Pos. 1   Prot. N. 116.11.04  



Oggetto: Art.11 l.r. 11/88.Dirigente III fascia.Riconoscimento servizi.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE

Dipartimento Bilancio e Tesoro
U.O.B. Trattamento giuridico del Personale in Servizio ed in quiescenza. Contenzioso.

Palermo


E.P.C. PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Giuridica del Personale

PALERMO


1. Con la nota n. 14026 del 21 maggio 2004 codesto Dipartimento pone un quesito relativo al riconoscimento dei servizi pregressi di un dirigente assunto come 7° livello del ruolo tecnico delle finanze.
Rappresenta codesto Dipartimento che la dipendente è stata nominata con DDG N. 3649 del 15/10/2003 nella qualifica di dirigente tecnico con decorrenza giuridica 11/12/1997, ed ha assunto effettivo servizio in data 3/11/2003.
Il 10/11/2003 la dipendente in questione ha chiesto il riconoscimento dei servizi pregressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. 11/88 che stabilisce che i riconoscimenti siano effettuati al 100% o al 60% a seconda se prestati o meno nella qualifica corrispondente a quella posseduta alla data della domanda.
Riferisce ancora codesto Dipartimento che con direttiva n. 10867/03 il Dipartimento del Personale ha ritenuto che i servizi prestati presso altra amministrazione ancorché in 8^ e 9^ qualifica sono ammissibili solo al 60% in quanto non corrispondenti all'area della dirigenza regionale ai sensi della l.r. 10/2000.

CIò premesso si chiede" se nel caso di specie si possa procedere alla valutazione dei servizi prestati tenendo conto della decorrenza giuridica, applicando anche i benefici di cui all'art. 3 del DPR 25/99, o se, viceversa si debbano valutare al 100% solo i servizi svolti come dirigente presso la USL atteso peraltro che la norma stabilisce che il riconoscimento dei servizi debba operare dalla data di presentazione dell'istanza ( 10/11/2003) successiva alla l.r. 10/2000".


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

L'art. 11 della l.r. 15.06.1988, n. 11 al comma 1 dispone: " I servizi comunque resi dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli interessati, ai fini della progressione giuridica ed economica nella misura del 100 per cento, se prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori alla qualifica posseduta alla data della domanda, e nella misura del 60 per cento, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori".

Com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ha ridisegnato l'organizzazione amministrativa degli uffici dell'Amministrazione regionale, dettando altresì norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (cfr. art.1, primo comma).
Sempre nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima

Ora, nel caso in esame la dipendente in questione, inquadrata come dirigente di terza fascia con decorrenza giuridica della nomina all' 11/12/997, ha presentato richiesta di riconoscimento di servizi pregressi in data 10/11/2003, così come rilevato in premessa.
Ciò posto, i servizi prestati dalla stessa riconducibili alla carriera direttiva o prestati in ottava o nona qualifica funzionale devono essere valutati nella misura del 60%.
In questo senso si concorda con quanto previsto nella nota del Dipartimento del personale citata in premessa secondo cui i servizi ( ancorché in ottava o nona qualifica funzionale) sono valutati nella misura del 60% " in quanto sono da considerare servizi prestati in qualifica o carriera immediatamente inferiore a quella posseduta alla data di presentazione della domanda" .
Diversamente nelle ipotesi in cui il servizio pregresso della dipendente sia stato reso in posizione dirigenziale, in quanto corrispondente alla qualifica posseduta dalla dipendente al momento della presentazione della istanza, deve essere valutato nella misura del 100%.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


Il presente parere viene esteso per conoscenza anche al Dipartimento Regionale del Personale e dei Servizi Generali - cui risulta istituzionalmente ascritta la materia dello"stato giuridico ed economico del personale dell'Ammnistrazione regionale"- per una opportuna conoscenza, nonché per consentire di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce quest'Ufficio si riserva ulteriori approfondimenti.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

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