Pos. 1   Prot. N. /103.11.04  


Oggetto: Articolo 33 L.r.41/85 permessi studio dipendenti esterni degli uffici di diretta collaborazione.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale e dei servizi generali,
di quiescenza, di previdenza ed assistenza del
personale
PALERMO


1.Con nota prot.14282 del 5 maggio 2004 codesto Dipartimento ha chiesto l' avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di concedere o meno al personale esterno addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori il beneficio di cui all' art.33, della L.r.29 ottobre 1981, n.41.
Tale articolo riconosce a ciascun dipendente la possibilità di fruire di 150 ore annue di permesso retribuito per la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione regionale (primo comma), nonché la possibilità di concedere, entro il limite annuo individuale delle 150 ore, e comunque, a non più del 3% dei dipendenti, permessi retribuiti per la frequenza, finalizzata al conseguimento di titoli di studio, di corsi universitari, in istituti statali o in istituti riconosciuti (secondo comma).
Codesto Dipartimento chiede, inoltre di sapere, se l' eventuale concessione dei permessi per motivi di studio al personale de quibus debba rientrare nel limite del 3% del personale in servizio presso l' Amministrazione regionale.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
Con D.P.reg. 10 maggio 2001, n.8 è stato emanato il " Regolamento attuativo dell' art.4, comma 6, della L.r.15 maggio 2000, n.10 concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali ".
L' art. 2, comma 10, del suddetto decreto statuisce che degli Uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle Segreterie particolari, oltre a dipendenti dell' Amministrazione regionale, possono fare parte soggetti esterni individuati ai sensi dell' art.14, comma 2, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 (ora art.14 D.lgs.30 marzo 2001, n.165) e cioè dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratto a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Il problema che si pone è quello di stabilire se i soggetti esterni all' Amministrazione regionale, come sopra individuati, possano godere del beneficio di cui all' art. 33 L.r.41/85, beneficio previsto dalla norma per i "dipendenti "dell' Amministrazione regionale e cioè per quei soggetti legati alla stessa da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al riguardo si osserva che il personale esterno chiamato a prestare la propria attività di collaborazione con il Presidente e con gli Assessori stipula il contratto di lavoro sulla base degli schemi di contratto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n.323 del 2 agosto 2001.
Tale delibera prevede una diversa tipologia di contratto a seconda che si tratti di rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di funzioni dirigenziali e non ovvero di attività di collaborazione continuativa e coordinata.
Nel primo caso, trattandosi di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dovrebbe applicarsi la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva così come stabilito dall'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
Ora dal momento che i contratti collettivi stipulati da altri comparti non hanno dato una soluzione univoca al problema in quanto in alcuni casi il diritto allo studio è stato concesso anche al lavoratore a tempo determinato (cfr.art.142 del C.C.N.L. 2003 per il personale docente e non della scuola e art.1 dell' Accordo integrativo per la concessione dei permessi studio relativo al personale del Ministero di Grazia e Giustizia stipulato in applicazione dell' art.13 del C.C.N.L. 16.5.2002), mentre in altri è stato negato (cfr. art.12 C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali del 2000, non modificato dall' ultimo C.C.N.L. del 2004), sarebbe auspicabile un intervento sul punto della contrattazione collettiva regionale che ancora nulla ha disposto al riguardo.
In assenza, come detto, di specifiche norme della contrattazione collettiva regionale e di indicazioni desumibili dallo schema tipo di contratto predisposto dalla Giunta sembrerebbero applicabili le norme previste per il personale in servizio a tempo indeterminato.
Infatti, benché il contratto tipo richiami i "doveri e obblighi che pertengono agli impiegati regionali" e le "disposizioni contenute negli accordi e nei contratti collettivi per quanto riguarda i profili di stato giuridico ed economico " non sembra che detti rimandi debbano intendersi nel senso di escludere il personale a tempo determinato dall' applicazione di quegli istituti (congedi, permessi, aspettative) previsti da disposizioni di legge che, ai sensi del terzo comma dell' art.20 della legge regionale n.10/2000, cesseranno di avere effetto, per tutti i dipendenti regionali, soltanto dalla sottoscrizione del secondo contratto collettivo.(si confronti sulla applicabilità dell' art. 33 della L.r. n.41/1985 ai dirigenti regionali la nota di codesto Dipartimento 1.8.2003, n.16052).
Ovviamente il suddetto personale rientrerà nel limite massimo del 3% del personale in servizio.

3. Per quanto riguarda i consulenti e gli esperti aventi particolari professionalità e specializzazioni, con i quali l'Amministrazione stipula contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non instaurando con gli stessi un contratto di lavoro subordinato (cfr. art. 3 dello schema di convenzione predisposto dalla Giunta regionale con la delibera sopra citata) non sembrerebbe che agli stessi vada riconosciuto il beneficio di cui all' art. 33 citato.

4. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.







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