POS. V Prot._______________/121.04.11

OGGETTO: Provvedimenti inerenti il patrimonio dei soggetti del sistema sanitario regionale. Competenza all'adozione dei provvedimenti a seguito della l.r. 10/2000.






PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO ON.LE PRESIDENTE

ASSESSORATO REGIONALE PER LA SANITÀ
- UFFICIO DI GABINETTO ON.LE ASSESSORE

- DIPARTIMENTO FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA -IGIENE PUBBLICA



1. Con nota 291-S4 del 1 giugno 2004, codesta Segreteria, evidenziando che il Dipartimento che legge per conoscenza ha formulato alcune proposte per provvedimenti presidenziali relativi i patrimoni di Aziende unità sanitarie locali, ha sottoposto allo Scrivente la questione relativa alla competenza all'adozione di tali provvedimenti, con riguardo alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

In particolare codesta Segreteria, premesso che le previsioni relative a tali patrimoni cui si ha riguardo (l.r. 30/1993, D.A. Sanità 28 aprile 1995, D.P.Reg. 16 maggio 1996) sono antecedenti alla riforma burocratica operata dalla l.r. 10/2000, chiede se le competenze attribuite da quella normativa regionale (ed in particolare quella attribuita al Presidente della Regione dall'art. 55 della l.r. 30/1993 e dalle relative norme secondarie applicative: D.A. Sanità 28 aprile 1995 e D.P.Reg. 16 maggio 1996) sono da intendersi oggi attribuite alla competenza del Dipartimento competente in dipendenza delle previsioni dell'art. 2 della l.r. 10/2000.

Sulla questione, codesta Segreteria esprime il proprio orientamento, nel senso di ritenere che i provvedimenti inerenti il patrimonio delle aziende sanitarie, e di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del d. l.vo 502/1992 ed all'art. 55, commi 3 e 4, della l.r. 30/1993, nonché le controversie tra aziende ospedaliere in ordine al patrimonio medesimo, competono alla dirigenza dell'Assessorato regionale della Sanità, dovendosi ritenere superate dalle disposizioni della l.r. 10/2000 le previsioni previgenti che assegnavano al vertice della Regione tali provvedimenti, anche nella considerazione che il potere di direttiva -di competenza degli organi politico-amministrativi- risulta esercitato con i D.A. Sanità 28 aprile 1995 e D.P.Reg. 16 maggio 1996.

Sulla questione medesima, il Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica, interessato da codesta Segreteria generale con la predetta nota 291-S4 del 1 giugno 2004 e con la successiva nota n. 554/S4 del 5 luglio 2004, nonché con la nota dello Scrivente n. 10473/121.04.11 del 18 giugno 2004, non ha espresso alcun orientamento, limitandosi a comunicare, con propria nota n. 3632/S 5 del 26 luglio 2004, di restare in attesa dell'avviso dello Scrivente ufficio.




2. Sulla problematica sottoposta si osserva quanto segue.

Preliminarmente appare opportuna una ricostruzione normativa delle disposizioni in tema di patrimonio delle Aziende USL e ospedaliere.

Con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 1 lett. d) e con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le unità sanitarie locali si sono venute a differenziare giuridicamente dall'organizzazione dei comuni (cui s'intestavano precedentemente le strutture organizzative U.S.L., prive di personalità giuridica e di proprio patrimonio), essendo state configurate come aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di piena autonomia ed è stata prevista la costituzione in Aziende dei presidi ospedalieri; a tale nuova definizione conseguiva la necessità di dotare le aziende di un proprio patrimonio.

Ed infatti l'art. 1, lett. p), della legge 421/1992 e l'art. 5 del decreto legislativo 502/1992 (nel testo vigente al 1996, a seguito delle modifiche apportate dal d. l.vo 517/1993) avevano previsto: l'uno (art. 1 l. 421/92), il trasferimento al patrimonio delle nuove Aziende del patrimonio immobiliare e mobiliare già dei disciolti enti mutualistici ed ospedalieri (già attribuito ai comuni, con vincolo di destinazione alle USL, dall'art. 65 della l. 23 dicembre 1978, n. 833); l'altro (art. 5 d. l.vo 502/92, nel testo al tempo vigente) di tutti i beni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, facevano parte "del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali".

Nell'attuale formulazione, l'art.5 del d. l.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni specifica che "Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata ......... Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione " (comma 2), prevedendo, anche, che costituiscono il patrimonio di tali aziende anche i beni " ... da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi" (comma 1), e disponendo che tali leggi e provvedimenti "costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse" (comma 3).

Se tali norme statali imponevano i predetti trasferimenti di beni alle Aziende sanitarie locali e Ospedaliere, nulla, tuttavia, prevedevano circa la redistribuzione dei beni stessi tra le Aziende operanti sullo stesso territorio, demandando alle Regione di provvedere al trasferimento medesimo (art. 5, comma 2, d. l.vo 502/1992, nel testo vigente sino al 1996).

Pertanto, con la norma transitoria dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, nel disporre il riordino del sistema delle unità sanitarie locali, è stato -tra l'altro- previsto che, per il trasferimento dei beni e del personale dalle unità sanitarie locali esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge alle nuove aziende ospedaliere e unità sanitarie locali, venissero formulati dall'Assessore regionale per la sanità i criteri per l'individuazione dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e del personale delle unità sanitarie locali da trasferire (comma 3) demandando al Presidente della Regione di adottare le disposizioni relative al trasferimento medesimo.

In attuazione di tale disposizione (art. 55 l.r. 30/1993), sono stati adottati il D.A. Sanità 28 aprile 1995 (che, nel prevedere la successione dei rapporti in favore delle nuove aziende, ha previsto che i trasferimenti dei beni venissero effettuati con decreto del Presidente della Regione, e che alla soluzione di eventuali conflitti relativi alla titolarità del patrimonio provvedesse lo stesso Presidente) ed il decreto Presidenziale 16 maggio 1996 che, nel prescrivere la descrizione di beni in separati inventari (in conformità delle disposizioni di contabilità pubblica) e nell'affidare alle stesse Aziende la ricognizione dei beni già destinati alle vecchie U.S.L. e da acquisire al proprio patrimonio, ha disposto che tali inventari e provvedimenti di ricognizione venissero verificati previamente dall'Assessorato regionale per la sanità prima dell'adozione, con provvedimento Presidenziale, dei provvedimenti di trasferimento.


Ciò premesso, anche nella considerazione che alla richiesta di consultazione sono allegate proposte di provvedimenti presidenziali relative ad esclusione di beni immobili dal patrimonio di Aziende sanitarie per avvenuta alienazione a terzi, oltre ad una proposta di trasferimento di un immobile non contemplato in precedenza nell'atto ricognitivo, sembra opportuno precisare la portata dell'art. 55 della l.r. 30/1993 e dei provvedimenti previsti in tale articolo e nei conseguenti provvedimenti attuativi assessoriale e presidenziale sopra richiamati, nonché delle altre disposizioni che, nella gestione del patrimonio delle Aziende USL ed ospedaliere, prevedono l'intervento della Regione, in deroga al generale principio di autonomia di tali aziende.

Con il precitato art. 55 della l.r. 30/1993, e con i ricordati provvedimenti generali attuativi, è stato disposto un procedimento teso a garantire il trasferimento di beni dai comuni -formalmente proprietari dei beni delle unità sanitarie locali- alle nuove Aziende, culminante con un decreto presidenziale che sancisse il trasferimento medesimo, anche ai fini civilistici della trascrizione dei beni immobili e mobili registrati nei relativi registri.

La richiamata norma ha attribuito la titolarità e la competenza all'emanazione del provvedimento in questione non già all'Amministrazione regionale competente nella materia (Assessorato sanità) bensì al Presidente della Regione. L'attribuzione alla competenza presidenziale sembra derivare dalla particolare incidenza del provvedimento stesso sull'assetto patrimoniale di enti autonomi rispetto alla Regione siciliana (Comuni e Aziende), nell'ambito anche della riorganizzazione territoriale e strutturale del sistema sanitario regionale e, quindi, con una portata funzionale diversa da quella della vigilanza e tutela nei confronti degli enti del sistema sanitario, correlata, piuttosto, al ruolo del Presidente come organo esponenziale della Regione.

Di conseguenza, l'adozione di ulteriori provvedimenti di attribuzione o spostamento di beni, adottati a sostanziale modifica o integrazione di precedenti provvedimenti emanati a termini dell'art. 55 della l.r. 30/1993, non può competere alle funzioni gestionali dell'apparato burocratico-amministrativo, ma resta ancora intestata al Presidente della Regione, in quanto espressione dello stesso potere di cui all'art. 55 della l.r. 30/1993.

Al di fuori di tale fattispecie di trasferimento, eventuali ulteriori vicende interessanti il patrimonio delle Aziende sanitarie dopo l'attribuzione non sono assoggettate a tale procedimento, stante che le Aziende medesime "hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata" (art. 5, comma 2, d. l.vo 502/1992), salve diverse statuizioni normative.


Diversa portata assumono, di contro, i provvedimenti autorizzativi previsti dall'art. 5 del d. l.vo 30 dicembre 1992, n. 505 e dall'art. 40, comma 4, della l.r. 27 aprile 1999, n. 10.

Tali provvedimenti (autorizzazioni all'alienazione) rientrano nelle funzioni di vigilanza e tutela esercitate dalla Regione nei confronti delle Aziende sanitarie e il cui esercizio, nell'assetto determinato dalla l.r. 10/2000, appare eminentemente gestionale e, quindi, di competenza della dirigenza nell'ambito delle direttive generali impartite dall'organo politico-amministrativo.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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