Pos. II Prot. _______/173.04.11

OGGETTO: Energie- Carburanti- Installazione di un deposito di GPL in bombole- Competenza alle autorizzazioni.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota n. 3119 del 27.07.2004)
PALERMO



1. Con la lettera in riferimento, codesto Assessorato sottopone allo Scrivente una problematica riguardante la competenza al "rilascio della concessione relativa all'installazione di un deposito di g.p.l. in bombole".
Riferisce codesto Dipartimento che il Comune di xxxxxxxxxxx - Sportello Unico per le Attività Produttive, a seguito delle istanze presentate da talune ditte, ha convocato, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, una conferenza di servizi ai fini del rilascio della concessione sopra indicata; ritiene invece codesta Amministrazione che "la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni relativamente ad impianti e depositi di carburanti" sia propria dell'Assessorato regionale dell'industria.
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dell'Ufficio sulla questione prospettata.

2. In relazione alla problematica proposta appare anzitutto opportuno richiamare la normativa interessata.
Lo Sportello Unico per le attività produttive -che nell'ambito dell'ordinamento statale trova fonte negli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, nonché nel D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447- nell'ordinamento della Regione siciliana è disciplinato dal titolo V ("Istituzione dello sportello unico per le attività produttive") della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed in particolare dall'art. 36 della predetta legge il quale, dopo avere disposto, tra l'altro, al comma 1, che "i comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi", al comma 2, prevede, per lo svolgimento di tali attività, che i comuni si dotino di una struttura unica responsabile dell'intero procedimento relativo agli interventi di cui sopra, la quale deve dar vita ad "uno sportello unico" al fine di garantire agli interessati l'accesso alle informazioni concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale nonché gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie.
Il successivo art. 37 della citata legge regionale n. 10/2000, statuisce che "il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico. Esso è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ed eventuali successive modificazioni, che trova integrale applicazione con le integrazioni predisposte dalla presente legge".
Il richiamato D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, ha per oggetto, così come previsto dall'art. 1, comma 1, "la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa"; in particolare, il predetto D.P.R. n. 447/1998, al fine di semplificare i procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi testè indicati, affida l'intero procedimento ad un'unica struttura comunale che si dota di uno sportello unico per le attività produttive (art.3), e individua distinte modalità di svolgimento del procedimento stesso, a seconda che si incentri sulla conferenza di servizi (artt. 4 e 5), ovvero sull'autocertificazione (artt. 6-8).
Così ricostruito il quadro normativo rilevante, si precisa ora che il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative previste dal riportato art. 36 della legge regionale n. 10/2000 è operativo fin dall'entrata in vigore della medesima legge; ed infatti, mentre nel titolo IV della legge, che pure conferisce funzioni agli enti locali, è presente una norma (art. 35) che rinvia all'adozione di appositi regolamenti di esecuzione l'individuazione dei procedimenti di competenza delle province e dei comuni ed altresì dispone che nelle more dell'adozione, per ciascuna materia, dei predetti regolamenti, le funzioni conferite continuano ad essere esercitate dalla Regione, viceversa nel titolo V della più volte citata legge regionale n. 10/2000 non si rinviene una norma di analogo contenuto, ciò che appunto conferma l'immediata operatività del conferimento disposto dall'art. 36.
Ciò detto, appaiono ora opportune due osservazioni di carattere generale riguardanti rispettivamente il procedimento unico ed il relativo provvedimento conclusivo.
Ed invero, si osserva anzitutto che il principio di unicità che ispira il procedimento in questione si evidenzia nella unicità di domanda che il privato deve presentare e nella unicità di struttura con cui deve interagire; in altri termini, compito principale dello sportello unico è quello di acquisire, in relazione all'intervento che si intende realizzare e per cui è presentata la domanda, la pluralità di assensi che debbono essere resi dalle diverse amministrazioni competenti, rimanendo l'unico interlocutore del privato, sulla scorta di un principio di unificazione funzionale che tuttavia non esclude una ulteriore articolazione, sottoforma di subprocedimenti, di singole realtà procedimentali autonome (cfr. art. 4, comma 1, D.P.R. n. 447/1998, ai sensi del quale il procedimento unico "ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore ..., gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti").
Si rileva altresì, sempre sotto un profilo di carattere generale, che il provvedimento conclusivo del procedimento unico -il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 447/1998, "è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto"- deve essere tenuto distinto dai singoli atti di autorizzazione o di concessione o dagli altri atti istruttori comunque denominati e può essere adottato solo laddove intervengano gli assensi delle altre amministrazioni attive che abbiano carattere necessario nell'ordine generale delle competenze in relazione all'intervento da realizzare.
Se tale è dunque la connotazione del procedimento unico e del relativo provvedimento conclusivo, nella fattispecie sottoposta all'attenzione dello Scrivente trattasi non tanto di accertare quale ente (Comune o Regione) sia competente al rilascio della concessione per l'installazione di un deposito di g.p.l. in bombole, quanto di precisare a che titolo le indicate amministrazioni intervengono nel procedimento e quali siano i provvedimenti di rispettiva competenza.
In altri termini, alla luce delle due osservazioni di carattere generale di cui sopra, nella fattispecie risulta necessario chiarire che le indicate amministrazioni sono titolari di competenze diverse in relazione al procedimento unico ed ai subprocedimenti, nonché in relazione al provvedimento unico ed agli altri atti di consenso comunque denominati.
Sotto tale profilo si rileva che competente a ricevere la domanda per la realizzazione dell'intervento di che trattasi è certamente, ex art. 36, comma 1, della legge regionale n. 10/2000 nonché ai sensi del D.P.R. n. 447/1998, lo sportello unico del comune di xxxxxxxxxxx, il quale, come intestatario del procedimento unico, è altresì competente, ex art. 4, comma 1, del richiamato D.P.R. n. 447/1998, al rilascio del relativo provvedimento conclusivo che costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.
La competenza sopra affermata, tuttavia non esclude quella delle altre amministrazioni di settore coinvolte in relazione alla tutela degli interessi rilevanti ed in particolare non esclude la competenza dalla Regione siciliana in relazione al provvedimento di concessione per l'installazione dei depositi di olii minerali e degli stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto, che trova fondamento nell'art. 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97; tale provvedimento concessorio, che va considerato come autonomo e distinto dal provvedimento unico, è dunque adottato a conclusione di un subprocedimento che è intestato alla Regione e, a sua volta, va distinto dal procedimento unico.
In altri termini, lo sportello unico del comune di xxxxxxxxxxx che ha ricevuto la domanda relativa all'intervento di che trattasi è competente, ai sensi del D.P.R. n. 447/1998, ad avviare il relativo procedimento semplificato ed a richiedere, in particolare per quanto qui interessa, all'Amministrazione regionale, l'atto di concessione per l'installazione del deposito in questione; pertanto, alla stregua di quanto sopra precisato, deve concludersi che, se pur all'interno del procedimento autorizzatorio affidato allo sportello unico, la predetta Amministrazione è competente all'adozione del provvedimento di concessione sopra detto.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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