POS. V Prot._______________/115.11.2004

OGGETTO: Apprendistato. Aiuti ex artt. 27 e 28, l.r. n.3/1986 e succ. modif. Dipartimento competente all'erogazione del contributo di cui all'art. 18, comma 1, lettera g), l.r. n.29/95 e succ. modif., vantato dalle Camere di Commercio per l'anno 2001.






ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA
PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e
la formazione professionale
PALERMO






1. Con nota n. 1231/ Servizio IV- Ufficio Apprendistato del 21 maggio 2004, lo Scrivente è stato investito della questione relativa alla portata normativa dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, che è intervenuto a modificare l'art. 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 riguardante disposizioni sul finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
In particolare, rileva codesta Agenzia che l'Assessorato regionale del lavoro, competente a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per l'erogazione dei contributi, previsti dagli artt. 27 e 28 della l. r. n. 37/1986, alle imprese artigiane per l'assunzione di lavoratori apprendisti, ha emanato una direttiva, di concerto con l'Assessorato regionale della cooperazione (competente ante l. r. n. 32/2000 all'erogazione dei contributi in questione), con cui veniva stabilito di demandare alle camere di commercio, per l'annualità 2001, conformemente alla previgente normativa, la concreta erogazione dei benefici di cui trattasi.
Gli enti camerali, nella rendicontazione finale delle spese sostenute per l'erogazione dei contributi in questione, presentata all'Assessorato regionale del lavoro, hanno incluso anche il costo del contributo di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, come modificato dall'art. 27, comma 6, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, pari al 2% sul totale delle somme trasferite alle stesse camere di commercio per l'erogazione dei contributi.
Codesta Agenzia sostiene che l'Assessorato regionale del lavoro non è tenuto al pagamento del contributo del 2% sopra descritto alle camere di commercio per i seguenti motivi:
a) L'art. 27, comma 6, della l. r. n. 10/1999 ha sostituito, all'art. 18, comma 1, lettera g), della l. r. n. 29/1995, il termine "accreditate" con quello "trasferite".. Poiché è dell'Assessorato regionale della cooperazione la competenza a trasferire risorse alle Camere di commercio, che al primo fanno capo istituzionalmente, l'Assessorato della cooperazione dovrebbe anche provvedere all'erogazione del contributo del 2%;
b) I capitoli di spesa della Regione sui quali gravano i contributi, di cui agli artt. 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e succ. modifiche, non contengono alcun riferimento normativo al contributo del 2% in favore delle camere di commercio;
c) Le risorse finanziarie connesse all'applicazione dell'art. 27 l. r. n. 10/1999 risulterebbero, piuttosto, allocate al capitolo di spesa 343301, gestito dall'Assessorato regionale della cooperazione.
Ciò premesso, si chiede il parere dello Scrivente sull'individuazione dell'Assessorato competente all'erogazione, per l'anno 2001, del contributo del 2% in favore delle camere di commercio, previsto dall'art. 18, comma 1, lett. g) della l. r. n. 29/1995, come modificato dall'art. 27, comma 6, della l. r. n. 10/1999.


2. Preliminarmente si ritiene utile un breve cenno alla disciplina regionale degli aiuti alle imprese artigiane che assumono lavoratori apprendisti.
Gli artt. 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 contengono la disciplina degli aiuti economici, in un primo momento erogati dall'Assessorato regionale della cooperazione e, per esso, dalle camere di commercio, in favore delle imprese artigiane, relativamente all'assunzione di lavoratori apprendisti ed alla trasformazione del rapporto di lavoro successivamente all'espletamento del periodo di apprendistato ed individuano, altresì, i beneficiari degli aiuti in parola, nonché la misura e le modalità di accesso al beneficio in questione.
In particolare, per quel che qui interessa, l'art. 27 della l. r. n. 3/1986, al comma 4, statuiva che "Per l'istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede mediante convenzione con le camere di commercio dell'Isola".
L'art. 28 della l. r. n. 3/1986, nella sua originaria formulazione, autorizzava direttamente i presidenti delle camere di commercio a concedere contributi, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi , alle imprese di cui al primo comma del precedente art. 27, che avessero assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti a conclusione del periodo di apprendistato.
Con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", in particolare con l'art. 50, le norme contenute negli artt. 27 e 28 della l. r. n. 3/1986 sono state integrate e modificate.
Infatti l'art. 50 l. r. n. 32/2000, riguardante specificatamente gli "Aiuti per l'apprendistato", al comma 1, stabilisce che "Gli aiuti previsti dagli artt. 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione".
La norma suindicata modifica l'art. 28, comma 1, della l. r. n. 3/1986 che demandava ai presidenti delle camere di commercio l'erogazione delle provvidenze ivi descritte.
Ma le modifiche introdotte dall'art. 50 l. r. n. 32/2000 coinvolgono le camere di commercio anche sotto un altro profilo. Infatti il comma 6, dell'art. 50 precitato ha espressamente abrogato il comma 4, dell'art. 27 l. r. n. 3/1986, che, come sopra detto, disciplinava la possibilità di stipulare una convenzione con le camere di commercio dell'Isola per la concreta erogazione dei contributi previsti dallo stesso art. 27 l. r. n. 3/1986.
E' chiaro intento del legislatore, quindi, quello di demandare all'Assessorato regionale del lavoro la competenza all'erogazione dei contributi in questione, spogliando l'Assessorato regionale della cooperazione e, per esso, le camere di commercio dell'attribuzione in questione.
Tuttavia, l'Assessore regionale del lavoro e l'Assessore regionale della cooperazione, con circolare 12 dicembre 2001, n. 2956, "...Al fine di poter procedere con la massima sollecitudine all'erogazione dei benefici in parola.." hanno stabilito che, per l'anno 2001, le competenti camere di commercio avrebbero continuato ad erogare gli aiuti economici in questione. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 200, comma 3, della l. r. n. 32/2000, in ordine alla possibilità che potessero trovare applicazione le disposizioni esecutive relative ai regimi di aiuto previgenti, nelle more dell'effettuazione dei necessari adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dalla legge regionale stessa.

3. Per quanto concerne il quesito sottoposto allo Scrivente, riguardante l'individuazione dell'Assessorato competente all'erogazione, in favore delle camere di commercio, di un contributo pari al 2% delle somme ad esse trasferite, come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e succ. modifiche, si osserva quanto segue.
La legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e altre norme sul commercio", all'art. 18 concernente "Finanziamento delle camere", comma 1, elenca le fonti di finanziamento delle camere tra cui, alla lettera g), figura un "Contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l'espletamento dei compiti svolti per conto della regione pari al due per cento delle somme accreditate".
Successivamente, con la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 27, comma 6, è stata introdotta una modifica all'art. 18, comma 1, lett. g) della l. r. n. 29/1995.
Più precisamente, l'art. 27, comma 6 statuisce che "All'articolo 18, comma 1, lett. g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, la parola "accreditate" è sostituita con la parola "trasferite" e, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui alla lettera g) è prelevato direttamente dalle camere di commercio in ragione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferiti".
La lettera della norma contenuta nell'art. 18, comma 1, lettera g), come modificato dall'art. 27 della l. r. n. 10/1999, è chiaramente volta ad effettuare un collegamento diretto tra il contributo in questione ed i compiti svolti dalle camere di commercio per conto della Regione, nella misura in cui questi ultimi rappresentano la giustificazione del contributo stesso, consistente, in realtà, in un rimborso delle spese approntate dagli enti camerali per l'espletamento del compito delegato.
La sostituzione del termine "somme accreditate" con il termine "somme trasferite" non consiste in una modifica sostanziale, che incide sulla portata normativa dell'art. 18, comma 1, lettera g), della l. r. n. 29/1995, trattandosi, comunque, di somme erogate alle camere di commercio per l'espletamento di compiti per conto della Regione.
La inscindibilità del contributo del 2%, vantato dalle camere di commercio, dagli stanziamenti approntati dalla Regione per consentire agli enti camerali stessi l'espletamento del compito loro attribuito trova conferma ulteriore nella mancanza di un capitolo separato nel bilancio di previsione della Regione siciliana, da cui attingere esclusivamente per la erogazione del contributo in questione.
Il contributo, quindi, non può che essere erogato attingendo dalle somme stanziate in bilancio per finanziare gli aiuti per l'apprendistato.
Né sembra possibile, come suggerito da codesta Agenzia, utilizzare le somme ricomprese nel capitolo n. 343301, riguardante invero "Somma da ripartire alle camere di commercio per il riequilibrio dei bilanci delle stesse, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni ai propri dipendenti".

Ciò premesso, poiché le camere di commercio nell'anno 2001 hanno svolto un compito loro affidato dall'Assessorato regionale del lavoro, cui compete l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 27 e 28 della l. r. n. 3/1986 e succ. modif., spetta all'Assessorato regionale del lavoro corrispondere agli enti camerali il contributo del 2% delle somme trasferite per l'espletamento del compito attribuito.
Infatti, nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001, approvato con la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, è affidata all'Assessorato regionale del lavoro la gestione dei capitoli di spesa n. 322115 e n. 321306, dai quali si attingono i fondi che sovvenzionano gli aiuti per l'apprendistato.




Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
























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