Pos. 1   Prot. N. 143.11.04 



Oggetto: Permessi ex art. 33 co. 3 L. n. 104/92. Frazionamento in ore.




Allegati n...........................



PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Giuridica del Personale


PALERMO



1.Con la nota n. 19735 del 2 luglio 2004 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di "ottenere il frazionamento dei permessi previsti dall'art. 33, co. 3, della l. 104/92 nel limite massimo di 18 ore mensili".
Rappresenta codesta Amministrazione che con parere n. 9526 del 15.05.98 quest'Ufficio ha chiarito "che le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro del giorno di assenza" rilevando che sussisterebbe la necessità di riesaminare la tematica in questione riconoscendo al dipendente che ne faccia richiesta la facoltà di optare per la fruizione del suddetto beneficio in permessi mensili o in ore, nel limite massimo di 18, ciò al fine di rispondere meglio alle sue personali esigenze e in linea con quanto previsto nella circolare INPDAP n. 34 del 10.7.2000 e in alcuni contratti collettivi di lavoro ( es. art. 9, comma 3, del CCNL del comparto dei Ministeri stipulato in data 16.2.99).

2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

La disciplina dei permessi è contenuta nell' art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 che ha dettato norme in materia di assistenza, integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate, prevedendo, fra l'altro l'attribuzione di particolare benefici ai lavoratori dipendenti interessati.
In particolare i commi 2 e 3 dell'art. 33 appena citato dispongono che i genitori di disabili con handicap grave, nonchè le persone maggiorenni portatrici di handicap, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, possano usufruire, alternativamente, di due ore di permessi giornalieri o tre giorni di permessi mensili.
Ora, per quel che attiene alla fruibilità dei permessi, né la legge 104/92 né i contratti collettivi pongono condizioni o limiti particolari alle modalità di fruizione trattandosi di una disciplina speciale di tutela del lavoratore e della sua famiglia da riguardare in considerazione delle finalità sociali perseguite.
L'INPDAP con la Circolare del 10 luglio 2000, n. 34 citata in premessa, ha pertanto ammesso definitivamente la possibilità di frazionare i tre giorni di permesso mensili in diciotto ore mensili.
Tale possibilità è stata ribadita nell'informativa del 9 dicembre 2002, n. 33 dello stesso Ente che ha evidenziato come alcuni contratti collettivi ( art. 9, c. 3 del CCNL 16.2.99) "hanno introdotto l'ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi a giorno.. allo scopo di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato".

In conclusione, alla stregua delle considerazioni effettuate, non sembrano sussistere ostacoli alla fruibilità oraria dei permessi nei limiti delle ore di lavoro della giornata lavorativa media della settimana, secondo le indicazioni fornite dall'INPDAP nelle note testè citate.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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