POS. V Prot._______________/133.04.11

OGGETTO: Fondazione "M. e centro xxxx" - Approvazione della fusione per incorporazione con il "Centro xxxx" - Competenza.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -
Dipartimento Pubblica Istruzione

PALERMO



1. Con nota prot. n.1117 del 18 giugno 2004, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Con nota del 10.10.2003 del "Centro xxxxx", a firma di M., è stato richiesto a codesto Dipartimento di approvare "con decreto dell'Assessore ai BB.CC.AA. e P.I.", la proposta di fusione per incorporazione del predetto Centro xxxx nella "Fondazione xy e Centro xxxxx", deliberata dal consiglio di amministrazione del Centro il 9 luglio 2003.
La richiesta è stata avanzata ai sensi di quanto disposto dall'art.5, l.r. 23.03.1967, n.26 e dell'art.13 dello statuto del "Centro xxxx".
Codesto Dipartimento, rilevato che sia il Centro che la Fondazione sono soggetti di diritto privato privi di personalità giuridica, ha chiesto allo Scrivente "di verificare i presupposti giuridici della richiesta in oggetto", sottolineando le proprie perplessità al riguardo.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Con legge regionale 23 marzo 1967, n.26, recante "Istituzione della Scuola .....> in HHHH", la Regione veniva autorizzata a concedere al Comune di HHHH un contributo di lire cento milioni per la costruzione in HHHH di locali idonei all'attività scientifica della Scuola ...." (art.1), il cui scopo è quello di favorire lo sviluppo dell'insegnamento nei vari campi teorici e sperimentali della fisica, secondo le direttive fissate dal Comitato scientifico della Scuola e di organizzare congressi ed incontri di alto livello, per lo studio di problemi di particolare attualità nel campo della fisica (art.2, l.r. cit.).
Alla Scuola veniva altresì assegnato un contributo annuale per le spese di gestione (art.3, l.r. cit.).
In particolare, poi, all'art.5, l.r. cit. veniva disposto che lo statuto della scuola, deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato scientifico, "è approvato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione con suo decreto".

Con D.A. 12 dicembre 1968 veniva approvato da codesto Assessorato lo statuto della scuola, secondo le previsioni del citato art.5, l.r. n.26/1967.
All'art.1 dello statuto si chiarisce che la Scuola .... è costituita "al fine di potenziare ed estendere la lodevole attività finora svolta dalla Scuola Internazionale ....". Si dispone altresì che la Scuola assuma la denominazione di "Centro xxxx" (in seguito: il Centro).
Direttore del Centro è M (art.4, statuto) e il consiglio di amministrazione è costituito "a) dal sindaco di HHHH che lo presiede come previsto dall'art.3 della ...legge regionale; b) dal M., Direttore della Scuola ....", la cui attività svolta da diversi anni sta alla base della fondazione di questo Centro; c) dai rappresentanti di quegli enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della Scuola Internazionale .... con atto in Notaio A.M. del 6 maggio 1968" (art.6, secondo comma, statuto).

Il predetto Centro è stato in prosieguo destinatario di un contributo regionale annuale per le spese di gestione e per lo svolgimento delle sue attività (già previsto all'art.3, secondo comma, l.r. n.26/1967, ed il cui ammontare è stato successivamente elevato con l.r. 10.6.1974, n.15, l.r. 2.1.1979, n.2, e l.r. 21.8.1984, n.54) e di molteplici contributi regionali straordinari (v. art.1, l.r. n.15/1974, art.5, l.r. n.31/1988, art.35, l.r. n.4/2000, art.34, l.r. n.26/2000, art.71, l.r. n.21/2001), nonché di un ulteriore contributo annuale correlato all'istituzione del "Premio M. - HHHH" (artt.1-4, l.r. n.31/1988).

Come risulta dagli allegati alla nota cui si risponde, con atto notarile del 14 marzo 1997, M. ha istituito, "allo scopo di attuare le finalità del Centro", la "Fondazione M. e Centro xxxx" (in seguito: la Fondazione) assegnando alla stessa, come patrimonio iniziale, la somma di lire 100.000.000 e riservandosi "la facoltà di svolgere tutte le pratiche occorrenti per il riconoscimento della Fondazione ai sensi dell'art.12 c.c. e delle leggi e delle norme della Regione siciliana, ai fini del conseguimento della personalità giuridica" (art.5 dell'atto costitutivo).
Come riferito da codesto Dipartimento, ad oggi, la predetta "Fondazione" non ha avviato il procedimento per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.


3. La questione deve essere affrontata in primo luogo da un punto di vista civilistico, soffermandosi in particolare sulla natura giuridica della predetta "Fondazione".
Nel nostro ordinamento, gli enti giuridici (associazioni e fondazioni) acquistano una distinta personalità con il riconoscimento (ex D.P.R. 10.2.2000, n.361). Tuttavia, in omaggio alla libertà di associazione espressamente prevista dall'art.18, Cost., l'ordinamento non ha voluto disconoscere le associazioni che esistono di fatto (senza riconoscimento).

L'associazione può quindi, indifferentemente, operare tanto come associazione riconosciuta quanto come associazione non riconosciuta.
Quest'ultima, infatti, viene ad esistenza come ente dotato (in una certa misura) di una propria soggettività distinta da quella dei membri che la compongono, pur in assenza di riconoscimento, con poteri e responsabilità propri (pur non essendo totale la separazione di responsabilità per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione) ed una legittimazione processuale attiva e passiva.

Per le fondazioni, al contrario, non è prevista una altrettanto generale possibilità. Infatti, fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, i beni rimangono nel patrimonio del fondatore e delle obbligazioni assunte nel corso dell'attività, siano esse a carattere contrattuale o extracontrattuale, rispondono personalmente e direttamente (visto che un patrimonio della "fondazione" è al momento inconfigurabile) coloro che hanno agito quali amministratori e, "se l'attività è stata personalmente diretta o condotta dal fondatore, questi ne risponderà anche al di là del valore del patrimonio di fondazione" (cfr., sul punto, F.Gazzoni, Manuale di diritto privato, VI edizione, Edizioni Scientifiche Italiane).
In altri termini, non è ammessa nel nostro ordinamento la figura della fondazione non riconosciuta, talchè solo all'atto del riconoscimento si producono l'autonomia patrimoniale e, conseguentemente, la costituzione dei rapporti giuridici che fanno capo all'ente (cfr., sul punto, T.A.R. Friuli-V.Giulia 25.03.1996, n.143).

Le considerazioni svolte valgono anche per la "fondazione" costituita da M. la quale, in mancanza di personalità giuridica, non è un autonomo soggetto giuridico, né è titolare dei beni di cui si assume essere proprietaria.
Manca peraltro, nel caso in esame, l'elemento personale che consentirebbe al più di configurare la predetta "fondazione" come associazione non riconosciuta e cioè la pluralità di persone associate per il raggiungimento di uno scopo comune.
Infatti, come chiaramente risulta dall'atto costitutivo, "l'amministrazione della Fondazione è attribuita vita natural durante al suo Fondatore M. che assume la carica di Presidente" (art.3).
In conclusione, in mancanza del riconoscimento, del patrimonio è e rimane titolare M..

Per quanto concerne il Centro, non può del pari non rilevarsi che trattasi di un organismo di diritto privato di natura associativa, anch'esso non riconosciuto.
L'approvazione dello statuto da parte dell'Assessore ex art. 5, l.r. n.26/1967 cit. non ha alcuna rilevanza giuridica sotto questo profilo né è idonea a produrre effetti giuridici ulteriori e tali da incidere sulla natura dell'organismo in questione.
In questa specifica previsione, che accompagnò l'istituzione del Centro, potrebbe al più ravvisarsi, a parere dello Scrivente, una presa d'atto da parte della Regione -autorizzata dalla legge a concedere un contributo per la costruzione dei locali ed un contributo annuale per la futura gestione dello stesso- in ordine alla effettiva costituzione del Centro.

Tutto ciò premesso, non ci si può esimere dall'evidenziare, sempre sul piano civilistico, che, se l'obiettivo del fondatore è quello di destinare un patrimonio ad uno scopo, intestandolo ad un ente che sopravviva allo stesso, un passaggio giuridico imprescindibile è certamente quello di richiedere il riconoscimento delle fondazione (di competenza regionale solo se la sede principale, le eventuali sedi secondarie e l'ambito di svolgimento dell'attività restino confinati nel territorio della Regione siciliana).

In secondo luogo, pare altrettanto evidente che se ulteriore obiettivo del fondatore è quello di potere "succedere", tra l'altro, nella percezione dei contributi sino a questo momento erogati dalla Regione siciliana al Centro, un ulteriore passaggio giuridico imprescindibile è costituito da una iniziativa legislativa che "ratifichi" l'estinzione del Centro "istituito" con la l.r. n.26/1967, prevedendo in particolareil mantenimento in favore della Fondazione dei contributi regionali già disposti in favore del Centro.

Tornando al quesito sottoposto allo Scrivente da codesto Dipartimento -e cioè se ed in base a quale norma codesta Amministrazione debba approvare la delibera del consiglio di amministrazione del Centro con cui si è disposta la fusione per incorporazione dello stesso nella fondazione- è evidente che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non può neanche prospettarsi allo stato attuale una fusione per incorporazione, non essendo venuto ad esistenza l'ente-fondazione.
Né si individuano margini giuridici per un intervento di codesta Amministrazione.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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