POS. V Prot._______________/97.2004.11

OGGETTO: Attività di volontariato di protezione civile. Convenzione tra un'associazione di volontariato iscritta al registro regionale ex l. r. n. 14/1998 e l'Ispettorato dipartimentale delle foreste di xxx. Possibilità.




PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE PALERMO


E, p. c. ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E
DELLE FORESTE
Dipartimento regionale foreste
PALERMO


1. Con nota n. 1490/ Servizio volontariato e formazione del 26 aprile 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla possibilità che l'associazione di volontariato di protezione civile "jjj", iscritta al registro regionale delle organizzazioni di protezione civile di cui alla l. r. 31 agosto 1998, n. 14 e operante nel territorio della provincia di xxx, stipuli una convenzione con l'Ispettorato dipartimentale delle foreste di xxx riguardante l'attività di antincendio boschivo.
Le perplessità di codesto Dipartimento sorgono dalla circostanza che l'associazione in questione è presente nel solo territorio della provincia di xxx, mentre l'art. 22 del D. P. Reg. n. 12/2001 richiede il requisito della presenza in almeno due terzi delle provincie regionali.

Con fax. del 18 maggio 2004, codesto Dipartimento ha trasmesso a questo Ufficio copia della nota dell'associazione "jjj" n. 99 del 3 aprile 2004, con cui gli veniva comunicata, per conoscenza, la disponibilità a stipulare la convenzione predetta con l'Ispettorato delle foreste di Xxx, destinatario diretto della missiva in questione, nell'ottica della collaborazione nella lotta contro gli incendi boschivi, promossa dalla legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353.


2. Preliminarmente, lo Scrivente ritiene opportuna una breve ricostruzione della disciplina regionale sull'attività di volontariato di protezione civile.
La legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante "Norme in materia di protezione civile", all'art. 7 "Volontariato di protezione civile" statuisce, al comma 1, che l'ufficio regionale di protezione civile, istituito con la stessa legge, ha la tenuta e la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. Tale registro si è aggiunto al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato che, a norma dell'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 riguardante "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato", è istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali.
Il comma 5 dell'art. 7 l. r. n. 14/1998 affida alla fonte regolamentare il compito di stabilire i criteri e le modalità di corresponsione dei contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro previsto dal comma 1 dello stesso art. 7.
Il regolamento esecutivo dell'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2001, n. 12 e concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile, stabilisce, all'art. 14, che l'iscrizione nel registro regionale del volontariato di protezione civile è condizione necessaria, tra l'altro, per stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli Enti locali o gli altri Enti o istituzioni pubbliche, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266.
L'art. 22 dello stesso D. P. Reg. n. 12/2001 precisa, poi, che "Il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'assessore delegato alla protezione civile, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, può stipulare con organizzazioni di volontariato di protezione civile regionali, ossia presenti in almeno due terzi delle provincie regionali, iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, e che dimostrino attitudine, professionalità ed esperienza specifica, maturata nel settore di intervento, convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un programma organico di interventi:
a) attività di formazione e qualificazione volta al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari ed al conseguimento di una maggiore efficacia dell'attività svolta dall'organizzazione;
b) costituzione di colonne mobili;
c) partecipazione ed esercitazioni nazionali, regionali, locali;
d) partecipazione ad attività di soccorso ed assistenza, in vista o in occasione di pubbliche calamità;
e) quant'altro previsto dalla normativa di riferimento in materia di protezione civile per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti.

3. Dal quadro normativo sopra descritto si evince che le organizzazioni di volontariato di protezione civile, ai sensi dell'art. 14 del D. P. Reg. 15 giugno 2001, n. 12, purchè iscritte nel registro di cui all'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 possono stipulare convenzioni, tra gli altri soggetti, anche con la Regione.
L'art. 22 del D. P. Reg. sopracitato prevede per il Presidente della Regione la possibilità di stipulare convenzioni, con le organizzazioni di volontariato di protezione civile regionali che siano presenti in almeno due terzi delle provincie regionali, abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'art. 7 l. r. n. 14/1998 e dimostrino, altresì, attitudine, professionalità ed esperienza specifica maturata nel settore di intervento.
Tuttavia, le convenzioni previste all'art. 22 del D. P. Reg. n. 12/2001 vertono su determinate materie, tassativamente elencate nella norma stessa, tra le quali non rientra l'antincendio boschivo.
Invero, l'attività di spegnimento degli incendi boschivi sembra più afferente alla tutela dei boschi che alla protezione civile.
Infatti con la circolare dell'Assessore regionale alla Presidenza 24 settembre 1998, n. 5793 è stato chiarito che lo spegnimento degli incendi boschivi è attività che non rientra nelle attribuzioni dell'ufficio regionale di protezione civile ma è, invece, di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Sono di spettanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, quindi, le determinazioni in merito all'affidamento dei servizi antincendio in questione.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.








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