Pos. IV Prot. 12947/174.2004.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Rappresentanza in organi collegiali.- Criteri.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 2311/B/11 del 28.7.2004)
S E D E

1.- Con la nota in riferimento, premesso un puntuale riferimento ad una situazione fattuale concernente il Consiglio dell'Ente parco minerario Floristella-Grottacalda - la cui composizione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della statuto approvato con D.P.Reg. 1 dicembre 1992, prevede "un rappresentante della Presidenza" - e richiamato il parere reso dallo scrivente, con nota 18023/242/11/98 del 30 settembre 1998, in ordine, tra l'altro, all'ambito entro cui deve cadere la scelta, in rappresentanza della Regione siciliana, di taluni membri del Consiglio in discorso, laddove si evidenziava, in conformità a quanto costantemente rilevato dalla Corte dei conti, la necessità della sussistenza a tale fine di un rapporto di servizio, "si chiede di conoscere se, in tema di nomine e/o designazioni di rappresentanti dell'Amministrazione regionale, sia possibile ricorrere a designazioni di soggetti che non risultano in servizio presso l'Amministrazione regionale designante o detto vincolo continui a permanere".
La consulenza in discorso viene riproposta alla luce della avvenuta introduzione - in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge 421 del 1992, e rispettivamente, in ambito statale, ex decreto legislativo 29/1993, e, nell'ambito della Regione siciliana, in forza della l.r. 10/2000 - del principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, e tenuto conto dell'avvenuto conferimento all'organo politico della potestà di utilizzare professionalità esterne per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
Che la Pubblica Amministrazione, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, debba prioritariamente avvalersi del proprio apparato organizzativo e del personale ad esso preposto od assegnato, residuando la possibilità di ricorrere a professionalità esterne soltanto in ragione di eventi non sopperibili con la ordinaria struttura burocratica, costituisce principio di carattere generale che non risulta in alcun modo inciso dalle nuove norme che disciplinano l'organizzazione amministrativa dello Stato e della Regione.
La Corte dei conti lo ha, invero, recentemente ribadito (cfr., in ultimo, Sezione giurisdizionale Regione Puglia 10 gennaio 2003, n. 18; Sezione giurisdizionale Regione Calabria 8 aprile 2004, n. 273) a nulla evidentemente rilevando, a detti fini, la diversa configurazione organizzativa delle pubbliche amministrazioni in dipendenza dell'attuazione dei principi sanciti in materia di pubblico impiego dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Anche a seguito della intervenuta riforma non risulta invero che la possibilità di avvalersi di soggetti esterni all'Amministrazione sia ammessa in modo generalizzato ed indistinto per tutte le incombenze facenti capo all'amministrazione di riferimento.
Essa resta invero limitata a talune ipotesi normativamente previste, che costituiscono eccezione al principio generale e che soltanto per ben individuate fattispecie, e nel rispetto dei limiti percentuali puntualmente previsti - finanche in riferimento agli uffici di diretta collaborazione, e cioè di quelle peculiari strutture destinate a supportare gli organi in discorso per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e per la collaborazione all'attività politica - consentono il conferimento, mediante contratti a tempo determinato, di determinati incarichi a soggetti esterni e l'inserimento dei medesimi nell'ambito delle strutture amministrative (cfr., per ciò che attiene l'ordinamento della Regione siciliana, artt. 3, comma 4, 4, comma 6, e 9, comma 8, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 nonchè art. 6, comma 3 dell'ivi richiamato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed art. 2, comma 10, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8).

Ciò rilevato non ci si esime dall'osservare che i soggetti designati quali "rappresentanti" della Presidenza, o dell'intera Regione siciliana, in un qualsiasi organo collegiale sono destinati a garantire, all'interno di esso, il ramo o l'intera Amministrazione di appartenenza.
Tale funzione appare ascrivibile, in via generale ed in linea di principio, ad un rapporto di servizio, organico e funzionale, che, sotto un profilo giuridico, correli stabilmente il soggetto e l'Amministrazione rappresentata.
In altri termini la logica e la ratio della previsione della rappresentanza di un Ente in seno ad un altro mediante il sistema della designazione mira a consentire l'esternazione degli interessi pubblici propri dell'Ente designante in un ambito ad esso esterno. Ma ad agire in rappresentanza degli interessi dell'Ente designante non possono che essere quei soggetti titolati ad agire in nome e per conto dello stesso, in virtù di un legame (giuridico) che ne formalizzi e sostanzi il rapporto.

Si rileva ancora che le designazioni di che trattasi non appaiono configurabili come atti meramente fiduciari - contrariamente alle nomine e designazioni affidate alla competenza dei sindaci e dei presidenti di provincia regionale (cfr.: art. 26, commi 1 e 2, l.r. 26 agosto 1992, n. 7; art. 4, comma 1, l.r. 20 agosto 1994, n. 32; art. 6, comma 3, l.r. 23 dicembre 2000, n. 30) - e pertanto le sottostanti individuazioni dei soggetti da preporre ad un pubblico ufficio, quale è configurabile quello di cui è discorso, devono vieppiù trovare fondamento in una competenza istituzionale ai medesimi designati ascritta, che costituisce appunto criterio e motivazione delle scelte di competenza.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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