Pos. II Prot. _______/184.04.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Agricoltura - Utilizzo impianti - Accertamento requisito.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale interventi
strutturali
PALERMO


1. L'art. 12 del decreto assessoriale 29 luglio 1998, n. 2596, di concessione di un contributo in conto capitale all'azienda agricola xxxxxxxx s.a.s., prevede, tra l'altro, che al fine di consentire la verifica del grado di utilizzazione dell'impianto oggetto dell'intervento finanziario "l'Ente beneficiario è tenuto a dare annualmente comunicazione, all'Assessorato concedente dei quantitativi di prodotto lavorato e commercializzato nello stabilimento, nel triennio successivo alla data del collaudo finale".
In relazione a tale previsione, codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, rappresenta di avere comunicato alla azienda agricola sopra indicata, con nota 1 aprile 2004, n.2078, che i dati di lavorazione e commercializzazione relativi all'azienda stessa, poiché trasmessi dall'ing. xxxxxxxx in qualità di proprietario dell'azienda agricola xxxxxxxx e non dalla società titolare dell'investimento, "non potevano assolvere agli obblighi assunti dal beneficiario derivanti dal decreto di concessione".
Con successiva nota indirizzata a codesto Dipartimento l'azienda agricola xxxxxxxx s.a.s. ha poi comunicato di ritenere assolti gli obblighi in questione attesa "la pressoché totale coincidenza dei due soggetti" -"Azienda Agricola xxxxxxxxxxxxxxx s.a.s." e "Azienda Agricola xxxxxxxxxxxxxxx"- considerato altresì che l'ing. xxxxxxxx è proprietario del 98 per cento della società beneficiaria ed anche unico responsabile delle due ditte sopra indicate.
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello Scrivente "sulle considerazioni esposte dalla ditta" al fine di ritenere validamente dimostrato il rispetto degli obblighi imposti in sede di concessione del contributo.

2. Al riguardo si osserva anzitutto che, sebbene, nella fattispecie, la ragione sociale della società in accomandita semplice e la ditta dell'impresa individuale contengano lo stesso nome patronimico, in effetti individuano soggetti diversi e giuridicamente distinti; ora, considerato che l'art. 12 del D.A. n. 2596/1998, riportato in premessa, pone a carico dell'ente beneficiario l'obbligo di comunicare annualmente i quantitativi di prodotto lavorato e commercializzato, e rilevato altresì che giusta art. 1 del medesimo decreto assessoriale l'intervento finanziario in questione è concesso "alla Ditta richiedente Azienda Agricola xxxxxxxx s.a.s." deve conseguentemente concludersi che la comunicazione de qua va trasmessa all'Assessorato concedente dalla predetta società.
In altri termini, il rapporto che sorge a seguito della concessione del beneficio economico si instaura direttamente tra la pubblica amministrazione e il soggetto richiedente, destinatario del finanziamento, che nella fattispecie va individuato nella società in accomandita, con la conseguenza che solo su quest'ultima, come giustamente ritiene codesto Dipartimento, possono gravare gli obblighi di comunicazione di cui citato art. 12. Né sotto tale profilo acquista rilievo l'argomento del collegamento economico-funzionale tra i due soggetti in questione e la circostanza che l'ing. xxxxxxxx sia "l'unico responsabile" della società beneficiaria, e ciò per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo si osserva, in via generale, che la società in accomandita pur non essendo dotata di personalità giuridica costituisce un autonomo soggetto di diritto che può essere centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto rispetto alla posizione dei singoli soci, con la conseguenza che la soggettività degli amministratori, risulta distinta da quella della società (Cass. n. 93/8191); in secondo luogo poi, si rileva altresì che la sussistenza, nella fattispecie, di un collegamento economico-funzionale tra la società e la ditta individuale non fa, comunque, venir meno l'autonoma soggettività della società.
Si rileva ancora che, nella fattispecie rappresentata, il mancato rispetto delle condizioni poste dal decreto assessoriale di concessione del finanziamento non sembra riguardare solo la formale trasmissione dei dati relativi al prodotto lavorato e commercializzato, ma anche, sotto un profilo di carattere sostanziale, la prescrizioni circa l'attività che deve essere svolta nello stabilimento destinatario dell'intervento finanziario.
Ed invero, l'espressione "prodotto lavorato e commercializzato nello stabilimento", utilizzata nel più volte citato art. 12 del D.A. 2596/1998, evidenzia, al fine del controllo dell'utilizzo degli impianti, la necessità che anche la fase commerciale successiva a quella della produzione venga svolta nello stabilimento e, dunque, richiede che tale fase sia ascrivibile al beneficiario del finanziamento; tale prescrizione non sembrerebbe invece soddisfatta laddove si consideri che nella nota, senza data, indirizzata dalla società in questione a codesto Dipartimento (trasmessa allo Scrivente in allegato alla richiesta di parere) è espressamente affermato che la fase di commercializzazione non è "stata posta in essere direttamente dalla società Azienda Agricola xxxxxxxxxxxx sas bensì dall'Azienda Agricola xxxxxxxxxxxxxx".
Pur tuttavia, sebbene, nella fattispecie, sotto il profilo strettamente giuridico, gli obblighi derivanti dal decreto assessoriale di concessione del contributo non appaiono rispettati, si suggeriscono ulteriori accertamenti istruttori volti a verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento del contributo ed altresì non ci si esime, comunque, dal sottolineare che l'esercizio del potere di revoca è subordinato alla sussistenza e alla puntuale indicazione dei motivi attuali e concreti di pubblico interesse che possono giustificare il ritiro del provvedimento di concessione del finanziamento.
Valuterà, quindi, discrezionalmente codesto Assessorato se la realizzazione delle finalità pubbliche sottese alla erogazione del beneficio in questione possa o meno prevalere sulle predette esigenze di pubblico interesse che giustificano l'esercizio del potere di autotutela. In particolare, qualora si accerti che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati, in buona sostanza, per il raggiungimento degli scopi che ne avevano determinato la richiesta e per i quali erano stati concessi potrebbe ritenersi che gli stessi non vadano revocati, in quanto per i motivi sopra illustrati, l'atto di revoca non corrisponderebbe al pubblico interesse nel cui ambito devono trovare fondamento tutti gli atti di ritiro.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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