Pos. 1  Prot. N. 90.04.11 



Oggetto: Contributi e finanziamenti. POR 2000-2006. Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione della misura 6.08 A. "Contrasto alla devianza sociale, alla violenza e alla criminalità"






Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
                  P A L E R M O 



E P.C.               PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
                                      PALERMO 


1. Con nota 13 aprile 2004, n. 1375, codesto Dipartimento ha chiesto il parere di quest'Ufficio circa la legittimità dell'Avviso pubblico per sollecitare manifestazione d'interesse alla concessione di finanziamenti a carico del POR Sicilia 2000-2006 per l'attuazione della sottomisura 6.08 A "Contrasto alla devianza sociale, alla violenza e alla criminalità dell'asse VI, Reti e nodi di servizio", che, pubblicato sulla GURS del 26-3-2004, è stato fatto oggetto da parte del Dipartimento della Programmazione con nota 2 aprile 2004, n. 793 delle seguenti osservazioni:
- non reca l'indicazione del tipo di procedura di scelta;
- sovrappone la procedura di pre-qualifica degli offrenti a quella di selezione delle offerte;
- non giustifica la concessione del termine abbreviato di 15 giorni assegnato per la manifestazione d'interesse;
- non indica l'ammontare del connesso impegno di spesa complessivo, riportato esclusivamente nel testo delle linee guida e non nel testo dell'avviso;
- non è stato pubblicato sulla GUCE, trattandosi di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria;
- indica con eccessiva genericità la natura e i requisiti dei candidati, in particolare con riferimento alla loro presenza nel Centro per la giustizia minorile;
- non reca i punteggi da attribuire ai criteri di selezione degli offerenti;
- non reca i criteri di valutazione delle offerte;
- non reca, nel testo pubblicato sulla GURS il soggetto autore dell'avviso che sul testo rinvenibile sul sito web risulta essere l'On.le Assessore e non già il Dirigente generale di codesto Dipartimento.

A tali rilievi, codesta Amministrazione, con la nota cui si risponde, replica, in sostanza, che:
- l'avviso pubblico in questione non può essere assimilato ad un bando di gara per l'appalto di servizi costituendo, invece, una sollecitazione alla manifestazione di interesse di soggetti interessati alla realizzazione del progetto, prevista da Cap. 4.2 delle "Procedure comuni FSE" del Complemento di programma;
- non vi è sovrapposizione fra fase di pre-qualifica degli offerenti e fase di selezione delle offerte atteso che la fase di valutazione dei singoli progetti avverrà soltanto in un secondo momento a seguito dell'individuazione dei soggetti interessati;
- il termine di 15 giorni è correlato al tempo richiesto per la sola manifestazione di interesse che non necessita della immediata elaborazione di un progetto;
- l'ammontare del progetto è ricavabile dalle linee guida che sono parte integrante dell'avviso;
- la mancata pubblicazione dell'avviso sulla GUCE sarebbe dovuta alla non riconducibilità della procedura all'appalto di servizi ma alla ipotesi di individuazione di un soggetto gestore di corsi di formazione professionale regolata da una concessione contratto e non disciplinata dal d. lgs. n. 157/1995.
- la presenza nel Centro per la giustizia minorile garantisce la specificità dei requisiti di capacità richiesti al candidato;
- l'indicazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione è demandata all'organismo di valutazione dei progetti concretamente presentati nella seconda fase della selezione;
la mancata indicazione del soggetto autore dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta costituisce un mero errore materiale.


3. Deve preliminarmente osservarsi che la procedura selettiva in questione, mira ad individuare il soggetto cui affidare dei servizi riconducibili alla formazione professionale ed all'assistenza sociale in favore di minori provenienti da istituzioni carcerarie o comunque "a rischio". Detti servizi possono ricondursi a quelli relativi all'istruzione ed ai servizi sociali, contemplati dall'allegato 1 B alla direttiva comunitaria 18-6-1992, n. 92/50 e dall'allegato 2 al d. lgs. n. 157/1995 come servizi ai quali non sono integralmente applicabili le procedure comunitarie. In particolare, il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto legislativo dispone che per gli appalti concernenti tali servizi "il presente decreto trova applicazione limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21".
  L'Assessorato, ha pertanto attivato una selezione secondo lo schema procedurale della "Manifestazione di interesse", previsto dal Complemento di programma del POR 2000-2006. Tale schema si articola in sette fasi distinguendo quella b), di "pubblicità" delle manifestazioni di interesse, da quella c) di "presentazione delle candidature e degli elaborati progettuali da parte dei soggetti interessati" e dalle successive di valutazione e selezione delle candidature e di individuazione del progetto ( o dei progetti) da finanziare e di stipula della convenzione. 


Il Dipartimento della Formazione professionale ha evidentemente inteso che tali fasi siano distinte limitandosi, in prima battuta, a pubblicare un avviso finalizzato a individuare i soggetti interessati al finanziamento e rinviando alla fase successiva l'invito, ai soggetti ritenuti idonei, Alla presentazione di un progetto. Di contro, le osservazioni del Dirigente generale del Dipartimento della Programmazione muovono, presumibilmente, da una considerazione unitaria del procedimento secondo uno schema (cfr. l'avviso pubblico del Dipartimento regionale delle foreste relativo alla selezione di tre tecnici esperti nell'ambito della misura 1.09 "Mantenimento originario del suolo" o l'avviso del Dipartimento Industria relativo all'individuazione , valutazione e selezione di proposte relative all'attuazione della misura 3.15 dello stesso POR 2000-2006) che sin dall'avviso di manifestazione di interesse rechi il contestuale invito alla presentazione dei progetti e la predeterminazione dei criteri per la loro valutazione

L'operato di codesto Dipartimento, tuttavia, appare rispondente alla descrizione del procedimento contenuta nel su indicato "complemento di programma" e può ugualmente salvaguardare i principi di imparzialità e trasparenza della procedura selettiva attraverso l'indicazione già nella lettera di invito alla fase di presentazione dei progetti dei criteri per la loro valutazione.
Passando, pertanto, ai singoli rilievi, mossi dal Dipartimento della Programmazione lo Scrivente osserva quanto segue.   

- L'avviso pubblicato sulla GURS fa riferimento espresso alla procedura di manifestazione di interesse e tale indicazione appare sufficiente ad individuare il tipo di procedimento avviato ancorché non risulti individuata espressamente la fase successiva che tuttavia appare riconducibile alla licitazione privata;
- non sembra possibile configurare una "sovrapposizione" fra le fasi di pre-qualificazione e di presentazione delle offerte risultando i due momenti chiaramente distinti;
- la scelta del termine di 15 giorni, per la presentazione delle candidature, appare frutto di una valutazione discrezionale la cui opportunità non può essere valutata dallo scrivente ma che, tuttavia, non sembra palesemente irragionevole o contraria a specifiche disposizioni normative;
- la mancata indicazione dell'impegno di spesa nell'avviso pubblicato sulla GURS non sembra compromettere la procedura atteso che l'importo è riportato nel testo delle linee guida cui l'avviso rimanda;
- la pubblicazione dell'avviso sulla GUCE non è richiesta dalla natura dei servizi, riconducibili, come detto, a quelli di cui all'art. 2 del d. lgs. 157/1995;
- la previsione di un inserimento del candidato fra i soggetti riconducibili ai centri per la giustizia minorile, per quanto ermetica, limita il riferimento ai soggetti che, ai sensi dell'art. 8 del D. lgs. 28-7-1989, n. 272, già erogano i servizi indicati nella stessa disposizione;
- la mancata indicazione di punteggi relativi ai criteri di selezione degli offerenti può essere superato con la loro indicazione nell'invito alla successiva fase selettiva tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'avviso;
- anche la mancata indicazione dei criteri di valutazione dei progetti è coerente col rinvio della vera e propria fase selettiva;
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infine, non appare pregiudizievole la mancata indicazione sulla GURS dell'organo emanante, frutto di mero errore materiale, atteso che l'originale pervenuto alla redazione della stessa Gazzetta ufficiale reca la firma dell'Assessore e che l'avviso non dà comunque luogo ad incertezza circa l'individuazione dell'Amministrazione emanante (sulla prevalenza del contenuto dell'atto-deliberazione rispetto all'avviso pubblicato, cfr. C. Stato, VI, 15-4-1987, n. 251).  La circostanza, poi, che detto avviso, inerendo ad un atto di gestione, avrebbe dovuto essere emanato dal competente dirigente generale ai sensi degli artt. 2 e 7 della l.r. n. 10/2000, non dà luogo ad un'invalidità assoluta ma ad un'ipotesi di annullabilità per "incompetenza relativa" che potrebbe essere fatta rileva da eventuali soggetti interessati (cfr. Corte dei conti, sez. II giur. Centr. App. 15-4-2002, n. 128/A).  

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




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