Pos. 6   Prot. N. /176.11.04 



Oggetto: Contratto - Locazione Immobili siti in VVVVVVV, VVVVVVV . Stipula del nuovo contratto. Quesito.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
- Dip. regionale del personale
dei ss.gg., di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale -
Servizio demanio e patrimonio
immobiliare
U.O. Gestione del demanio e
del patrimonio immobiliare,
locazioni passive
(rif. fgl. 14.7.04 n. 2480/L)
PALERMO


1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla possibilità di accogliere la richiesta formulata dalla proprietaria di un immobile condotto in locazione dalla Regione.
Al riguardo codesta Amministrazione ha premesso che il contratto di locazione dell'immobile è scaduto il 19 giugno 2002 e che, con dirigenziale 5 agosto 2002 n. 2754, è stata manifestata l'intenzione di continuare ad utilizzare i locali; ha precisato che, in attesa della stipula del nuovo contratto, è stata corrisposta alla locatrice un'indennità pari al canone annuo convenuto nel contratto di locazione scaduto per gli importi specificati nella richiesta di parere e con riferimento ai periodi nella stessa individuati.
Il nuovo contratto è stato stipulato il 24.02.2004 con decorrenza economica dal 20 marzo 2004 (art. 2 contratto di locazione) e, tuttavia, la società proprietaria ha chiesto che, per il periodo compreso tra la scadenza del vecchio contratto di locazione e la stipula del nuovo, venga corrisposto il nuovo canone pattuito fra le parti.

2. La questione sottoposta al vaglio di questo Ufficio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1591 cod. civ. recante "Danni per ritardata restituzione" che, così,dispone: "Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno".
In proposito la giurisprudenza ha precisato che "Il canone che, il conduttore, ex art. 1591 cod. civ., è tenuto a corrispondere per il periodo, successivo alla cessazione del rapporto di locazione "de iure", in cui permanga nella disponibilità dell'immobile, va commisurato al corrispettivo convenzionale, come convenuto dalle parti" (Sez. III, sent. N. 497 del 20.01.1984), "inclusi quindi gli adeguamenti annuali che siano stati pattuiti con valida clausola di "aggiornamento ISTAT" (Cass. Sez. III 14.2.86 n. 891). In definitiva il mancato lucro che il locatore può pretendere nelle more della restituzione non può essere superiore al canone che avrebbe potuto legittimamente percepire in costanza di normale svolgimento del rapporto, salva la corresponsione del "maggior danno nei soli limiti in cui il locatore ne deduca e dimostri la sussistenza". (Cass. Sez. III 14.2.86 cit.).
Nella fattispecie in esame l'occupazione dell'immobile per il periodo postcontrattuale non è da considerarsi senza titolo perché le parti hanno manifestato la volontà di proseguire il rapporto, tant'è che hanno stipulato un altro contratto di locazione convenendo il nuovo canone con una determinata decorrenza (cfr. art. 2 del nuovo contratto).
Ed è a tale pattuizione che occorre far riferimento per risolvere il quesito prospettato in relazione al quale non può che condividersi l'orientamento espresso da codesto Dipartimento posto che le parti hanno concordamente convenuto la quantificazione e la decorrenza del nuovo canone.
Dunque per il periodo di ultrattività del precedente contratto dovrà essere corrisposto il corrispettivo a suo tempo pattuito nel contratto scaduto.
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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