Pos. 1   Prot. N. 169.04.11 



Oggetto: Acque - Art. 2 l.r. n. 81/1982 - trasferimento delle reti idriche dall'EAS ai comuni nelle more dell'attivazione degli ATO.




Allegati n...........................


   



ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
                  DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI 
                  Servizio risorse idriche- regime delle acque 


                                      PALERMO 




1. Con nota 21 luglio 2004, UOB 19/A, prot. N. 822, codesta Amministrazione, su sollecitazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, chiede l'avviso di quest'Ufficio in merito alla possibilità di consentire il trasferimento della gestione delle reti idriche di interesse locale gestite dallo stesso Ente ai comuni che ne abbiano fatto richiesta, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n.2, norma della quale lo stesso E.A.S., ha sollecitato l'abrogazione atteso che la sua attuazione, provocherebbe un "disfacimento della struttura idrica regionale e una gestione diretta delle reti idriche non prevista dalla sopravvenuta legge n. 36/1994 " recepita dall'art. 69 della l.r. n. 10/1999.

2. L'art. 2 della l.r.2-8-1982, n. 81 prevede che:

"La gestione della rete idrica e/o dell'acquedotto esterno, al servizio di un solo comune, è trasferita dall'Ente acquedotti siciliani al comune che ne fa richiesta con delibera consiliare.
Gli acquedotti esterni gestiti dall'Ente acquedottisiciliani a servizio di più comuni sono trasferiti ai consorzi di comuni interessati per la gestione degli acquedotti, su richiesta deliberata dall'assemblea del consorzio stesso."

Il successivo art. 3 disciplina l'utilizzazione del personale localmente addetto alla gestione degli acquedotti trasferiti.

Con l'art. 69 della l.r.27 aprile 1999, n. 10 il legislatore regionale ha dettato una nuova disciplina del "governo e uso delle risorse idriche" richiamando espressamente i "principi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 le cui disposizioni trovano applicazione, in mancanza di diversa disciplina da parte di specifiche norme regionali (cfr. la lett h del citato art. 69).

La nuova disposizione introduce in Sicilia il principio della gestione unitaria e integrata "su base territoriale secondo ambiti ottimali" del servizio idrico ed appare incompatibile con la previsione dell'art. 2 della l.r. n. 81/1982 che dovrebbe, pertanto, ritenersi implicitamente abrogata o, comunque, superata.

Vero è che tale norma potrebbe ritenersi ancora applicabile, come sembra ipotizzato dall'EAS, nelle more dell'attivazione dell'ATO, ma tale soluzione non appare coerente col fatto che il recente art. 1 della l.r. 31 maggio 2004, n. 9, nel porre in liquidazione dal prossimo 1 settembre 2004 l'Ente acquedotti siciliani, prevede il trasferimento della gestione delle reti idriche "alla società mista Sicilacque s.p.a e/o agli Ambiti territoriali ottimali e/o alle società di gestione del servizio idrico integrato".

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
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