Pos. 1  Prot. N. 108.04.11  



Oggetto: ORGANI COLLEGIALI- Componenti consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari. Cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione - art. 26, co 7 della l.r. 4/2003. Quesiti.








ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
                      DIPARTIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 
                                              PALERMO 



1 Con nota 10 maggio 2004, n. 1215 codesta Amministrazione espone che a seguito delle elezioni amministrative dell'aprile del 2003 si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 7, della l.r. 16-4-2003, n. 4, per il quale "nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti alla designazione dei presidenti, dei vice presidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi".

Scaduto tale periodo di proroga semestrale senza che fosse intervenuta la nomina dei nuovi componenti da parte dei neo-eletti consigli provinciali, codesto Assessorato ha dichiarato con proprio decreto la decadenza dei componenti indicati dal citato comma 7 dell'art. 26 della l.r. n. 4/2003, ha sospeso i rimanenti membri il cui mandato non fosse scaduto ed ha nominato un commissario ad acta perché, nelle more della ricostituzione dell'organo, venisse assicurata l'esecuzione delle attività, analiticamente indicate, necessarie ad assicurare la minima funzionalità dell'istituto.

Il direttore generale dello IACP di Catania, con determinazione 13-2-2004, n. 31 ha contestato il predetto decreto sostenendo:

- che il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi case popolari, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 10/1977 risulta validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti;
- che lo statuto dello stesso IACP di Catania prevede che in mancanza del presidente e del vice presidente le sedute del consiglio di amministrazione siano presiedute dal consigliere più anziano;
- che già nel 1993, il consigliere più anziano ebbe a garantire il funzionamento del consiglio a seguito delle dimissioni del presidente e del vice presidente;
-   che il consiglio di amministrazione dello IACP ha deliberato di impugnare innanzi al TAR il decreto di nomina del commissario ad acta; 

- che il consiglio può funzionare poiché risultano in carica sei componenti e fungendo il più anziano da presidente;
- che l'Assessorato dovrebbe comunque attivare il procedimento di nomina in via sostitutiva previsto dall'art 4, comma 3 della l.r. n. 10/1977, sia per i tre componenti la cui elezione è attribuita al consiglio provinciale sia per un componente rappresentante delle organizzazioni sindacali dimissionario.

In ordine a tali contestazioni codesta Amministrazione eccepisce che nessun organo può ritenersi validamente costituito ove risulti privo del presidente e del vice presidente e che il pregresso comportamento dell'Istituto non può costituire utile argomento da cui possa inferirsi la legittimità della tesi sostenuta dal direttore.

1.1  Il presidente uscente dell'Istituto, con nota 10-3-2004, n. 4323, ha sostenuto che: 

- la nomina del presidente e del vice presidente dello Iacp deve considerarsi attribuita all'assemblea regionale (sia pure in via sostitutiva) e che l'art. 1, comma 1, della l.r. n. 22/1995 fa eccezione al divieto di prorogatio per gli organi la cui nomina è di competenza dell'assemblea stesssa; conseguentemente tali organi resterebbero prorogati a tempo indeterminato;
- la nomina del commissario ad acta sarebbe conseguentemente illegittima e comunque i due organi ( presidente e vice presidente) resterebbero in carica sino al suo insediamento.

Codesto Dipartimento manifesta, invece, l'avviso che allo spirare dei sei mesi di proroga previsti dall'art. 26, comma 7, della l.r. n- 4/2003, si verifichi l'automatica decadenza dei predetti componenti con la conseguente impossibilità di funzionamento del consiglio e che, al contrario di quanto sostenuto da alcuni istituti, tale decadenza sia riferibile ai soli tre componenti di cui al n. 1 del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 865/1971 (la cui nomina spetta ora al presidente della provincia) e non già ai componenti di cui ai nn. 4, 5 e 6 dello stesso articolo che vengono individuati fra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria.


Sulla correttezza della posizione assunta da codesto Dipartimento a fronte delle contestazioni sollevate dal direttore e dal presidente uscente dell'istituto viene chiesto l'avviso di quest'Ufficio.


2. Lo scrivente ritiene che il comma 7 dell'art. 26 della l.r. 16-4-2003 nel riferirsi al "caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vice presidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari" debba riferirsi a tutti gli organi della provincia (e della regione nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 6 citato) ai quali è demandata l'individuazione dei componenti del consiglio d'amministrazione e, pertanto, a tutti i componenti eletti o designati dagli stessi ( e, quindi, non solo ai tre eletti dal consiglio provinciale).
Tale disposizione, infatti, supera il penultimo comma dell'art. 6 della l. n. 865/1971 che collegava la durata in carica dei soli tre componenti eletti dal consiglio provinciale a quella dell'organo elettivo e va collegata alle intervenute modifiche legislative che hanno trasferito in capo al presidente della provincia la competenza a designare i rappresentanti dell'ente locale in seno a enti, aziende ed istituzioni (cfr. art. 26 della l.r. 26-8-1992, n. 7 e art. 34 della l.r. 6-3-1989, n. 9 nel testo sostituito dall'art. 24 della l.r. 1-9-1993, n. 26 e art. 4 della l. r. 20-8-1994, n. 32).

Tale interpretazione appare confortata dal fatto che l'art. 4 della l.r. n. 10/1977 già prevedeva l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione regionale (assemblea o assessore) nel caso di inerzia di entrambi gli organi provinciali.

Peraltro, la distinzione fra componenti eletti da consiglio provinciale e componenti designati dalla giunta appare superata dall'attribuzione al presidente della provincia del potere di designazione dei rappresentanti dell'ente.

Va poi considerato come lo stesso comma 7 dell'art. 26 della l.r. n. 4/2003 riferisca la proroga semestrale ai "consigli di amministrazione" e non ai soli componenti eletti o designati dall'ente locale con la conseguenza che una volta scaduto tale termine l'intero consiglio debba intendersi posto nella condizione di non poter funzionare sino alla sostituzione dei componenti decaduti.
Ne consegue che, decorso il termine di proroga semestrale, non potrebbe neppure soccorrere l'ipotesi di funzionamento del consiglio di amministrazione col "quorum" di sei componenti prevista dall'art. 4 della citata l.r. n. 10/1977.
L'interpretazione prospettata, d'altro canto, appare quella più coerente con lo scopo, perseguito dal legislatore con l'art. 26, comma 7, di collegare la rappresentanza dell'ente locale in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto all'effettiva composizione politica degli organi elettivi risultante dalla loro rinnovazione elettorale.

Né sembra inutile rilevare che il sistema combinato della prorogatio semestrale e dell'intervento sostitutivo regionale appare diretto a consentire un rapido avvicendamento dei consiglieri espressi dalla rinnovata amministrazione locale, fine incompatibile con un'interpretazione delle norme diversa da quella qui prospettata che consentisse una illimitata proroga dell'organo scaduto.

Infine non può accedersi alla tesi (sostenuta da presidente uscente dell'istituto) per la quale la nomina in via sostitutiva del presidente e vice presidente dello Iacp sarebbe riferibile all'assemblea regionale ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, della l.r. n. 22/1995; a parte il fatto che il potere di nomina è attribuito soltanto in via sostitutiva all'assemblea, la precisa disposizione dell'art. 26 della l.r. n. 4/2003, nel limitare espressamente la prorogatio dell'intero consiglio di amministrazione al termine massimo di sei mesi, supererebbe comunque la più generale disposizione invocata .

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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