Gruppo os. 1   Prot. N. 178.11.0 


OGGETTO: Oggetto: Art. 13 l.r. 73/77. Riscatto corsi di formazione CIFDA





Allegati nààààààààà



PRESIDENZA REGIONE

Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Economica Giuridica del Personale In Quiescenza

PALERMO






.Con la nota n. 1083 del 30 luglio 2004 codesto Dipartimento chiede nuovamente il parere dello scrivente in merito alla possibilità di accogliere le istanze avanzate dai dipendenti "del ruolo tecnico per l'assistenza e la divulgazione agricola" tendenti ad ottenere il riscatto ai fini di quiescenza del periodo di tempo occorso per la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 13 l.r. 1 agosto 1977, n.73.
Rappresenta codesto Dipartimento che a seguito di due pareri emessi dall'Ufficio Scrivente che escludevano l'accoglibilità di tali richieste gli interessati hanno proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo che ne ha disposto l'accoglimento " avvalendosi nelle proprie argomentazioni di apprezzamenti scaturenti da pronunzie del Giudice delle leggi".. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

'art. 10 della l. r. 1 agosto 1977, n. 73, abrogato espressamente dall'art. 11 della l.r. 14.6.1983, n. 59 prevedeva che "Alle qualifiche del "Ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola si accede per pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o forestali per la qualifica di dirigente tecnico, e di diploma di perito agrario per la qualifica di assistenze tecnico, che hanno acquisito gli attestati previsti dal successivo articolo 13".
l successivo art. 13, al comma 8, dispone testualmente che " il punteggio conseguito a fine corso.. costituisce elemento di merito per la valutazione dei titoli relativi alla graduatoria finale dei partecipanti ai pubblici concorsi previsti dall'art. 10 della presente legge"
a Corte Costituzionale, ha avuto modo di occuparsi più volte della riscattabilità dei periodo di studi e dei servizi dei dipendenti statali.
   d invero con decisione 1991, n. 257 la Consulta ha statuito l'illegittimità -in riferimento all'art. 3 Cost,- dell'art. 13, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non comprende tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali organizzati e tenuti dalla scuola superiore della P.A., in quanto tali corsi equivalgono ai corsi di specializzazione post-universitari il cui titolo è richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
Successivamente, con decisione 15.02.2000, n. 52, la Corte ha affermato che l'omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza qualora ricorrano le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria; b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post secondario) siano richiesti per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera.
   d è proprio con riferimento a tali decisioni che il TAR Palermo, con sentenza n. 328 del 2003, ha ritenuto fondato il ricorso di un dipendente che richiedeva il riscatto ai fini di previdenza e quiescenza dei corsi in questione.
   d infatti se è pur vero che in linea generale i requisiti necessari per accedere ai ruoli di dirigente tecnico o di assistente nel ruolo tecnico per l'assistenza e la divulgazione agricola sono rispettivamente il possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o il diploma di perito agrario è anche vero che nella prima applicazione della legge istitutiva del ruolo in questione i corsi di cui agli artt. 12 e 13 hanno costituito una forma di reclutamento alternativa al concorso e il possesso dei relativi attestati che ne certifichino la partecipazione, una condizione necessaria per l'ammissione in servizio. er le suesposte ragioni lo Scrivente Ufficio ritiene ammissibile la richiesta di riscatto ai fini di quiescenza dei corsi CIFDA.


. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

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