POS. V Prot._______________/94.2004.11

OGGETTO: A.R.P.A. Collegio dei revisori. Indennità. Portata normativa dell'art. 90, comma 6, lett. b), della l. r. n. 6/2001, come novellato dall'art. 94 della l. r. n. 4/2003.





ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente PALERMO






1. Con nota n. 22330/Area 3 U.O. Rapporti e Vigilanza A.R.P.A. del 9 aprile 2004, pervenuta il 21 aprile successivo, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sull'interpretazione della norma di cui all'art. 90, comma 6, lettera b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 94, comma 1, lettera f) della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, nella parte in cui disciplina l'indennità annua lorda da corrispondere ai membri del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).
In particolare, considerato che l'art. 94, comma 1, lett. f), della l. r. n. 4/2003 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aumento dell'indennità in questione dal 10% al 20%, in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia, si chiede se la percentuale predetta vada calcolata anche sulla retribuzione di risultato del Direttore generale.

2. Sulla problematica suesposta si osserva quanto segue.
La legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", all'art. 90 ha istituito l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza di codesto Dipartimento.
Lo stesso art. 90 l. r. n. 6/2001 ha individuato, al comma 6, lett. b), fra gli organi dell'Agenzia, il collegio dei revisori dei conti, statuendo che ai membri dello stesso spetti un'indennità annua lorda, il cui ammontare è determinato nella misura stabilita, per i componenti del collegio dei revisori delle AUSL, dal comma 13, dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, cioè, nella misura del 10% degli emolumenti del direttore generale.
Successivamente, l'art. 94, comma 1, lett. f) della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 90, comma 6, lett. b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, stabilendo che l'ammontare dell'indennità lorda in questione è aumentato al 20% in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzative dell'Agenzia.
L'art. 90 della legge regionale n. 6/2001 ha effettuato, pertanto, un parallelismo tra l'indennità dei componenti del collegio dei revisori dell'AUSL e quella dei componenti il collegio dei revisori dell'A.R.P.A., nella stessa misura in cui, al comma 6, lett. a), dello stesso art. 90 l. r. n. 6/2001, è stata realizzata l'equiparazione del trattamento delle tre figure apicali dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ossia il direttore generale, il direttore tecnico ed il direttore amministrativo, a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione.
La norma regionale precitata ha stabilito, quindi, che l'indennità annua lorda dei membri del collegio dei revisori dei conti dell'A.R.P.A. è fissata, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 502/1992 espressamente richiamato dallo stesso art. 9° l. r. n. 6/2001, nella misura di una determinata quota percentuale degli emolumenti del direttore generale.

La risoluzione del quesito sottoposto allo Scrivente è strettamente connessa proprio al significato dell'accezione "emolumenti" utilizzata dal legislatore all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recepito in Sicilia con la l. r. 3 novembre 1993, n. 30. Si tratta infatti di stabilire se, costituisca parte integrante degli stessi la quota percentuale corrisposta al direttore generale in ragione dei risultati di gestione ottenuti e degli obiettivi dallo stesso conseguiti.
Sull'interpretazione dell'art. 3, comma 13, del D. Lgs. n. 502/1992 ha avuto modo di pronunziarsi il Consiglio di Stato ( cfr. parere, sez. III, 23 aprile 1996, n. 446/96), rilevando che " La norma di cui all'art. 3, tredicesimo comma, del D. Lvo. N. 502 del 1992 indica le modalità per la fissazione dell'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori della singola unità sanitaria locale, facendo riferimento generico alla misura degli emolumenti del direttore generale di tale organismo, senza operare alcuna distinzione in ordine alle possibili diverse componenti del trattamento economico attribuito al medesimo direttore generale, ai fini di una eventuale valutabilità delle sole quote corrispondenti a voci fisse e continuative del trattamento economico in parola.
Le disposizioni del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 502 del 1995, che hanno regolato il trattamento economico omnicomprensivo del direttore generale specificano, poi, chiaramente che la maggiorazione del 20% del compenso annuo, che può essere accordata dalla Regione sulla base dei risultati di gestione ottenuti, non rappresenta un emolumento a sé stante ma costituisce una integrazione dello stesso trattamento economico di base.
Pertanto, dalla formulazione letterale delle norme in questione può desumersi che, ai fini della determinazione dei compensi da attribuire ai revisori dei conti, debba tenersi conto di tutti gli emolumenti spettanti al direttore generale della unità sanitaria locale, ivi compresa la quota di maggiorazione del trattamento economico annuo, eventualmente riconosciuta dalla Regione".
In proposito, il superiore Consesso ha osservato, altresì, che: "L'operato di tale organo collegiale ( il collegio dei revisori ) appare idoneo a riflettersi in modo diretto sui risultati conseguiti dalle aziende sanitarie, ed appare quindi del tutto logico, in questa prospettiva, che la maggiore remunerazione concessa al direttore generale, nel caso di risultati positivi, possa allo stesso modo riverberarsi a favore anche dei componenti del collegio dei revisori dei conti".
Considerato che, come rilevato, l'art. 90, comma 6, lett. b), della l. r. n. 6/2001 rinvia al comma 13, dell'articolo 3, del D. Lgs. n. 502/1992 per la determinazione dell'indennità annua lorda dei componenti del collegio dei revisori dei conti dell'A.R.P.A. e che questo Ufficio non ha motivi per discostarsi dall'orientamento espresso dal Consiglio di Stato sulla questione suesposta, si ritiene che nella base di calcolo dell'indennità annua lorda del collegio dei revisori dell'A.R.P.A. debbano considerarsi ricompresi tutti gli emolumenti corrisposti al direttore generale, ivi compresa la retribuzione di risultato eventualmente attribuitagli.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.















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