Pos. IV Prot. 12725/152.2004.11

OGGETTO: Organi.- Consigli di amministrazione I.A.C.P.- Art. 26, comma 7, l.r. 4/2003.

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Ufficio di Gabinetto
(Rif. nota n. 1218 del 2 luglio 2004)

e, p.c. Dipartimento lavori pubblici

P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento, preso atto del parere concernente l'oggetto reso dallo scrivente con nota n. 9395/108.04.11 del 31 maggio 2004, e rilevato che un precedente parere reso dall'Ufficio con nota 13343/192.03.11 del 29 luglio 2003 in relazione ad una fattispecie riguardante anch'essa l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 26, comma 7, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, sembra argomentare diversamente circa l'interpretazione della norma de qua, si chiede un approfondimento della problematica.
La precisazione dell'avviso dello scrivente viene in particolare richiesta al fine di accertare se possa ipotizzarsi che la decadenza conseguente allo scadere del periodo di proroga semestrale sancito dal richiamato art. 26, comma 7, l.r. 4/2003, riguardi, per ciò che attiene ai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, soltanto i tre membri di cui all'art. 6, comma 3, punto 1), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e conseguentemente che gli indicati organi di amministrazione, sussistendo il quorum costitutivo di almeno 6 componenti di cui all'art. 4, comma 8, della l.r. 18 marzo 1977, n. 10, possano legittimamente continuare ad operare.

2. Preliminarmente si ritiene di dover precisare che i pareri dell'Ufficio sono resi con puntuale riferimento alle specifiche fattispecie rappresentate nelle richieste di consulenza e tengono conto delle particolari situazioni in esse evidenziate; conseguentemente, le considerazioni svolte dallo scrivente, pur tendendo all'astrazione, non possono estrapolarsi dal contesto in concreto sottoposto all'esame.

Ciò premesso non ci si esime dall'approfondimento richiesto, per l'espletamento del quale appare opportuno prendere le mosse dall'individuazione dell'intendimento perseguito attraverso la posizione della disposizione in ordine alla cui interpretazione si discute.
A tale scopo si osserva che il principio della correlazione temporale del mandato dei membri del consiglio di amministrazione degli IACP di cui al numero 1) del terzo comma dell'art. 6 della legge 865/1971 -la competenza alla cui elezione, originariamente attribuita al consiglio provinciale è da intendersi, giusta il disposto dell'art. 34, comma 4, della l.r. 6 marzo 1986, n. 9, imputata al presidente della provincia regionale - con la durata in carica degli organi che li hanno eletti, sancito dal penultimo comma dello stesso articolo 6, è stato reso in ambito regionale di carattere generale, per quanto attiene alle nomine di carattere fiduciario demandate ai sindaci ed ai presidenti delle province regionali, dall'art. 1, comma 3, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, che ha appunto disposto la decadenza di dette nomine nel momento della cessazione del mandato di sindaco o di presidente della provincia regionale.
E che nella specie, come peraltro invero nella generalità dei casi di nomine o designazioni di competenza del sindaco o del presidente della provincia regionale, si tratti di nomina fiduciaria, è possibile asserire (cfr. considerazioni svolte dal Consiglio di giustizia amministrativa circa l'individuazione dei criteri in base ai quali circoscrivere l'ambito delle nomine fiduciarie soggette al regime di decadenza per effetto della cessazione del mandato elettivo in sede di parere n. 290/01 reso dalla Sezione consultiva nell'adunanza del 2 maggio 2001) in dipendenza soprattutto del riscontrato affidamento della competenza in discorso al di fuori della predeterminazione a cura del consiglio dell'ente locale, di criteri direttivi o di indirizzi al riguardo. Tutte le nomine di competenza del sindaco e del presidente della provincia regionale sono dunque da ritenersi fiduciarie, in assenza di una previsione che le subordini al rispetto degli indirizzi generali all'uopo fissati dai rispettivi consigli, ed in considerazione della circostanza che le medesime in ogni caso riflettono un giudizio di idoneità all'esercizio delle funzioni e di affidabilità nell'espletamento dell'incarico che il nominante compie nei confronti dei prescelti in rappresentanza dell'ente.
Quanto considerato rende palese la finalità che attraverso la posizione della norma in commento (articolo 26, comma 7, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4) si mira a perseguire. Ed invero, nel presupposto, discrezionalmente apprezzato dall'organo legislativo, del peculiare rilievo delle competenze ascritte agli enti nominati (Istituti autonomi per le case popolari e Consorzi per le aree di sviluppo industriale) si è ritenuto di non dover penalizzare l'operatività dei relativi organi di amministrazione posticipando, attraverso la disposta proroga sino all'intervento della nuova nomina e comunque per un lasso temporale non superiore a sei mesi, la decadenza altrimenti prevista.
Soltanto dunque per i soggetti destinati a decadere - e cioè, in mancanza della più volte citata norma in commento, dei soggetti legati da un rapporto fiduciario al presidente della provincia regionale - può trovare applicazione la disposta proroga.
Gli altri membri del consiglio di amministrazione degli IACP, individuati in relazione alla rappresentanza di diverse entità giuridiche e destinati dunque a tutelare gli interessi di tali differenziate soggettività - nei cui confronti dunque potrebbe semmai ipotizzarsi la sussistenza di un rapporto fiduciario, in considerazione della necessità di rifletterne l'indirizzo - non sono dunque da ritenere soggetti alla decadenza in dipendenza della cessazione del mandato del presidente della provincia, e dunque, conseguentemente, non sono neppure destinatari della proroga disposta dall'art 26, comma 7, della l.r. 4/2003.

Quanto riconsiderato non sposta tuttavia gli effetti, evidenziati nel parere dello scrivente n. 9395/108.04.11 del 31 maggio 2004, in ordine alla funzionalità dei consigli di amministrazione degli IACP conseguenti alla disposta decadenza, ancorchè quest'ultima sia direttamente operante con riferimento ai soli tre membri di cui al numero 1) del terzo comma dell'art. 6 della legge 865/1971.
Ed invero va tenuta in debita considerazione la circostanza che il presidente - e, laddove previsto, il vicepresidente - degli IACP può essere scelto, ex art. 6, comma 2, della legge 865/1971, esclusivamente nell'ambito dei membri di cui al numero 1) del terzo comma del medesimo art. 6, legge 865/1971.
La qualità di componente del consiglio di amministrazione costituisce in altri termini presupposto imprescindibile per l'attribuzione della ulteriore carica di presidente. Il nesso funzionale indefettibile tra le due cariche determina l'impossibilità della perduranza di quella di presidente in capo ad un soggetto che non rivesta più quella presupposta quale necessaria per l'assunzione - e, conseguentemente, il mantenimento - della prima.
La mancanza dell'organo che ha la legale rappresentanza dell'Ente e che convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando altresì il relativo ordine del giorno, incide invero sulla funzionalità del consiglio stesso che si trova quindi nell'impossibilità di operare nonostante la previsione recata dall'art. 4, comma 8, in ordine al quorum costitutivo del medesimo organo, nonchè la disposizione relativa statutaria attributiva della potestà di presiedere le sedute al consigliere anziano in mancanza del presidente e del vicepresidente, che appare invero attenere alla sola validità delle relativa adunanze.

Conclusivamente dunque si condivide la rappresentata necessità di procedere alla nomina di commissari straordinari in luogo dei decaduti presidenti; ciò consentirebbe, qualora sussista il quorum funzionale necessario per il funzionamento dei corrispondenti organi collegiali, di rendere i medesimi operativi, consentendo lo svolgimento delle funzioni ascritte.
Ciò, ovviamente, nelle more dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 4, comma 2, per l'elezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana, in via sostitutiva dei membri previsti dal n. 1 dell'art. 6 della legge 865/1971, e per la successiva nomina, spettante alla Giunta regionale, del presidente da individuarsi in tale ristretto ambito.
Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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