Pos. II Prot. _______/130.04.11

OGGETTO: Commercio - Centri di assistenza tecnica - Soggetti abilitati all'esercizio - Richiesta di riesame provvedimento di diniego.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Assessorato ha trasmesso l'istanza presentata dal Centro di assistenza tecnica (CAT) C.I.D.E.C. di xxxxxxx per il riesame del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato 28 novembre 2003, n. 3403, con il quale è stata approvata la graduatoria dei centri di assistenza tecnica di cui all'art. 26 della l.r. n. 28/1999 ammessi ai benefici economici previsti dal decreto del Ministero della attività produttive 15 febbraio 2002.
In particolare, il riesame del predetto DDG n. 3403/2003 è chiesto nella parte in cui, giusta pareri dell'Osservatorio regionale per il commercio del 16 ottobre 2003 e del 11 novembre 2003, viene rigettata l'istanza del CAT C.I.D.E.C. di xxxxxxx per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività proprie dei centri di assistenza tecnica, poiché sarebbe stato "disatteso il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.A. n. 32 del 14/ 01/ 2003", per effetto del quale i centri di assistenza tecnica possono essere costituiti dalle associazioni di categoria degli operatori commerciali.
Rileva al riguardo codesta Amministrazione che nell'atto costitutivo dell'associazione CAT C.I.D.E.C. di xxxxxxx "non viene fatto alcun esplicito riferimento al rapporto intercorrente tra i soggetti costitutori e l'associazione di categoria C.I.D.E.C. di xxxxxxx", mentre solo con la richiesta di riesame è stata prodotta copia della deliberazione del commissario straordinario della associazione C.I.D.E.C. di xxxxxxx, adottata in data anteriore a quella dell'atto costitutivo, con la quale si dà incarico allo stesso commissario straordinario e ad altri soggetti "di costituire per nome e per conto della C.I.D.E.C. di xxxxxxx, un'associazione denominata CAT C.I.D.E.C. di xxxxxxxx".
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello Scrivente sulla problematica evidenziata.

2. Preliminarmente appare opportuno richiamare la normativa che qui rileva.
L'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, (recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), dispone che, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, "possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati" e che tali centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento.
Ai sensi poi dell'art. 26 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, (recante: "Riforma della disciplina del commercio"), "l'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale".
Infine, il richiamato art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto assessoriale 14 gennaio 2003, (recante: "Disposizioni relative all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica"), prevede espressamente che i centri de quibus possono essere costituiti "dalle associazioni di categoria degli operatori commerciali".
Nella fattispecie trattasi dunque di accertare se il CAT C.I.D.E.C. di xxxxxxx soddisfi o meno il requisito di cui al sopra riportato art. 3, comma 1, lett. a), del D.A. 14 gennaio 2003, e cioè, in particolare, se il Centro di assistenza tecnica in questione possa o meno ritenersi espressione dell'associazione di categoria C.I.D.E.C. di xxxxxxx.
Al suesposto quesito, sembra potersi rispondere positivamente sia sotto un profilo di carattere formale che sostanziale.
In relazione all'aspetto formale appare determinante richiamare l'atto costitutivo del Centro di assistenza tecnica di che trattasi (qui trasmesso, insieme allo statuto del medesimo Centro, in allegato alla richiesta di parere), laddove, tra le attività proprie del Centro è espressamente elencata, quella di "promuovere ed organizzare attività previste dallo Statuto dell'Associazione di categoria aderente". Ed invero, il riferimento all'associazione di categoria aderente, sebbene abbia carattere generico, non può che essere inteso con riguardo alla C.I.D.E.C. di xxxxxxx, ciò che appunto non pone in dubbio la partecipazione, in quanto "aderente", della predetta associazione di categoria alla costituzione del menzionato Centro di assistenza tecnica.
In altri termini, il collegamento funzionale tra il CAT C.I.D.E.C. di xxxxxxx e l'associazione di categoria C.I.D.E.C. di xxxxxxx è individuabile qualora si consideri che una delle attività del CAT C.I.D.E.C. di xxxxxxx, come risulta espressamente dall'atto di costituzione dello stesso, è quella di promuovere ed organizzare le attività proprie dell'associazione di categoria aderente che, come già rilevato, non può che essere la C.I.D.E.C. di xxxxxxx, tenuto conto altresì che, lo statuto del Centro de quo - parte integrante dell'atto costitutivo -espressamente richiama all'art. 1 l'associazione di categoria C.I.D.E.C.
Per quanto poi concerne l'aspetto di carattere sostanziale, si osserva che, sebbene dall'atto costitutivo non risulti che i soggetti costitutori del CAT C.I.D.E.C. di xxxxxxx siano intervenuti per conto della C.I.D.E.C. di xxxxxxx, la volontà degli stessi di rappresentare la predetta Associazione di categoria nella costituzione del Centro di assistenza tecnica può comunque evincersi dalla deliberazione del commissario straordinario della C.I.D.E.C. di xxxxxxx con la quale viene dato incarico ai medesimi soggetti "di costituire per nome e per conto della CIDEC di xxxxxxx, un'associazione denominata CAT CIDEC di xxxxxxx"; né la circostanza che tale deliberazione sia stata portata a conoscenza di codesta Amministrazione non al momento in cui è stato richiesto, per il Centro in questione, il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività, bensì successivamente con l'istanza di riesame del D.D.G. n. 3403/2003, può indurre ad una soluzione negativa del quesito suesposto, tenuto conto che ai fini in questione appare preminente la considerazione che la predetta deliberazione abbia data anteriore a quella dell'atto costitutivo del Centro di assistenza tecnica. Del resto, non può non rilevarsi altresì, che proprio la successiva conoscenza della predetta deliberazione sembra aver determinato codesta Amministrazione a procedere al riesame del citato D.D.G. n. 3403/2003.
Pertanto alla stregua delle considerazioni sopra svolte si ritiene che il CAT C.I.D.E.C. di xxxxxxx sia espressione dell'associazione di categoria C.I.D.E.C. di xxxxxxx e, conseguentemente, che il predetto Centro di assistenza tecnica sia stato costituito in ottemperanza del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del citato D.A. 14 gennaio 2003.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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