Pos. 1  Prot. N. /113.11.04 



Oggetto: Dipendenti EAS - Art. 5 L.r. n.19/91.


Allegati n.........

Assessorato regionale Lavori Pubblici
Dipartimento Lavori Pubblici
Area servizi generali
U.O.B. n.1
PALERMO


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale e dei servizi generali,
di quiescenza, di previdenza ed assistenza del
personale
PALERMO



1. Con nota prot. 14648 del 19 maggio 2004, codesto Dipartimento ha inoltrato, ai sensi dell'art.32, comma 4, L.r. 7 marzo 1997, n.6 e succ. mod., la nota dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) prot.41/P del 25 febbraio 2004, con cui viene chiesto l'avviso dello scrivente su alcune problematiche relative all'applicazione dell' art.5 della l.r. 15 maggio 1991, n. 19.
L'art.5, commi primo, quarto e sesto della suddetta legge e l'art. 8 del D.Preg. 30 gennaio 1993 hanno previsto aumenti stipendiali per il triennio 1988- 1990, che sono stati corrisposti ai dipendenti E.A.S. (cui si applica lo stesso trattamento previsto per i dipendenti regionali) in misura fissa come nell' Amministrazione regionale.
Taluni dipendenti, in servizio e in quiescenza, hanno proposto ricorso al T.A.R. Sicilia avverso la corresponsione in misura fissa degli aumenti stipendiali; con sentenze ormai divenute definitive il TAR ha accolto i ricorsi, riconoscendo che " gli aumenti stipendiali previsti dall'art. 5 della L.r. 19/91 concorrono a determinare la retribuzione individuale e devono essere presi in considerazione al fine di determinare gli aumenti periodici biennali previsti per coloro che si trovano all'8° classe stipendiale".
Così come previsto dalla circolare della Presidenza della Regione del 14 marzo 2001, n.8313 l' esecuzione del giudicato è avvenuta nei confronti dei soli ricorrenti.
Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di adeguamento del trattamento di previdenza e quiescenza fatta al giudice dai ricorrenti, riferisce l'EAS che il T.A.R. Palermo aveva dichiarato inammissibile la domanda in quanto la materia è di competenza della Corte dei Conti.
Invero per altri dipendenti regionali (peraltro tutti in servizio al momento in cui è entrata in vigore la legge regionale in esame) lo stesso T.A.R. si è pronunciato ritenendo la controversia strettamente connessa con il rapporto di pubblico impiego e chiarendo che la misura della retribuzione spettante ai ricorrenti "poi di riflesso costituisce la base pensionabile".
Ciò posto l' E.A.S. chiede di sapere:
1. se provvedere in autotutela all'adeguamento del trattamento di previdenza e quiescenza dei ricorrenti;
2. se riconoscere ai dipendenti in servizio, che hanno proposto tentativo di conciliazione, la rideterminazione della retribuzione individuale, anche ai fini di quiescenza e previdenza, nei limiti delle somme non prescritte con interessi legali e rivalutazione;
3. se riconoscere ai dipendenti in servizio che hanno proposto semplice istanza la rideterminazione di cui al punto 2;
4. se è possibile accogliere l'istanza di pagamento delle somme non prescritte, presentata dai dipendenti che chiedono la rideterminazione del trattamento di previdenza e quiescenza;
5. se procedere al ricalcalo degli aumenti stipendiali anche per i dipendenti in servizio appartenenti all' ex 1°livello assunti nel quinquennio 1990 -1994.

2. Sulla questione esposta sembra opportuno operare una breve premessa.
A norma dell' articolo 7 del D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 non spetta allo Scrivente ufficio l'individuazione dei comportamenti da porre in essere da parte dell' Amministrazione attiva, risultando allo stesso acritta, per quanto qui possa rilevare, una specifica competenza consultiva in ordine alla interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.
Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione tesa al buon andamento dell' Amministrazione, non ci si esime dal formulare alcune considerazioni di carattere generale che possono servire per la risoluzione dei quesiti sopra esposti.
Com'è noto i quesiti de quibus riguardano la vexata quaestio degli aumenti stipendiali relativi al triennio 1988- 1990, introdotti dall'art. 5 commi primo, quarto e sesto della L.r. n. 19/91 e dall'art. 8 del D.Preg. 30 gennaio 1993, sulla quale si sono più volte pronunciati il TAR e il CGA con sentenze che hanno visto soccombente l' Amministrazione regionale e gli Enti che, come l'EAS, applicano al proprio personale il trattamento previsto per i dipendenti regionali.
Al fine di evitare inutili contenziosi e aggravi di spesa conseguenti all' instaurazione di nuovi giudizi, le norme sopra indicate vanno correttamente lette ed applicate, a parere dello Scrivente, alla luce delle indicazioni fornite dalla costante giurisprudenza.
Poiché, come si rileva dalla richiesta di parere, i dipendenti interessati vantano diritti non ancora prescritti per i quali sarebbe possibile adire l'autorità giudiziaria, non siamo di fronte ad una estensione del giudicato, perché come specifica la giurisprudenza, siamo di fronte ad una estensione del giudicato quando " non è dato rinvenire... posizioni di pretesa azionabili in sede di giudizio di legittimità"(Cons. di Stato 14 aprile 2004 - Sez. VI), per cui l'Amministrazione nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale estende un giudicato favorevole nei riguardi di dipendenti diversi da quelli risultati vincitori della lite.
Di conseguenza - fermo restando il rispetto delle norme che regolano la prescrizione del debito - codesta Amministrazione, senza incorrere nel divieto di estensione del giudicato previsto per il triennio 1999 - 2001(art.24 della L.144/99) e riproposto anche nella legge finanziaria per l'anno 2002(triennio 2002/2004), potrebbe definire le situazioni ancora pendenti.
Ciò posto sembrerebbe allo Scrivente che codesta Amministrazione possa determinarsi, nell' esercizio dei suoi poteri discrezionali, nel senso di adeguare il trattamento di previdenza e quiescenza dei ricorrenti e dei dipendenti che ne abbiano fatto richiesta nei limiti, ribadiamo, delle somme non prescritte, atteso che per quanto riguarda la retribuzione questa è stata adeguata in esecuzione del giudicato.
Peraltro va considerato il disposto dell' art.13, comma 1, della L.r. 15 giugno 1988, n. 11, abrogato con effetto dal 1°gennaio 1997, dall' art.36, comma 4, della L.r. 7 marzo 1997, n. 6, per il quale "tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio..., sono estesi di diritto, ai titolari di pensioni...". Va da se il fatto che "il personale collocato a riposo non può percepire emolumenti superiori o diversi rispetto a quelli attribuiti al personale in servizio "(Tar Palermo 30 maggio 2000,n. 1237/00).
Per quanto riguarda gli altri quesiti, alla luce delle osservazioni sopra svolte, ben può codesta Amministrazione, in sede di tentativo di conciliazione, conciliare in tutto o in parte riconoscendo l'esistenza di un proprio debito e attraverso la redazione del verbale, che costituisce titolo esecutivo, precostituire un provvedimento " pilota " da utilizzare per una eventuale riliquidazione delle somme dovute ai dipendenti che abbiano presentato semplice istanza e che siano nelle condizioni e nei termini utili per far valere in eventuale giudizio le loro pretese.

3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.








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