Pos. 1   Prot. N. 110.04.11 



Oggetto: Edilizia e urbanistica. Alloggi popolari di proprietà regionale di cui alla L.r. n. 30/1953 - decesso dell'assegnatario -cessione in proprietà a soggetto convivente.






Allegati n...........................



                          PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE , DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA,
PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL PERSONALE
Servizio demanio e patrimonio immobiliare

                                      P A L E R M O 


1 - Con nota 13 maggio 2004, n. 2811, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla possibilità di dar corso all'approvazione del contratto di cessione in proprietà di un alloggio popolare (di proprietà regionale e realizzato ai sensi della l.r. n. 30/1953) in favore di un soggetto che, pur non essendo legato da alcun rapporto di parentela con l'originario assegnatario, sia stato con questo convivente e gli sia succeduto nel rapporto locativo.

In particolare, viene riferito che al decesso dell'originario assegnatario l'alloggio era stato trasferito dapprima alla sua vedova con contratto di locazione 30-1-1976 e al decesso di questa, con ulteriore contratto 28-4-1994, all'attuale assegnataria, quale convivente. Quest'ultima ha confermato la volontà di cessione in proprietà dell'immobile avanzata dal primo assegnatario in data 20-5-1966 ed ha ottenuto da parte dell'Agenzia del demanio e dello IACP di Trapani la stipula del contratto di cessione in proprietà , stipulato il 12-12-2001 e sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte di codesta Amministrazione.

Codesta Presidenza ha chiesto allo IACP di chiarire se fra l'attuale assegnataria e la precedente titolare esistesse un rapporto di parentela o affinità; l'Istituto si è limitato a comunicare che i tre soggetti succedutisi nella conduzione dell'immobile risultavano conviventi sin dall'assegnazione dell'alloggio al primo titolare e che la convivenza con carattere di stabilità, finalizzata all'assistenza morale e materiale, costituirebbe requisito sufficiente al trasferimento dell'alloggio in base alla delibera del CIPE 13-3-1995, come riconosciuto dal Tribunale di Trapani in un caso analogo.

Ad avviso di codesto Dipartimento, le argomentazioni dello IACP sarebbero prive di fondamento e si dovrebbe procedere all'annullamento del contratto di locazione e della precedente assegnazione in locazione atteso che:
- la deliberazione del CIPE riguarda il subentro nel rapporto locativo e non la successione nel diritto alla cessione dell'alloggio;
- la stessa delibera non contiene disposizioni direttamente applicabili alla Regione siciliana ma demanda alle regioni l'adozione di norme di adeguamento alle direttive in essa contenute;
- nella Regione siciliana trovano applicazione le norme del d.p.r. n. 1035/1972 (richiamate dall'art. 11 della l.r. n. 21/1973) che non includono nel nucleo familiare i conviventi non legati da vincoli di parentela o affinità;
- la sentenza del Tribunale di Trapani cui fa riferimento lo IACP ha riguardo ad alloggi dello Stato nei cui confronti possono trovare diretta applicazione le direttive del CIPE.


2 - Lo scrivente concorda sostanzialmente con codesta Presidenza in ordine all'impossibilità di diretta applicazione nella Regione siciliana delle direttive sull'estensione del concetto di nucleo familiare contenute nella delibera del CIPE richiamata dallo IACP. Va rilevato, infatti, che la stessa delibera (che determina i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 5-8-1978, n, 457) reca un invito alle regioni perché adottino, nel termine di sei mesi, norme di adeguamento al principio nella stessa enunciato. E, in effetti, numerose regioni hanno legiferato includendo nel "nucleo familiare" anche i conviventi abituali ove la convivenza abbia finalità di assistenza morale e materiale (fra le tente leggi emanate cfr. art. 2 della l.r. Abruzzo, 25-10-1996, n. 96; art.3 l.r. Basilicata 22-4-1997, n. 20; art. 27 l.r. Emilia Rom. 8-8-2001, n. 24; art. 6 l.r. Liguria 3-3-1994, n. 10; art. 11 L.r. 6-8-1999, n. 12).

La Regione siciliana, che ha in materia di edilizia residenziale pubblica competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 14 lett. g) dello Statuto (la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/1992 ha riconosciuto che la materia può farsi rientrare in quella delle "opere pubbliche") non ha recepito tale indirizzo. Tuttavia, con la stessa sentenza n. 16/1992 la Corte ha anche stabilito che la potestà legislativa regionale debba essere esercitata senza contraddire ai "principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato", al quale, ai sensi dell'art. 88, n. 13, del d.p.r. 24-7-1977, n. 616, è rimasta attribuita la "determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni".

Ora, a parte il fatto che con la recente modifica dell'art. 117 della Costituzione il limite di tali principi e interessi per l'esercizio della potestà legislativa esclusiva delle regioni deve intendersi venuto meno, non sembra comunque che la delibera del CIPE, avente natura regolamentare, possa costituire fonte di un "principio cui si informa la legislazione dello Stato".


E' invece indiscutibile che:
- il legislatore regionale, con l'art. 6, comma 3, della l.r. n. 26/1963 (espressamente richiamata dall'atto di cessione in proprietà di cui si discute), ha previsto il subentro all'aspirante cessionario dell'alloggio soltanto in favore del coniuge, discendenti entro il terzo grado e ascendenti conviventi;
- le assegnazioni di alloggi popolari sono regolate in Sicilia dal d.p.r. n. 1035/1972 ( giusta il rimando ad esso effettuato dall'art. 11 dela l.r. n. 21/1973) il cui art. 12 non prevede il subingresso di conviventi non legati da rapporto di parentela o affinità.

Né appare utile il richiamo alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 607/2003, allegata alla richiesta di parere ed alla quale fa riferimento lo IACP, atteso che la fattispecie decisa atteneva al subingresso di un convivente more uxorio, equiparato al coniuge ai fini della successione nel contratto di locazione per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della l. n. 392/1978 (cfr. Corte cost. sent. 24 marzo- 7 aprile 1988, n. 404) .

A fronte di tali considerazioni giuridiche non può però sottacersi che il diniego di approvazione del contratto di cessione in parola presupporrebbe l'esercizio del potere di annullamento in autotutela dell'atto di assegnazione dell'alloggio, annullamento che andrebbe congruamente motivato non tanto in relazione all'esigenza di un mero ripristino della legalità (cfr. C. Stato, VI, 26-1-2001, n. 242; idem, 20-9-2002, n. 4756) ma attraverso un raffronto fra l'interesse pubblico alla destinazione dell'immobile alle finalità di edilizia residenziale pubblica e l'interesse dell'occupante che da circa 10 anni confida in una legittima assegnazione sulla base di un formale contratto di locazione.

Orbene, considerato che, come rappresentato da codesta Presidenza, l'attuale assegnataria avrebbe comunque titolo alla regolarizzazione della sua posizione ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 11/2002, non pare che possa configurarsi nella fattispecie un interesse pubblico al recupero della disponibilità dell'alloggio da parte dell'Amministrazione che possa giustificare oggi l'annullamento del provvedimento di assegnazione e del conseguente contratto di locazione.

*****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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