POS. V Prot._______________/88.04.11

OGGETTO: D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - "Codice dei beni culturali e ambientali" - Applicazione nel territorio della Regione siciliana.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P.
Via delle Croci, 8
90139 PALERMO




1. Con nota prot. n.1451 del 9 aprile 2004, codesto Dipartimento, premesso che con il D.L.gs. 22 gennaio 2004, n.42 è stato adottato il nuovo "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio, nella considerazione che l'On. Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione ha mostrato perplessità in ordine all'applicabilità del predetto codice nella Regione siciliana "non rinvenendosi, allo stato, elementi per un recepimento dinamico dello stesso", ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla descritta problematica.
Rileva al riguardo codesto Dipartimento di non condividere le predette perplessità, ricordando che, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche nelle materie di competenza esclusiva, tra le quali rientra la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche, musei e biblioteche, la normativa statale trova applicazione in ambito regionale, se e sino a quando la Regione non provveda a disciplinare la materia con proprie norme ed in ogni caso senza che sia necessario un apposito atto di recepimento.

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Va per chiarezza ricordato che l'Assemblea regionale siciliana nei primi anni, attenendosi alla tesi negatrice di ogni possibile applicazione nella Regione delle leggi statali nelle materie di competenza regionale esclusiva e affermando che queste avrebbero potuto applicarsi solo in virtù di leggi regionali di recezione, aveva approvato vari provvedimenti di recezione di leggi statali.
Ma, prima l'Alta Corte, poi la Corte costituzionale si pronunciarono per l'incostituzionalità delle leggi regionali di recezione di leggi statali, dichiarando che, nelle ipotesi in cui la Regione, pur titolare di competenza legislativa esclusiva, non provvede a disciplinare una materia, o taluni aspetti di essa, con proprie norme, trova applicazione "di pieno diritto" anche in ambito regionale la disciplina di fonte statale, alla quale va riconosciuta efficacia suppletiva, nel senso che può operare in ambito regionale se e fino a quando la Regione non abbia predisposto una propria disciplina (v. C.Cost., sentt. n.18 del 1969 e n.165 del 1973).

Del pari, secondo i principi generali più volte affermati dalla suprema Corte, la legge statale è ritenuta inapplicabile solo nei casi in cui la Regione ha già esercitato la competenza in discorso, disciplinando la materia: allorquando ciò avvenga si avrà, rispetto alla successiva legislazione statale, un effetto preclusivo.
Peraltro, solo in queste ultime ipotesi (fattispecie regolate da leggi regionali), l'eventuale scelta del legislatore regionale di applicare le norme statali richiede un apposito intervento legislativo regionale.
In quest'ultimo caso, peraltro, la legge regionale di recepimento "può assumere carattere normativo sostanziale quando ... non si limiti ad una mera novazione della fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione o attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di esercizio di autonoma potestà legislativa" (v. Corte Cost. n.165/1973).
E' sempre in queste ipotesi, poi, che si pone il delicato problema ermeneutico di accertare, a fronte di eventuali successive modifiche testuali della normativa statale richiamata, se il rinvio ad essa effettuato ha natura di rinvio statico o di rinvio dinamico.


3. E' sulla base dei predetti principi che devono essere concretamente regolati i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale nella materia che ci occupa.
Com'è noto, l'art.14 dello Statuto della Regione siciliana, attribuisce alla stessa la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche (lett. n), e di musei e biblioteche (lett. r) .
La Sicilia ha potuto esercitare tale potestà a partire dal 1975, quando furono emanate le norme di attuazione dello Statuto in materia di "accademie e biblioteche" (D.P.R. 30 agosto 1975, n.635) e in materia di "tutela del paesaggio e di antichità e belle arti" (D.P.R. 30 agosto 1975, n.637).

Ora, poiché, come ricordato da codesto Dipartimento, la Regione siciliana non ha mai emanato una propria disciplina organica sostanziale in materia di beni di interesse storico e artistico e di bellezze naturali, hanno subito trovato applicazione anche in ambito regionale le leggi 1 giugno 1939, n.1089 ("Tutela delle cose di interesse artistico e storico") e 29 giugno 1939, n.1497 ("Protezione delle bellezze naturali"), cui lo stesso D.P.R. n.637/1975 fa espressamente riferimento (art.1).
E poiché, come sopra visto, l'applicabilità delle norme statali (anche nelle materie di competenza esclusiva) non deriva da un formale atto regionale di recepimento delle stesse, ma è conseguenza del vuoto normativo lasciato dal legislatore regionale, è chiaro che, persistendo tale condizione, continuino a trovare applicazione tutte le successive norme statali che le prime hanno via via modificato, integrato o sostituito.

Di recente, com'è noto, le predette leggi nn.1089 e 1497 del 1939 sono state sostituite dal Testo unico approvato con D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, che le ha espressamente abrogate (art.166), le cui disposizioni, per quanto detto, hanno continuato a trovare applicazione in ambito regionale.

Da ultimo, la materia è stata ridisciplinata a livello statale con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 che ha espressamente abrogato il predetto decreto legislativo n.490/1999, a decorrere dal 1° maggio 2004 (ai sensi di quanto disposto dall'art.183, D.Lgs. n.42/2004).
Appare evidente che si tratta della sostituzione con una nuova normativa della disciplina sostanziale di fonte statale, la quale, per quanto sopra detto, non può che trovare immediata applicazione in ambito regionale, se e sino a quando la competenza regionale esclusiva non verrà in concreto esercitata.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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