POS. V Prot._______________/165.2004.11

OGGETTO: Emigrazione. Lavoratori che rientrano definitivamente in Sicilia. Acquisto prima casa. Agevolazioni ex art. 14 l. r. n. 55/1980 e succ. modif. Presupposti.





ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento lavoro
PALERMO







1. Con nota n. 724/Servizio interventi sociali e promozionali, U.O. emigrazione ed immigrazione del 13 luglio 2004, pervenuta il successivo 20 luglio, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
L'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, concede in favore dei lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia, in presenza di determinati presupposti, il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui, contratti con istituti di credito operanti nella Regione e destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione del lavoratore e dei suoi familiari.
Uno dei requisiti richiesti dalla norma per fruire del beneficio in questione consiste, per il lavoratore, nell'avere prestato tre anni di lavoro all'estero negli ultimi cinque anni ovvero cinque anni di lavoro nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni.
Codesto Dipartimento riferisce, in particolare, di trovarsi in presenza di situazioni in cui il lavoratore emigrato, nel periodo considerato dalla norma, "a causa di malattia o infortunio non ha svolto alcuna attività lavorativa o ha lavorato soltanto per un breve periodo" e chiede di sapere se, nelle ipotesi sopra prospettate, la malattia, l'infortunio e la disoccupazione involontaria vadano equiparati a tutti gli effetti all'attività lavorativa, fino al minimo richiesto- soluzione che codesto Dipartimento ritiene condivisibile- ovvero se i periodi di malattia e infortunio debbano cumularsi con un'attività lavorativa effettivamente svolta.

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante "Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie", all'art. 14, comma 1, statuisce che: "In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui destinati agli scopi di cui al successivo comma, contratti con istituti di credito operanti nella Regione che stipulino a tal fine apposita convenzione con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione".
Il comma 2 dello stesso art. 14 l. r. n. 55/1980 precisa che: "Il concorso nel pagamento degli interessi è concesso per finanziamenti destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione nel Comune dove intendono stabilire la propria residenza al momento del rientro in Sicilia ....".

L'art. 14 della l. r. n. 55/1980 nulla prevede in ordine al computo o meno delle assenze per malattia o infortunio ai fini del raggiungimento del periodo minimo di lavoro prestato dall'emigrato all'estero o nella restante parte del territorio nazionale.

Con il D.P.Reg. 22 dicembre 1981, n. 193 è stato emanato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari".
In particolare, l'art. 12 del regolamento sopra citato detta alcune disposizioni dettagliate sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande per la fruizione delle provvidenze creditizie previste dagli artt. 14, 15 e 16 della l. r. n. 55/1980 e, precisa che tali domande vanno presentate "da coloro che vantino i periodi lavorativi di cui all'articolo 6 del presente regolamento".
L'art. 6, comma 1, del D.P.Reg. n. 193/1981 disciplina i contributi, in favore dei lavoratori in questione, per trasporto masserizie e per rimborso spese, stabilendo che hanno diritto di fruirne "Quei lavoratori che, essendo rientrati definitivamente in Sicilia a partire dal 19 giugno 1980, abbiano prestato attività lavorativa subordinata o autonoma all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio o per almeno cinque anni negli ultimi sette anni in altra parte del territorio nazionale, considerandosi come utili i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria".
Il successivo comma 2 dell'art. 6 del D.P.Reg. n. 193/1981 precisa, poi, che "In caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale, è sufficiente che il richiedente nell'arco del quinquennio o settennio considerati, abbia comunque prestato attività lavorativa".
Quindi, per effetto del richiamo all'art. 6 del D.P.Reg. n. 193/1981 contenuto nell'art. 12 del D.P.Reg. predetto, per la fruizione delle agevolazioni previste dall'art. 14 della l. r. n. 55/1980 nell'arco del quinquennio o del settennio indicati si considerano utili, ai fini del raggiungimento del minimo di attività lavorativa richiesto, i periodi di malattia, infortunio, disoccupazione involontaria.
La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 6 sopracitato chiarisce, poi, che l'infortunio e la malattia professionale vanno considerati nel computo del minimo di attività lavorativa solo ove si verifichino nell'ambito del rapporto di lavoro prestato all'estero o nella restante parte del territorio nazionale.

Successivamente, con la circolare dell'Assessore regionale del lavoro 29 marzo 1985, n. 12/450, concernente le modalità applicative delle leggi regionali n. 55/1980 e n. 38/1984, nella parte riguardante gli "Interventi creditizi per edilizia abitativa", "Soggetti beneficiari e requisiti", viene ulteriormente precisato che "..Sono considerati utili per il raggiungimento del minimo di attività lavorativa richiesta i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria coperta da assicurazione obbligatoria..".

In ordine al quesito sottoposto, nelle situazioni in cui il lavoratore emigrato nel quinquennio o settennio considerati abbia svolto, a causa di malattia o infortunio, attività lavorativa per un breve periodo, secondo la normativa regionale in favore dei lavoratori emigrati sopra riportata il lavoratore potrà fruire del beneficio riconosciutogli dall'art. 14 della l. r. n. 55/1980 se cumulando il periodo di lavoro svolto ai periodi di malattia o infortunio raggiungerà il minimo di attività lavorativa richiesto.

Diverso è il caso in cui, come riferisce codesto Dipartimento, "il lavoratore negli ultimi cinque anni di residenza all'estero o negli ultimi sette anni di residenza nella restante parte del territorio nazionale non ha svolto alcuna attività lavorativa per causa di infortunio, malattia o disoccupazione involontaria".
Infatti, nonostante la norma contenuta nell'art. 14 della l. r. n. 55/1980 nulla preveda a proposito del computo dei periodi di malattia o infortunio, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.P.Reg. n. 193/1981, come richiamato dall'art. 12 del regolamento stesso, stabiliscono, come sopra chiarito, che la malattia professionale e l'infortunio si considerano utili ai fini del computo del periodo minimo di attività lavorativa richiesto dalla legge per fruire del beneficio in questione solo ove il soggetto "abbia comunque prestato attività lavorativa".
Tuttavia, l'interpretazione del regolamento sopra suggerita, seppur corretta sotto un profilo formale, potrebbe dar adito a censure di legittimità in sede giurisdizionale, in quanto verrebbero esclusi dal beneficio in questione soggetti che, nel periodo considerato dalla norma, si trovavano in malattia o colpiti da infortunio per eventi comunque correlati ad un'attività lavorativa prestata fuori dalla propria Regione, ancorché in un periodo antecedente al quinquennio o settennio considerati.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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