Pos. 6   Prot. N. /189.11.04 



Oggetto: Opposizione ad iscrizione di somme al ruolo - Prescrizione ex art. 7, co. 2 L. 212/2000. Statuto del contribuente.




Allegati n...........................




Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Foreste
Servizio gestione corpo forestale
(rif. fgl. 29.7.04 n. 10281)
PALERMO




1. Con il foglio in riferimento codesto Assessorato ha chiesto allo Scrivente Ufficio quali debbano essere le notizie da riportare nelle cartelle di pagamento relative a modalità, termini di impugnazione ed autorità amministrativa alla quale ricorrere avverso le iscrizioni a ruolo.
In proposito l'Amministrazione richiedente ha rilevato che sia l'art. 22 della L.n. 289/81 che l'art. 98 del D. Lgs. n. 507/99 prevedono la possibilità di ricorrere avverso l'ordinanza ingiunzione ma non forniscono alcuna indicazione circa la possibilità di opporsi all'iscrizione di somme a ruolo.

2. La questione sottoposta all'esame di chi scrive è stata formulata in termini piuttosto generici in quanto le cartelle di pagamento contengono inviti a pagare somme risultanti dalle causali più svariate (contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse).
Considerato che dal testo della richiesta non risulta per quale causale siano state emesse le cartelle in questione e che viene citato nell'oggetto lo Statuto del contribuente che disciplina i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, sembrerebbe che la questione debba essere affrontata con riguardo alle procedure da seguire per il caso in cui la cartella riguardi il pagamento di tributi minori di spettanza di codesta Amministrazione, non espressamente individuati.
Tanto premesso con riguardo ai contenuti della richiesta di parere si rileva che la stessa fa riferimento all'art. 6, co. 2 del D.M. n. 321/99. La norma dispone: "2. Ai fini dell'esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascun soggetto creditore fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile".
A sua volta l'art. 3, co. 4 della succitata L. 241/90 prevede che:
"4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".
I suenunciati principi di trasparenza sono stati recepiti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, cd. Statuto dei diritti del contribuente che tenta di attuare un'adeguata tutela dei contribuenti in un settore in cui le liti tra cittadini e pubblica amministrazione sono notevolmente aumentate.
Uno dei principi essenziali enunciati nello Statuto in materia di motivazione dei documenti è la chiarezza degli atti di natura fiscale ed, a tal fine, l'art. 7, comma 2, prescrive alcune regole tassative per gli atti emanati sia dall'Amministrazione che dai Concessionari della riscossione.
In particolare la lettera c) dell'art. 7, comma 2, ribadisce un fondamentale principio di civiltà giuridica secondo cui gli atti impositivi devono indicare le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Pertanto, tutti gli atti tributari devono indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.
La previsione è direttamente connessa all'esercizio del potere di autotutela poiché, negli atti di natura fiscale, l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa così individuati rende possibile per il ricorrente la richiesta di un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela.
La norma suindicata prevede che la cartella di pagamento, quale atto autoritativo di natura amministrativa che incide sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve contenere determinati requisiti essenziali per la propria giuridica esistenza e validità.
Dopo l'emanazione dello Statuto del contribuente è intervenuta la sostituzione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per effetto dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 con cui è stata ampliata la giurisdizione delle commissioni tributarie. Invero la nuova formulazione della norma prevede che siano sottoposti alla giurisdizione delle commissioni anche taluni tributi minori.
Alla luce di quanto fin qui detto e con riserva di riesame per singole fattispecie che, eventualmente, saranno sottoposte allo Scrivente, si rappresenta che nelle cartelle di pagamento occorre indicare, in via di principio, l'ente responsabile dell'addebito, che, nel caso prospettato, è codesta Amministrazione regionale.
Nel caso di tributo - come sembrerebbe desumersi dalla formulazione della richiesta - entro il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella, il contribuente, se ritiene infondato l'addebito, può presentare all'ufficio dell'ente impositore che ha ordinato al concessionario l'emissione della cartella,un'istanza di annullamento, totale o parziale, dell'addebito. Tuttavia, occorre considerare che l'istanza presentata in via di "autotutela" non ha effetto sui termini decadenziali previsti per l'impugnazione in quanto rileva la circostanza "che la cartella esattoriale scaturente dall'iscrizione a ruolo di tributi risulta compresa tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie" (art. 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 come sostituito dall'art. 12, comma II, L. 28 dicembre 2001, n. 448) (cfr. in termini: Consiglio di Stato, sez. III n. 1403/03; sez. III n. 3366/04). Pertanto, poiché decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale il concessionario avvia la riscossione coattiva, il contribuente dovrà fare attenzione a non pregiudicarsi la possibilità di adire il giudice tributario, organo giurisdizionale speciale, in attesa di un intervento dell'amministrazione che potrebbe anche non giungere.
E' il caso di precisare che con il ricorso avverso la cartella potrà essere contestata in tutto o in parte l'entità delle somme dovute solo se tale atto esecutivo non è stato preceduto dalla notifica dell'atto di accertamento.
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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