Pos. 1   Prot. N. 179.04.11 




Oggetto: Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ex art. 1 l n. 1444/1999- Selezione n 5 esperti esterni . Candidato dipendente di altra pubblica amministrazione- compatibilità.





Allegati n...........................


                      Presidenza della Regione Siciliana 
                      Dipartimento regionale della programmazione 
                                       
                                          PALERMO 




1 Con nota 4 agosto 2004, prot. n. 1223/N.2/E, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio circa la possibilità di stipulare un contratto di lavoro "a progetto a tempo parziale" con un dirigente della Provincia regionale di Xxxxx . In particolare viene esposto che codesta Presidenza, con decreto dirigenziale n. 200 del 22-12-2003, ha avviato una selezione pubblica per l'individuazione di 5 esperti esterni cui affidare l'incarico di componenti del "Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici", istituito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 17-5-1999, n. 144. Per uno dei candidati vincitori della selezione, dirigente in servizio a tempo pieno presso il Dipartimento della programmazione della Provincia regionale di Xxxxx, codesta Amministrazione ha rilevato una possibile situazione di incompatibilità con tale incarico dirigenziale rispetto a quello di componente del Nucleo in considerazione del fatto che tale organo potrebbe essere chiamato a valutare e verificare atti riconducibili alla competenze dell'Amministrazione di appartenenza.
Lo stesso candidato ha tuttavia fatto presente di aver richiesto alla propria amministrazione di poter prestare servizio part-time presso la Direzione statistica per lo svolgimento dei compiti previsti dagli artt. 3, 4 e 6 del D. lgs. n. 322/1989, estranei alle competenze ed attività del Nucleo di valutazione.

Codesto Dipartimento "ritiene di poter procedere all'assunzione del dirigente in questione con contratto a progetto parziale solo al verificarsi delle annunciate modifiche del rapporto di lavoro subordinato dallo stesso intrattenuto con la Provincia regionale di Xxxxx" e chiede il parere dello scrivente "in ordine alla fattispecie illustrata e alla procedura individuata da questo Dipartimento".


2- Si premette che l'incarico di componente del Nucleo di valutazione in parola, secondo quanto è dato desumere dalle indicazioni fornite dalla richiesta di parere e dall'allegata documentazione, appare riconducibile alla "collaborazione coordinata e continuativa" e, più precisamente all'ipotesi di collaborazione esterna ex art. 2222 del codice civile, come prevista dall'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. Tale tipo di contratto ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale (lavoro autonomo) risultando irrilevante la sua assimilazione al rapporto di lavoro subordinato prevista dalla legislazione ai soli fini previdenziali (si confronti sui limiti e sulla natura dei contratti di collaborazione esterna la circolare della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 15 luglio 2004).

Orbene, l'art. 53 del D. lgs. n. 30-3-2001, n. 165, al comma 6 esclude dal generale regime delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e di incarichi, "i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno " ; il successivo comma 8 prevede che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi".

Da quanto esposto discende che il dirigente provinciale in argomento potrebbe stipulare il contratto di collaborazione per la nomina a componente del Nucleo di valutazione soltanto se titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50% di quello del personale a tempo pieno e soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza.

Altra questione è quella inerente all'opportunità della sua nomina in relazione a possibili incompatibilità fra il ruolo di componente del nucleo e la titolarità di uffici presso l'ente di appartenenza, incompatibilità la cui valutazione costituisce apprezzamento di merito di esclusiva competenza di codesto Dipartimento e che andrebbe comunque considerata in relazione alla possibilità o meno che lo stesso dirigente sia chiamato a valutare atti e progetti dell'Amministrazione provinciale alla cui formazione abbia personalmente concorso.

Non sembra che la destinazione, per il futuro, ad altro settore di attività dell'amministrazione provinciale possa far venir meno le eventuali ragioni di incompatibilità connesse all'attività già espletata presso il Dipartimento della programmazione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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