POS. V Prot._______________/134.2004.11

OGGETTO: Contributo per la formazione all'autoimpiego, ex art. 2 della l. r. n. 3/1998. Soggetti destinatari.






ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e
la formazione professionale
PALERMO






1. Con nota prot. 2564/ Servizio V- L.S.U. e Workfare del 9 giugno 2004, pervenuta il successivo 22 giugno, codesta Agenzia ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità che un lavoratore, titolare di un contratto di diritto privato a tempo determinato di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, possa beneficiare del contributo per la formazione all'autoimpiego previsto dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

2. Preliminarmente all'esame del quesito sottoposto, è opportuna la esposizione delle norme regionali richiamate nella richiesta di parere e necessarie per la sua soluzione.
La legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e successive modificazioni, recante "Collocamento e lotta alla disoccupazione", all'art. 2, comma 1, statuisce che : "L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto".
Il comma 2 precisa, inoltre, che "Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85".
Il terzo comma dell'art. 2 l. r. n. 3/1998 prevede, infine, che "Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727".

La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro", con gli artt. 11 e 12 individua, rispettivamente, le aree di intervento in cui possono essere proposti progetti di utilità collettiva e le modalità di realizzazione dei progetti stessi.
In particolare, l'art. 12 della l.r. n. 85/1995, dopo avere individuato, al comma 1, gli Enti che possono farsi promotori dei progetti in questione, al comma 2, statuisce che : "Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono, altresì, utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione( U.P.L.M.O.) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti".
Il comma 8 dell'art. 12 l. r. n. 85/1995 precisa che : "I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza".

3. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.
Con il sopra citato art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è stata prevista, quale misura di inserimento lavorativo dei soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva, la cosiddetta "formazione all'autoimpiego", consistente in un contributo, il cui importo è stato variamente determinato con successive leggi regionali, per l'attuazione di progetti individuali di formazione professionale, volti all'autoimpiego in attività imprenditoriali, di lavoro autonomo o professionali, dei soggetti destinatari.
Questi ultimi sono i soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni, alla realizzazione di progetti di utilità collettiva, disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e che alla data del 31 ottobre 1995 risultavano utilizzati nei progetti medesimi.
Ai soggetti fruitori della misura in questione, per espressa previsione normativa contenuta nel medesimo art. 2 l. r. n. 3/1998, comma 2, non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
La norma di legge che disciplina la formazione all'autoimpiego esplicitamente, quindi, afferma che i soggetti che fruiscono del beneficio in questione non possono essere titolari di contratti di lavoro di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della l. r. n. 85/1995.
Anche la circolare dell'Assessore regionale per il lavoro datata 2 aprile 1998, n. 309, concernente "Formazione all'autoimpiego. Borse formative", al punto 3 "Cumulabilità", precisa che "L'applicazione della misura in questione non è compatibile, per espressa previsione di legge, con la misura di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85".
Si tratta, a questo punto, di valutare se quanto risulta dall'interpretazione letterale della norma contenuta nell'art. 2, comma 2, della l. r. n. 3/1998 sia confortato dall'interpretazione logico-sistematica della stessa.

La concessione del contributo di cui trattasi, ancorché non esplicitato chiaramente, è finalizzata alla fuoriuscita di soggetti dal c. d. "bacino dei lavori socialmente utili", mediante misure di formazione agevolative della loro collocazione occupazionale in attività gestite in autonomia.
Anche i contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale di cui all'art. 12 della l. r. n. 85/1995, come ha precisato questo Ufficio nel parere n. 238 del 2002, reso al Dipartimento regionale del personale in data 4 dicembre 2002 con nota prot. 20120, originariamente previsti quale strumento di attuazione dei progetti di utilità collettiva, con l'entrata in vigore della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, sono stati trasformati in misure di fuoriuscita dal bacino degli L.S.U.
Infatti la l. r. n. 2/2001, recante "Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", all'art. 2, comma 1, statuisce che : "I contratti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge...".
Il successivo comma 2 dello stesso art. 2 l. r. n. 2/2001 precisa, poi, che "Per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva".
Pertanto, in costanza di un contratto di diritto privato ex art. 12 della l. r. n. 85/1995, che, come chiarito, si prefigge quale obiettivo quello di favorire la stabilizzazione del soggetto che lo ha sottoscritto all'interno dell'Amministrazione che ha predisposto il progetto di utilità collettiva, il lavoratore in questione non può beneficiare di un'altra misura di fuoriuscita dal precariato qual è il contributo previsto dall'art. 2 della l. r. n. 3/1998.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve, quindi, escludersi per i lavoratori che hanno in corso un contratto di diritto privato a tempo determinato, di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, la possibilità di fruire del contributo per la formazione all'autoimpiego di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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