- infine, non appare pregiudizievole la mancata indicazione sulla GURS dell'organo emanante, frutto di mero errore materiale, atteso che l'originale pervenuto alla redazione della stessa Gazzetta ufficiale reca la firma dell'Assessore e che l'avviso non dà comunque luogo ad incertezza circa l'individuazione dell'Amministrazione emanante (sulla prevalenza del contenuto dell'atto-deliberazione rispetto all'avviso pubblicato, cfr. C. Stato, VI, 15-4-1987, n. 251). |
- La circostanza, poi, che detto avviso, inerendo ad un atto di gestione, avrebbe dovuto essere emanato dal competente dirigente generale ai sensi degli artt. 2 e 7 della l.r. n. 10/2000, non dà luogo ad un'invalidità assoluta ma ad un'ipotesi di annullabilità per "incompetenza relativa" che potrebbe essere fatta rileva da eventuali soggetti interessati (cfr. Corte dei conti, sez. II giur. Centr. App. 15-4-2002, n. 128/A). |
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