POS. V Prot._______________/138.04.11

OGGETTO: A.R.P.A-.Sicilia - Contrattazione decentrata - Organizzazioni sindacali - Convocazione.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PALERMO





1. Con nota prot. n.41548 del 23 giugno 2004/Area 3, codesto Assessorato ha inoltrato, ai sensi dell'art.32, quinto comma, l.r. 7 marzo 1997, n.6, la nota prot. n.7632 del 4 giugno 2004 con cui l'A.R.P.A.-Sicilia ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle organizzazioni sindacali da convocare in sede di contrattazione decentrata.
La questione sorge dalla circostanza che l'attuale composizione del personale in servizio è eterogenea, comprendendo soggetti in posizione di comando (venti regionali, tre ministeriali, due dipendenti degli enti locali, ecc.) o in rapporto di dipendenza funzionale (250 sanitari, per i quali non sono state concluse le operazioni di transito dalla AUSL all'A.R.P.A.).
Sottolineando la difficoltà di attivare diversi tavoli contrattuali in relazione alle molteplici tipologie di contratto, l'A.R.P.A. ha chiesto se, già in questa fase transitoria, sia possibile avviare la contrattazione soltanto con le organizzazioni sindacali del settore sanitario e ciò alla luce di quanto previsto dall'art.90, comma 2 bis, l.r. 3 maggio 2001, n.6 che dispone che al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.

In secondo luogo, l'A.R.P.A. ha chiesto se sia necessario convocare tutte le sigle sindacali già sottoscrittrici del contratto (o dei contratti) o soltanto quelle effettivamente rappresentate in Agenzia al momento della contrattazione.
Codesto Dipartimento ha fatto proprie le perplessità dell'Agenzia in oggetto, senza esprimere il proprio orientamento sulle problematiche sollevate.


2. La peculiarità della fattispecie che ci occupa è data dalla circostanza che, in questa fase transitoria, l'A.R.P.A. non ha un proprio personale di ruolo, prestando servizio presso la stessa, come codesto Dipartimento ha riferito, personale della Regione siciliana e di altri Enti (Stato, Enti locali ecc.) in posizione di comando, nonchè il personale del ruolo sanitario dei laboratori di igiene e profilassi che ha optato, ai sensi dell'art.90, comma 4 quater, l.r. 3.05.2001, n.6, per il passaggio all'Agenzia; personale quest'ultimo che, a norma dell'art.94, secondo comma, l.r. 16.04.2003, n.4 "ancorché temporaneamente amministrato dalla Azienda unità sanitaria locale di appartenenza e nelle more del definitivo inquadramento, ha comunque un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con l'ARPA".

Di conseguenza, in linea di principio, non può ancora trovare applicazione per il trattamento giuridico e retributivo complessivo la disposizione dettata dal legislatore a regime, per la quale, com'è noto, "Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario" (art.90, comma 2 bis, l.r. n.6/2001 cit.).

Infatti, come già lo Scrivente ha avuto modo di rilevare (cfr. nota prot. n.11993/138.03.11 resa a codesto Dipartimento il 4 luglio 2003) il comando di un pubblico dipendente presso un'altra amministrazione, cui è assimilabile la posizione di dipendenza funzionale del personale degli ex laboratori di igiene e profilassi, non comporta la creazione di un nuovo rapporto di impiego in sostituzione di quello precedente poiché, lasciando inalterato il vincolo di dipendenza organica dell'impiegato dall'amministrazione di provenienza, si risolve in una modifica temporanea del solo rapporto di servizio.
Il rapporto d'impiego tra dipendente e amministrazione di appartenenza rimane pertanto immutato in tutti i suoi aspetti, con la conseguenza precipua che il trattamento giuridico ed economico dell'impiegato comandato resta regolamentato alla stregua della disciplina propria dell'ente distaccante.
Come la giurisprudenza ha affermato, l'impiegato pubblico, comandato a prestare servizio presso ente diverso da quello da cui organicamente dipende, ha diritto allo stesso "trattamento retributivo complessivo, compresi gli emolumenti accessori", spettante al personale dell'ente di provenienza con identica posizione di "status" (Cons.Stato Sez. VI 30.11.1995, n.1357).

I termini del questione non possono che essere diversi con riferimento agli emolumenti accessori la cui disciplina è demandata dai contratti collettivi alla sede decentrata, in quanto strettamente correlati alle specificità proprie della singola struttura.
Com'è noto, la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie alla stessa demandate dai contratti collettivi e nei limiti stabiliti da questi ultimi, cui è pertanto strettamente correlata.
In altri termini, la contrattazione decentrata ha ad oggetto profili così strettamente legati allo svolgimento della prestazione lavorativa in uno specifico luogo di lavoro (nella specie, al rapporto di servizio intrattenuto dal personale comandato con l'A.R.P.A.), che non possono essere disciplinati al livello superiore e più generale di contrattazione.

Coerentemente, nel caso in esame, il contratto collettivo di riferimento per la contrattazione integrativa non può che essere il contratto nazionale del servizio sanitario (per espressa disposizione di legge applicabile al personale di ruolo dell'Agenzia) con la conseguenza che occorrerà attivare le relative sigle sindacali (come meglio si specificherà sub 3).


3. Per quanto concerne la problematica relativa all'individuazione delle sigle sindacali da convocare in sede decentrata, la questione può essere affrontata unitamente al secondo quesito sottoposto da codesto Dipartimento allo Scrivente e, cioè, se sia necessario convocare tutte le organizzazioni sindacali sottoscrittici dei contratti collettivi applicabili o soltanto quelle effettivamente rappresentate in Agenzia al momento della contrattazione.
L'art.43, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (ex art.47 bis, D.Lgs. n.29/1993 e succ. mod.) attribuisce all'ARAN il compito dell'accertamento della rappresentatività. Da tale accertamento discendono le organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali per la stipulazione dei contratti di lavoro.
Tra queste sono ammesse alla contrattazione integrativa nei luoghi di lavoro solo quelle che sottoscrivono il CCNL di comparto o area dirigenziale.
Come l'ARAN ha in particolare ribadito, nel caso di organizzazioni sindacali non indicate tra quelle rappresentative o, seppur rappresentative, non firmatarie del CCNL, non sussistono i presupposti per l' ammissione alle trattative nella sede locale.

Alla luce di quanto suesposto, ed in conclusione, per la contrattazione integrativa a livello A.R.P.A., è necessario convocare tutte le sigle sindacali indicate dall'ARAN tra quelle rappresentative secondo le indicazioni di cui all'art.43, D.Lgs. n.165/2001 (v., al riguardo, il sito dell'ARAN: www.aranagenzia.it), che hanno firmato il CCNL.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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