorati regionali.


3. Ciò posto, occorre distinguere partitamente l'ipotesi che la valutazione d'impatto ambientale riguardi infrastrutture ed insediamenti strategici e d'interesse nazionale, ovvero insediamenti o opere sottoposte a valutazione d'impatto ambientale regionale o, infine, infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse regionale.


Nella prima delle suddette ipotesi, non può che concordarsi con quanto evidenziato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che sottolinea la titolarità statale dell'approvazione del progetto e del relativo giudizio di compatibilità ambientale, pur con la partecipazione e la collaborazione delle Regioni.

Come ha rilevato la Corte costituzionale -che, con la sentenza n. 303 del 25 settembre - 1 ottobre 2003, ha riconosciuto allo Stato la potestà di normare e assumere determinazioni in ordine alle procedure relative a opere ed insediamenti di preminente interesse statale, ancorchè ciò interferisca con le attribuzioni regionali- il ruolo delle regioni interessate è garantito sia dalla previa intesa sulla qualificazione dell'opera (art. 1, comma 1, l. 21 dicembre 2001, n. 443), sia dalla presenza nel CIPE dei presidenti delle regioni a pieno titolo (art. 3, comma 5, d. l.vo 28 febbraio 2002, n. 190), sia dalla presenza di rappresentanti regionali nella valutazione del progetto preliminare del Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 6, comma 1, lett. a, d. l.vo 190/2002) o a mezzo di collegio tecnico paritario (art. 6, comma 1, lett. a, d. l.vo 190/2002).

Per quanto riguarda specificamente la valutazione d'impatto ambientale, poi, le regioni possono esprimere il proprio punto di vista o, nelle ipotesi di cui all'art. 17, comma 4, del d. l.vo 190/2002, compiere una previa valutazione d'impatto ambientale; e ancorchè il provvedimento di compatibilità ambientale venga emesso dal CIPE (art. 17, comma 4, e art. 18, comma 6, del d. l.vo 190/2002) tale organismo statale "secondo una retta interpretazione conforme ai criteri della delega [art. 1, comma 2, lettera c), della legge 443 del 2001, come sostituito dalla legge n. 166 del 2002] dev'essere integrato dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate" (Corte cost., sent. n. 303/2003 cit.).




4. Per quanto attiene alla seconda ipotesi, l'art. 91 della l.r. 3 maggio 2001, n.6, per la valutazione d'impatto ambientale regionale ha positivamente attribuito la competenza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (comma 2), laddove in ambito statale la pronuncia di compatibilità ambientale per opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica è adottata dal Ministero dell'ambiente di concerto con quello dei beni culturali ed ambientali (art. 6, l. 8 luglio 1986, n. 349).

Va, tuttavia, rilevato che, a termini di tale norma regionale (art. 91 l.r. 6/2001) la valutazione d'impatto ambientale nella Regione va svolta secondo i principi e le disposizioni di cui al D.P.C.M. 12 aprile 1996, che prevedono, tra gli altri, che "Le regioni ... definiscono per le materie attinenti alla valutazione d'impatto ambientale ..... le modalità per l'armonizzazione delle procedure nei casi in cui la realizzazione del progetto prevede specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati.." (art. 5, comma 5) e che "le regioni ...provvedono affinchè il giudizio di compatibilità ambientale esoneri il committente o l'autorità proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di valutazione d'impatto ambientale" (art. 5, comma 7).

In realtà la richiamata disposizione regionale (art. 91 l.r. 6/2001), prevede soltanto che il giudizio di compatibilità ambientale assorba e sostituisca qualunque atto autorizzatorio di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, facendo implicitamente salve analoghe attività autorizzatorie di competenza di altre Amministrazioni e, segnatamente, quelle connesse alla tutela ascritta all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali.

Tuttavia l'armonizzazione richiesta dall'art. 5 del D.P.C.M. 12 aprile 1996 è attuabile, in via amministrativa, mediante il ricorso all'istituto della conferenza di servizi (peraltro previsto anche dal comma 5 dell'art. 5 in discorso, nonché dagli artt. 25 e 147 del d. l.vo 22 gennaio 2004, n. 42), tramite il quale, nelle determinazioni connesse alla valutazione d'impatto ambientale ed all'accertamento della relativa compatibilità, vanno coinvolte anche le determinazioni più strettamente correlate alla tutela degli altri aspetti (paesaggio, patrimonio culturale ed ambientale) pur contemplati nelle finalità della procedura di valutazione d'impatto ambientale (art. 2, comma 1, lett. c, D.P.C.M. 12 aprile 1996) e, particolarmente per quanto attiene ai beni culturali, resi pregnanti dall'art. 26 del d. l.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) al punto da determinare la negativa conclusione della procedura di valutazione d'impatto ambientale se l'opera non risulti in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione.


Pertanto in tale sede potranno venir in esame e in rilievo gli aspetti relativi alla tutela paesistica e del patrimonio culturale.



5. Per la terza ipotesi il legislatore regionale, con l'art. 30 della l.r. 2 agosto 2002, n. 7, ha disposto che "Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse regionale, trovano applicazione nella Regione siciliana le previsioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dei relativi decreti delegati di attuazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale", individuando i correlativi organi regionali cui far riferimento per l'attuazione di tale normativa.

Quindi, per tali opere ed insediamenti occorre far riferimento alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le cui disposizioni prevedono che l'accertamento della compatibilità ambientale venga effettuato dal CIPE (Giunta regionale) in sede di approvazione del progetto preliminare (art. 3, comma 7).


Per quanto attiene, tuttavia, il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, non sembrano applicabili, in sede regionale, le disposizioni degli articoli 18 e seguenti del d.l.vo 20 agosto 2002, n. 190, in quanto esplicitamente poste per l'istruttoria sui progetti relativi ad opere indicate al primo comma dell'art. 17 del medesimo d.l.vo 190/2002 (e cioè opere ed insediamenti soggetti alla VIA statale), ma (fermo restando che il provvedimento di compatibilità ambientale va emesso dalla Giunta regionale) le procedure valutative previste per le opere regionali (e cioè quelle di cui all'art. 91 della l.r. 6/2001), anche argomentando dal disposto del comma 4 dell'art. 17 del d.l.vo 190/2002 (relativo ad infrastrutture ed insediamenti d'interesse nazionale ma soggetti a procedura di verifica o valutazione d'impatto ambientale regionale) in ordine al quale la Corte costituzionale, con la soprarichiamata sentenza n. 303/2003, ha rilevato che "la Regione può esprimere il suo punto di vista e compiere una sua previa valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma 4".


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale