POS. V Prot._______________/147.2004.11

OGGETTO: Fauna selvatica - Piano di controllo ex art. 4, l.r. n.33/1997 - Parchi e riserve naturali - Parere del comitato tecnico-scientifico ex art. 16, l.r. n.98/1981 e succ. modif. Necessità.





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE Dipartimento territorio e ambiente
Protezione patrimonio naturale
PALERMO








1. Con nota n. 42915, del servizio 6°, unità operativa 6.2 datata 29 giugno 2004, pervenuta il successivo 6 luglio, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla necessità che il piano di controllo della fauna selvatica previsto dall'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ove effettuato all'interno delle aree protette regionali, venga subordinato al parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 16 della legge regionale n. 98/1981.

La richiesta trae spunto dalla situazione di disagio rappresentata a codesto Dipartimento dal Servizio faunistico venatorio dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste, in ordine alla mancata attuazione, nelle aree protette regionali, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", ed, in particolare, dell'art. 4, della legge stessa, che affida gli interventi di controllo della fauna selvatica esclusivamente alla competenza delle ripartizioni faunistico-venatorie, indipendentemente dalla circostanza che il territorio interessato sia un'area naturale protetta.
Mal si concilierebbe, quindi, a dire del Servizio faunistico regionale, l'attuale sistema di controllo della fauna selvatica introdotto dalla l. r. n. 33/1997 con il dettato normativo contenuto nell'art. 16 della l. r. n. 98/1981, che riserva al comitato tecnico-scientifico del Parco la competenza ad esprimere un parere obbligatorio, tra l'altro, sulla cattura e raccolta di animali. Ciò anche in considerazione della circostanza che l'art. 48 della l. r. n. 33/1997 contiene la seguente locuzione."..sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge".

Codesto Dipartimento in relazione al quesito sottoposto fornisce il proprio orientamento, rilevando che il Comitato tecnico scientifico rappresenta l'organo di consulenza tecnico-scientifica che vanta una più approfondita e puntuale conoscenza del territorio del Parco, sottolineando la necessità del parere del comitato predetto sul piano di controllo della fauna selvatica, predisposto dalla ripartizione faunistico venatoria.




2. Prima di affrontare la problematica suesposta è opportuna una ricostruzione della normativa regionale citata nella richiesta di parere.

La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificata ed integrata dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante "Norme per l'istituzione nelle Regione siciliana di parchi e riserve naturali", all'art. 16 indica i "Compiti del comitato tecnico-scientifico", chiarendo che quest'ultimo esprime parere, dietro richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco ed elencando, altresì, al comma 2, le materie per le quali il parere in questione è obbligatorio, tra le quali, alla lettera d), figura la cattura e raccolta di animali, vegetali e minerali.

La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", all'art. 4 disciplina il "Controllo della fauna".
In particolare, al comma 4 è previsto che le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie, che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
Il successivo comma 6 dello stesso art. 4 l. r. n. 33/1997 contiene una norma che riguarda il controllo della fauna selvatica all'interno dei parchi e delle riserve naturali. La norma in questione statuisce che:"Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4".
Infine, l'art. 48 l. r. n. 33/1997 statuisce che:"Sono abrogate la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge".

3. Per quanto concerne la formula utilizzata dal legislatore regionale nel citato art. 48 l. r. n. 33/1997, non può non osservarsi cherecente dottrina ha sottolineato la poca utilità di suddetta formula, in quanto è compito dell'interprete, quando rileva un contrasto tra norme, procedere con l'abrogazione implicita della norma precedente, risultando superflua l'autorizzazione del legislatore a farlo.
Ciò premesso, sembra allo Scrivente che non possa ipotizzarsi una abrogazione implicita per incompatibilità tra due norme che, come nel caso di specie, sono contenute in leggi regionali che hanno un differente ambito di applicazione.
Peraltro, da una attenta lettura dello stesso art. 4 della l. r. n. 33/1997 si evince che, proprio in ragione delle peculiarità dei parchi regionali e delle riserve naturali, il legislatore regionale, al comma 6, ha dettato una norma che individua con esattezza quale personale è incaricato dell'effettivo controllo della fauna selvatica nei parchi e nelle riserve naturali.
Anche all'art. 15, comma 9, della l. r. n. 33/1997 recante "Piano regionale faunistico-venatorio" è previsto che "Il piano regionale...contiene previsioni per il miglioramento ambientale..., nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambienti faunistici, ivi compresi i parchi regionali.....nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali".
Pertanto, ferma restando la competenza delle ripartizioni faunistico-venatorie in ordine alla predisposizione del piano regionale, per quanto concerne l'aspetto del controllo della fauna selvatica anche all'interno dei parchi e delle riserve naturali, per le peculiarità proprie di queste aree naturali protette, le ripartizioni sono tenute al rispetto delle competenze degli organi del parco e sono, altresì, tenute ad effettuare il controllo avvalendosi prevalentemente delle guardie addette ai parchi o alle riserve stesse.
Ciò trova conferma nel piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004, approvato con il D.P.Reg. 7 luglio 2000, n. 160/IV/SGR, che al punto 4.2 "Controllo della fauna", con riguardo al controllo effettuato all'interno dei parchi regionali e delle riserve naturali precisa che "Nei parchi regionali e nelle riserve naturali, d'intesa con gli enti gestori, le ripartizioni opereranno a mezzo delle guardie addette ai parchi o alle riserve se presenti....".

In merito al quesito specifico sottoposto, riguardante la necessità che il piano di controllo della fauna selvatica sia subordinato al parere del Comitato tecnico-scientifico, nei casi indicati all'art. 16, comma 2, lettera d), della l. r. n. 98/1981, va rilevato che il Comitato tecnico-scientifico non è un organo del Parco, come si evince dall'art. 9-bis della stessa legge n. 98/1981, contenente l'elenco degli organi.
Come precisa lo stesso art. 16, comma 1, della l. r. n. 98/1981, il comitato tecnico-scientifico esprime pareri "..su richiesta degli organi del parco e del direttore..."
Considerato, però, che, come sopra chiarito, le ripartizioni faunistico-venatorie, nell'attività di predisposizione dei piani di controllo della fauna selvatica all'interno dei parchi regionali operano d'intesa con gli organi del parco, saranno questi ultimi, quindi, che, nel fornire la propria intesa, chiederanno il parere al Comitato tecnico-scientifico nelle materie indicate all'art. 16, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificata ed integrata dalla l. r. 9 agosto 1988, n. 14.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.











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