Pos. 1   Prot. N. 167.11.04  



Oggetto: Dipendenti ex Italter Sirap.Trattamento economico.




Allegati n...........................




PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Area "Affari generali amministrativi, finanziari e gestione del personale"

Palermo



E.P.C. PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Giuridica del Personale

PALERMO


1.Con la nota n. 5893 del 22 luglio 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine ad un quesito concernente il trattamento economico di un dipendente ex Italter-Sirap.
Rappresenta codesto Dipartimento che il lavoratore in questione ha prestato servizio presso l' Amministrazione regionale in forza di diversi contratti a termine fino al maturare del suo diritto a pensione di cui gode dal 30 marzo 2000.
Rileva ancora codesto Dipartimento che ai sensi dell'art. 48 della l.r.10.12.2001, n. 21 il trattamento economico dei dipendenti ex Italter-Sirap viene adeguato a quello dei dipendenti regionali di pari livello ed anzianità
"con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti posti in essere" .
Ciò posto il dipendente "de quo" ha fatto richiesta al Dipartimento del Personale sia per " l'aggiornamento del trattamento di fine rapporto che per gli arretrati maturati e dovuti per effetto dell'incremento retributivo determinatosi con l'entrata in vigore della stessa norma individuandone la decorrenza con il termine iniziale stabilito nel proprio contratto biennale approvato..con D.A. n. 4080 del 16 luglio 1998 fino al 30.03.2000, data in cui termina di prestare servizio presso l'Amministrazione ed ottiene il trattamento pensionistico"

Di contro il Dipartimento del Personale ha respinto la richiesta ritenendo che "appare implicito nella norma che l'inizio di un nuovo regime non può che coincidere con l'inizio del biennio economico cui fa riferimento il vigente C.C.R.L. dei dipendenti regionali e refluire sul personale che a quella data era in servizio".
Ora, poiché con D.P.R.S. 10 settembre 2003 n. 481 è stato disposta la revoca al "Servizio Gestione Economica del personale regionale" della gestione unificata del capitolo inerente "le spese per il potenziamento degli uffici regionali interessati agli interventi infrastrutturali di cui alla legge n. 433/1991" (sul quale ricadono le spese per il trattamento economico del personale contrattualizzato in carico al Dipartimento Regionale della Protezione civile), e conseguentemente ne è stata disposta l' assegnazione al Dipartimento richiedente, il dipendente ha prodotto una nuova istanza.


In ordine alla problematica in questione codesto Dipartimento nutre dubbi interpretativi sulle motivazioni di rigetto della precedente richiesta addotte dal Dipartimento del personale e ritiene, di contro, legittime le istanze formulate dal dipendente tramite il suo rappresentante legale.


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

L'art. 48 della l.r. 10 dicembre 2001, n. 21 al comma 1 prevede che " Al fine di rendere omogeneo con quello dei dipendenti regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter e Sirap, già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell''art. 7 della l.r. 10 ottobre 1994, n. 38, l'amministrazione regionale corrisponde a regime al personale ex Italter e Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti di cui sopra ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica ed anzianità di servizio".

Ora ai fini dell'interpretazione del contenuto normativo della norma suddetta, in base alle regole dell'ermeneutica giuridica deve considerarsi il significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, ed alla intenzione del legislatore ( ratio legis)
Ciò premesso dalla lettura dell'art. 48 l.r. 21/2001 risulta sufficientemente chiara la voluntas legis che è quella di adeguare il trattamento economico dei dipendenti ex Italter e Sirap al trattamento economico dei dipendenti regionali; deve altresì considerarsi che l'utilizzo dell'espressione "con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti posti in essere" indica chiaramente, che la norma dispone una modifica del regime economico con riferimento ai dipendenti in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge facendo retroagire la decorrenza del trattamento economico alla stipula dei contratti individuali di cui all'art. 76 della l.r. 1.9.1993, n. 25 che disciplina le provvidenze dovute ai dipendenti ex Italter - Sirap.
Ciò posto, considerato che il dipendente in questione era già in quiescenza dal 30 marzo 2000, non sembra dubbio che la richiesta avanzata dallo stesso, per le motivazioni sopra esposte, non sia accoglibile.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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