Pos. 1   Prot. N. /159.11.04  



Oggetto: Incarico di progettazione opere pubbliche - incarico parziale - aumento del compenso.




Allegati n........................


Assessorato regionale beni culturali
ed ambientali e della pubblica
istruzione
Dipartimento regionale dei Beni
culturali, ambientali ed educazione
permanente
  PALERMO 




1. Con la nota sopra indicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
A seguito di accordo stipulato con la Conferenza Episcopale Siciliana sono stati inseriti nell' ambito del POR Sicilia 2000 - 2006 - misura 2.01 ( Azione C) - alcuni interventi di recupero e restauro di luoghi di culto il cui progetto esecutivo era stato elaborato da professionisti privati a seguito di incarico conferito dalle autorità ecclesiastiche che agli stessi, nella totalità dei casi, avevano affidato anche l'attività di direzione dei lavori.
In attuazione dei suddetti accordi codesta Amministrazione ha ritenuto che, "compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente alla data di affidamento dell'incarico, era sostenibile la spesa relativa alle competenze tecniche di progettazione spettante al professionista per l' elaborazione del progetto stesso" mentre "non altrettanto poteva affermarsi per le competenze tecniche connesse allo svolgimento dei compiti di direzione lavori".
Pertanto - laddove possibile - codesta Amministrazione ha affidato a tecnici interni l'incarico di direzione lavori, provvedendo nel contempo a richiedere l'accreditamento delle somme per il pagamento delle competenze tecniche di progettazione ai professionisti de quibus.
In tale circostanza alcuni di questi hanno avanzato richiesta di maggiorazione della parcella liquidata sostenendo che, secondo quanto previsto dall'art. 18 della tariffa professionale di ingegneri ed architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n.143, in caso di limitazione dell' incarico rispetto alla completa realizzazione dell'opera, l' onorario per la prestazione professionale va maggiorato del 25%.
Riferisce codesta Amministrazione che gli stessi professionisti hanno precisato che l' incarico di progettazione è stato espletato prima dell' entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n.109.
Ciò posto si chiede allo Scrivente di esprimersi in "merito alla legittimità della richiesta di tale maggiorazione" senza fornire ulteriori elementi di valutazione né il proprio orientamento al riguardo.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
L' incarico ad ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali dà vita ad un contratto di natura privata avente per oggetto una prestazione di opera intellettuale.
Tale contratto, com'è noto, è disciplinato dagli artt.2230 e segg. del codice civile fatte salve le disposizioni di leggi speciali tra cui assume rilievo, per quanto riguarda gli ingegneri e gli architetti, la legge n.143/1949, che approva la tariffa professionale ad essi relativa.
Ora, la maggiorazione prevista dall'articolo 18 sopra citato "si applica sia nel caso in cui l' incarico sia originariamente limitato ad alcune soltanto delle prestazioni occorrenti per l' esecuzione dell'opera sia nel caso in cui l' incarico, originariamente completo, divenga successivamente parziale, in seguito a sospensione o revoca del committente, da qualsiasi motivo determinate ". (Corte cost.11 - 07 1984, n.192, Cass. civile sez.II n.12349 del 29.11.1995).
Inoltre, la suddetta maggiorazione si applica anche nel caso in cui le prestazioni del professionista si riferiscano alla realizzazione di un opera pubblica, non prevedendo l' indicata norma alcuna deroga rispetto agli incarichi professionali relativi alle opere pubbliche ( cfr. Cass. Civile sez.II n.12349 del 29.11.1995)
Una diversa disciplina è contenuta nel decreto ministeriale 4 aprile 2001,che in attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109, disciplina i corrispettivi delle prestazioni professionali connesse all'attività di progettazione di lavori pubblici nonché delle altre attività previste dal citato art. 17 della legge Merloni.
Tale decreto, che avrebbe dovuto regolare la materia in attesa della armonizzazione delle tariffe professionali con il mutato quadro normativo di riferimento, ha espressamente previsto che non compete alcuna maggiorazione delle tariffe professionali " Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e delle attività di direzione lavori".
Al riguardo occorre precisare che la disciplina contenuta nel summenzionato decreto è applicabile in Sicilia solo con il recepimento della legge Merloni a mezzo della L.r. 2 agosto 2002 e dell' esplicito richiamo al decreto contenuto nella citata legge all' art.11, comma 20.
Infatti come precisato dallo Scrivente Ufficio con il parere 14 maggio 2002, n.7779 " il decreto in quanto fonte secondaria e integrativa della legge quadro statale presuppone... la disciplina prevista nella stessa legge e, per certi versi, nel regolamento di attuazione di questa.
Non si vede pertanto la ragione per cui, pur non trovando applicazione in Sicilia le norme sulla progettazione di opere pubbliche di cui alla legge Merloni e al regolamento di attuazione di questa, dovrebbe darsi applicazione al decreto ministeriale in esame, che di quelle norme costituisce un' integrazione ed un completamento ".
Pertanto, in considerazione del quadro di riferimento sopra delineato sembra fondamentale stabilire il momento in cui va considerato espletato l'incarico professionale e cioè se lo stesso sia stato espletato, come sostenuto dagli stessi professionisti, prima dell' entrata in vigore della legge 109/94 (rectius prima dell' entrata in vigore della L.r. 7/2002) o successivamente all' entrata in vigore della suddetta legge.
Nel primo caso sembrerebbe allo scrivente che sussista l' obbligo del pagamento della maggiorazione della parcella.
Invero poiché nessuna indicazione è contenuta nella richiesta di parere, lo Scrivente può soltanto indicare i principi generali vigenti in materia, fermo restando che sarà cura di codesta Amministrazione stabilire, con riguardo alle diverse prestazioni, quando l' incarico professionale è stato espletato.
Al riguardo va applicato il principio vigente in materia di liquidazione dei compensi per attività libero - professionali secondo cui " come termine di riferimento, ai fini dell' individuazione della tariffa da applicare, si richiamano il momento in cui le attività professionali sono portate a termine" (Cass., sez. II, 2403 1997, n.2566), ovvero come più specificatamente previsto per ingegneri ed architetti, " il momento in cui l' opera complessiva è stata portata a termine e il momento in cui l' incarico professionale è cessato o si è esaurito "(Lodo arbitrale Roma 7.9.1995, n.131 Ing.Milone c/ ministero Lavori pubblici).

3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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