POS. V Prot._______________/93.04.11

OGGETTO: Ente Parco - Designazione di rappresentanti dell'Ente in organismi esterni - Competenza.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente

PALERMO




1. Con nota prot. n.20226/S.6° del 2 aprile 2004, pervenuta il 21 aprile 2004, codesto Dipartimento ha trasmesso, ai sensi dell'art.32, 5° comma, L.r. 7 marzo 1997 n.6, la nota prot. n.1400 del 24 febbraio con cui l'Ente Parco xxxx, dovendo procedere alla designazione di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio universitario della Provincia di yyyy, chiede di conoscere se sia competente il Presidente o il Consiglio del Parco, e ciò in considerazione della mancanza di previsioni specifiche nella normativa di settore.
Al riguardo, codesto Dipartimento, aderendo all'orientamento espresso dall'Ente Parco nella citata nota, ritiene che la competenza a nominare, designare e revocare rappresentanti dell'Ente medesimo in enti ed organismi esterni possa e debba essere ascritta al Presidente dell'Ente Parco, avendo quest'ultimo, a norma dell'art.9 bis, l.r. 9.8.1981, n.98 e succ. mod. e integraz., la legale rappresentanza dell'Ente, l'indirizzo e il coordinamento dell'attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato, e sottolinea al contempo che tale orientamento sarebbe in linea con l'espressa attribuzione della competenza in oggetto ai sindaci e ai presidenti della provincia ex art.50, 8° comma, D.Lgs. n.267/2000.
Nella su citata nota l'Ente Parco segnala altresì che il regolamento tipo di organizzazione adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.1, 3° comma, l.r. n.10/2000, sulla scorta del quale l'Ente stesso dovrà adottare un nuovo regolamento, assegna espressamente la competenza alle predette nomine e designazioni al Presidente della Regione e agli Assessori.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Com'è noto, a norma dell'art.9 bis, primo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e succ. mod. e integraz., sono organi dell'Ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori dei conti.
Partendo dall'esame della normativa citata, occorre innanzitutto verificare quali sono le competenze espressamente attribuite dalla legge a presidente, consiglio del parco e comitato esecutivo.

Lo stesso art.9 bis, L.r. cit., in relazione alle competenza del presidente, -che è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente e che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati- espressamente dispone al terzo comma che:
"Al presidente competono la legale rappresentanza dell'Ente, l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo" .

In ordine al consiglio del parco -che è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco- l'art.14, l.r. cit. dispone che:
"Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente: a) statuto dell'Ente; b) regolamento interno di funzionamento; c) bilancio preventivo e consuntivo; d) piano territoriale del parco di cui all'art.18; e) programma pluriennale economico-sociale di cui all'art.19; f) programma triennale di intervento; g) regolamento del parco di cui all'art.10; h) organizzazione degli uffici e servizi; i) acquisizione e alienazione di beni immobili" (primo comma).

Infine, per quanto concerne il comitato esecutivo -che è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico-scientifico, dal capo dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, dal direttore del parco e da quattro componenti eletti dal consiglio del parco, anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente- l'art.15, L.r. cit. espressamente dispone che:
"Il comitato esecutivo del parco:
a) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;
b) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio del parco;
c) esegue le deliberazioni del consiglio del parco;
d) cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardia del parco;
e) bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e provvede alla immissione in ruolo dei vincitori;
f) rilascia le autorizzazioni e le concessioni relative all'esercizio di attività funzionali alla fruizione culturale turistica e sportiva nell'ambito del parco;
g) esercita ogni altra competenza non attribuita al consiglio del parco.
Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del parco" .


3. In ordine alla problematica che ci occupa non pare possibile attribuire la competenza in oggetto al presidente dell'Ente parco mediante il ricorso, in via analogica, allo schema normativo vigente per gli enti locali -che assegna all'organo monocratico elettivo (sindaco e presidente della Provincia) la competenza in materia di nomina, designazione e revoca di rappresentanti degli stessi in seno ad organismi esterni- e ciò in considerazione della diversa natura giuridica degli Enti parco e dei relativi organi.

La questione va analizzata partendo dall'esame ermeneutico delle disposizioni su menzionate.
Dal tenore letterale dell'art.14, l.r. cit., recante i "Compiti del consiglio del parco", non pare potersi attribuire la specifica competenza in questione al predetto organo.
La norma, dopo avere dichiarato che il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente, fissa un elenco di attribuzioni esclusive ed obbligatorie in cui la predetta funzione si concreta, sulla scorta delle quali il consiglio del parco assume la configurazione di organo di indirizzo e controllo dell'Ente.
Appare chiaro che, nell'impianto normativo in esame, il consiglio del parco non è organo a competenza generale (pur dovendosi ricordare che la specificità dell'elenco degli atti fondamentali attribuiti allo stesso non esaurisce le competenze del consiglio del parco per atti e adempimenti attribuitigli in altre disposizioni di legge: a titolo di esempio, l'elezione dei membri del comitato esecutivo di cui al citato art.9 bis, l.r. cit.).

L'analisi va pertanto ristretta al comitato esecutivo ed al presidente del parco, ai quali, con una tecnica normativa certamente poco chiara, è attribuita, come sopra visto, una competenza generale residuale: al comitato esecutivo, per tutto quanto non sia espressamente attribuito al consiglio del parco (v. art.15, primo comma, lett. g, l.r. cit. "esercita ogni altra competenza non attribuita al consiglio del parco") e al presidente del parco per "tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo" (così art.9 bis, terzo comma, l.r. cit.).

Per questo verso, dunque, dalla normativa di settore non può trarsi alcuna indicazione precisa e risolutiva della problematica.

Può certamente essere d'ausilio, come d'altronde segnalato dallo stesso Ente parco, il modello normativo di organizzazione amministrativa di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.10, legge che, com'è noto, disciplina "l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione" (art.1, primo comma, l.r. cit.); enti questi ultimi che, com'è altrettanto noto, devono adeguare il proprio assetto organizzativo, mediante apposito regolamento, al regime giuridico di cui al Titolo I della legge citata, secondo le modalità previste all'art.1, terzo comma, della medesima.

Ora, la predetta legge ha disposto la netta separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e la conseguente attribuzione, con carattere di esclusività, dei poteri gestionali all'apparato burocratico, che determina la preclusione al potere politico di ogni determinazione ulteriore rispetto a quelle ricomprese nell'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo.

In particolare, in ordine alla titolarità del potere di nomina e designazione, l'art.2, l.r. ult. cit, nell'assegnare ai componenti del Governo regionale le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, specificamente prevede al primo comma, lett. e) "le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni".
Come è stato chiarito dal Consiglio di giustizia amministrativa (cfr. parere n.544/2001 del 10.9.2001), l'innovato sistema di riparto delle competenze, introdotto con l'art.2 della l.r. n.10/2000, comporta che solo nomine e atti analoghi, non meramente gestionali, che esprimano "funzioni e potestà, anche di natura politica, dell'organo sovraordinato", sono di competenza del Presidente della Regione o degli Assessori, sempre che una specifica norma di legge li riservi agli stessi.
Ne derivache tutte le nomine aventi una valenza non politica ma gestionale, sono ricomprese tra le attribuzioni dei dirigenti, non potendo l'imputazione agli stessi essere derogata se non con specifica disposizione di legge.

Applicando il predetto criterio distintivo in seno all'organizzazione dell'Ente parco, è conseguente, per quanto detto, attribuire la titolarità del potere di effettuare nomine e designazioni al comitato esecutivo o al presidente del parco a seconda che i predetti atti abbiano, rispettivamente, una valenza gestionale o di indirizzo politico.
Infatti, allo stato attuale, è il comitato esecutivo, alla luce delle attribuzioni allo stesso assegnate dall'art.15, l.r. n.98/1981 e succ. mod. e integraz., -com'è indicato dalla sua stessa denominazione- l'organo "esecutivo" dell'Ente parco, cui è affidata in concreto la gestione.
Va da sé però che, una volta adeguato l'assetto organizzativo dell'Ente parco al regime giuridico di cui alla legge regionale n.10/2000, mediante l'adozione di apposito regolamento di organizzazione secondo quanto previsto dall'art.3, terzo comma, l.r. n.10/2000, la problematica andrà riconsiderata alla luce dell'attribuzione dei poteri gestionali ai dirigenti, disposta dalla legge.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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