Pos. 1   Prot. N. /175.11.04 



Oggetto: Art.17 comma 4 L.109/1994 - Assicurazione rischi professionali in favore dei dipendenti incaricati di studio progettazione ed esecuzione lavori.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento Regionale del Personale
dei servizi generali di Quiescenza,
Previdenza ed Assistenza del personale
PALERMO




1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine ad alcune problematiche relative al pagamento della polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati dall' Amministrazione di appartenenza dell' attività di progettazione.
In particolare, dopo aver premesso che le somme per il pagamento delle suddette polizze vanno inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione, codesta Amministrazione chiede di sapere:
A) secondo quali "modalità e limiti vanno stipulate le suddette polizze" visto che l' art. 106 del D.P.R. n.554/99 è stato considerato non compatibile e/o non applicabile ai sensi dell' art.1, comma 2 della L.r. 7/2002, così come evidenziato dalla circolare dell'Assessorato regionale LL.PP. del 24 ottobre 2002;
B) la "valenza e le relazioni" che intercorrono tra la polizza già stipulata dall' Amministrazione per i dirigenti e quella prevista dalla legge "per la specifica attività professionale di progettazione ed altro";
C) la "questione assicurativa" dei dipendenti progettisti non dirigenti.
2. Sembra anzitutto opportuno operare una breve premessa di carattere generale.
Com' è noto la legge regionale 2 agosto 2002, n.7 ha dettato una nuova disciplina in materia di opere pubbliche nel territorio della Regione siciliana.
La predetta legge applica sostanzialmente nell' ordinamento regionale il sistema normativo previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, e dal relativo regolamento di attuazione della legge emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.
Al fine di rendere le norme facilmente intelligibili si è proceduto alla pubblicazione di un testo coordinato e di una circolare (24 ottobre 2001) con la quale sono state emanate le prime direttive di attuazione della legge.
In particolare, per quanto ci riguarda ai fini del presente parere, la circolare si è preoccupata di indicare al titolo I/A, ai sensi del comma 2, art.1 della legge regionale 7/2002, quali articoli del regolamento fossero da considerare non compatibili con le norme regionali.
Con la legge regionale 19 maggio 2003, n.7 sono state apportate talune modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7/2002, al fine di rendere la disciplina precedentemente introdotta più rispondente alle esigenze della collettività.
Si è così reso necessario emanare una nuova circolare ( 5 agosto 2003, n.1183) al fine di illustrare i contenuti maggiormente significativi della nuova legge regionale 7/2003, anche alla luce del rivisitato testo coordinato della legislazione statale con quella regionale.
Ciò posto, passando all' esame del primo quesito si osserva quanto segue.
Al fine di stabilire "i limiti e le modalità " per la stipula delle polizze assicurative occorre esaminare la disciplina vigente a livello statale facendo riferimento sia a quanto attualmente previsto dall' art.17 della L.109/94 che alla sua originaria formulazione.
Occorre inoltre esaminare il disposto dell' art. 106 del regolamento di attuazione della legge statale.
L' art. 17 cit., nella sua originaria formulazione così disponeva "Il regolamento di cui all' art. 3 definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti aggiudicatari, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ".
L' art. 106 del Regolamento di attuazione, al fine di rendere possibile l' applicazione della norma, così statuì : "Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l' onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L' importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo dell' opera progettata e la garanzia copre solo il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all' art. 25, comma 1, lettera d), della legge".
Il legislatore statale con l' art. 6, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n.415 e con l' art.145, comma 89, della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha modificato il tenore letterale dell' art. 17, comma 3, della 109/94 stabilendo che, la stipulazione della polizza è per intero a carico delle amministrazioni aggiudicatici.
La modifica della norma non è stata seguita, come sarebbe stato naturale, da una modifica dell' art. 106 del regolamento attuativo che continua a mantenere la sua originaria formulazione.
L' evidente contraddittorietà tra il testo della legge e quello del regolamento è stata risolta dall' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, con nota n.28123 del 16 maggio 2001, ha precisato che il significato da attribuire alla dizione "per intero" di cui alla legge finanziaria 2001 non può che essere quello di attribuire totalmente le spese dell' assicurazione a carico dell' Amministrazione". Dunque il regolamento deve ritenersi superato, almeno nella parte in cui richiede il contributo al dipendente: il premio pagato va rimborsato interamente dall' ente pubblico. (cfr. AA.VV. Legge Quadro sui Lavori Pubblici (Merloni - Quater) Giuffrè editore 2003 pag.356).
Passando ora all' esame della legislazione regionale e più precisamente all' esame dell' art. 11 della L.r. 7/2002, rileva immediatamente la circostanza che lo stesso ha recepito l' art. 17 della L.109/94 nella sua ultima formulazione statuendo che le spese per il pagamento delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti sono per intero a carico delle amministrazioni aggiudicatici.
Da qui la precisazione contenuta nella circolare assessoriale 24 ottobre 2002, secondo la quale l' art.106 del regolamento attuativo è da considerare non compatibile con la legislazione regionale.
È chiaro che la previsione della circolare vada riferita solo ed esclusivamente alla prima parte dell' art. 106, peraltro considerata non più applicabile anche a livello statale.
D' altronde solo una esplicita previsione contenuta nella legge regionale o nella circolare applicativa avrebbe potuto rendere possibile l' applicazione al dipendente della disciplina contenuta nell' art. 105 del Regolamento di attuazione riguardante la i professionisti esterni.
Invero anche la successiva circolare del 5 agosto 2003, n.1183, nulla statuisce in ordine a limiti e alle modalità di stipula della polizza limitandosi a precisare che la L.r. 7/2003 ne ha esteso l' applicazione oltre agli incaricati dello studio o della progettazione, anche alle altre attività previste dalla legge regionale stessa, ribadendo che l' assunzione dell' intero onere è a carico dell' Amministrazione aggiudicatrice.
Sembra pertanto più che plausibile, in assenza di qualsivoglia statuizione in merito la possibilità di fare riferimento alla seconda parte dell' art. 106 per individuare " modalità e limiti " di stipula della polizza.
Riguardo al secondo quesito si specifica che lo Scrivente Ufficio si è già pronunciato sui rapporti che sussistono tra la polizza assicurativa prevista dall' art. 30 del D.P.R. 22 giugno 2001, n.10 per il personale con qualifica dirigenziale e la polizza prevista dall'art. 11 della L.r. 7/2002, con il parere 1 luglio 2003, n. 11748/115.03.11 reso all' Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Si ribadisce pertanto quanto già osservato in precedenza: la copertura assicurativa che l' art. 30 sopra citato prevede per i dirigenti contro i rischi professionali e le responsabilità civili è da ritenere "concorrente rispetto a quella prevista dalla l.109/94 per il progettista ".
Va da sé a questo punto la risposta al terzo quesito, se correttamente inteso, risultando formulato in maniera poco chiara e relativo alla stipula della polizza per i dipendenti non dirigenti che sarà per intero a carico dell' Amministrazione con inclusione dell' importo del premio all' interno del quadro economico.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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