POS. V Prot._______________/190.11.04

OGGETTO: Ambiente - NNNN S.p.a. - Convenzione con l'Assessorato Territorio e Ambiente - Affidamento di servizi da parte di altre Amministrazioni - Costi del personale - Imputabilità.



ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO






1. Con nota prot. n.57477 del 7 settembre 2004 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
In data 29 dicembre 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente pro-tempore ha stipulato con la NNNN S.p.a., società mista costituita ai sensi dell'art.3, comma 3, l.r. 4 aprile 1995, n.26, apposita convenzione, secondo le previsioni di cui all'art.94, l.r. 10.12.2001, n.21, per l'espletamento di servizi di custodia, manutenzione, tutela, fruizione dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi ed alle riserve.
In fase di primo avvio, la società ha svolto la propria attività, secondo quanto convenuto nella predetta convenzione, in favore della riserva di xxxx.
In una fase di interruzione della predetta attività, disposta dall'Ente gestore della R.N.O. di xxxx, la società NNNN s.p.a. ha reso i propri servizi presso il parco bbbb di hhhh, ove ha sede l'Istituto yyyy, richiedendo per la stessa a codesto Assessorato la liquidazione di due fatture relative ai costi del personale per il periodo in cui il medesimo ha operato "presso il Parco bbbb".
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento, che in un primo tempo aveva respinto le predette fatture in quanto non pertinenti l'oggetto della convenzione (nota prot. n.41029 dell'8 luglio 2003), ha chiesto allo Scrivente se, anche in relazione alle finalità di spesa previste nello specifico capitolo di bilancio (n.442532), codesta Amministrazione "deve/può garantire gli stipendi del personale assunto da NNNN, a prescindere se detto personale lavori all'interno delle aree naturali protette anche se l'affidamento è stato predisposto da altro ramo dell'amministrazione regionale".



2. Prima di affrontare la problematica suesposta si rende necessario collocare la società in oggetto nel quadro normativo da cui la medesima trae origine.

La società NNNN s.p.a. è una società a partecipazione pubblica costituita ai sensi dell'art.3, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1995, n.26.
Tale disposizione, com'è noto, ha autorizzato la Regione "a promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui al comma 1 (si tratta di società a partecipazione pubblica), per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale". I servizi originariamente individuati da tale norma sono stati successivamente ampliati e integrati dall'art.6, l.r. 31.3.2001, n.2 con tutti quelli richiamati dall'art.5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n.24.

Con D.P.Reg. 7 febbraio 1996, n.13 sono state dettate le direttive concernenti la costituzione da parte della Regione delle predette società a partecipazione pubblica, affidata alla competenza dell'Assessorato regionale dell'industria e della Giunta regionale, su iniziativa dei singoli Assessori regionali che intendono avvalersene per l'espletamento di servizi di loro competenza.
L'affidamento in concreto della gestione dei servizi pubblici è rimesso ad apposita convenzione, da stipularsi tra Regione (e altri soggetti) e società, che deve contenere la specifica disciplina delle modalità di espletamento degli stessi.
In particolare, il regolamento di cui al D.P.Reg. cit. prevede al riguardo che l'oggetto sociale delle predette società, individuato dai relativi atti costitutivi e dagli statuti, deve concentrarsi esclusivamente sul perseguimento di finalità coincidenti con quelle proprie dei pubblici servizi e delle connesse attività, al cui svolgimento la costituzione delle società stesse è preordinata, in armonia con le previsioni di cui ai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n.26 (art.8, primo comma, D.P.Reg. ult. cit.).
All'art.9 il D.P.Reg. cit., infine, detta "  Norme in materia di personale  ", disponendo che gli atti costitutivi e gli statuti delle società in oggetto devono prevedere che per la gestione dei servizi pubblici loro affidati attraverso le convenzioni le società stesse procedano prioritariamente e prevalentemente all'assunzione dei lavoratori indicati al primo comma dell'art.3, l.r. n.26/1995.

Sulla scorta delle disposizioni testè menzionate, è stata costituita la società NNNN S.p.a. tra la Regione siciliana, la società Italia Lavoro s.p.a. e gli Enti Parco delle Madonie, dell'Etna e dei Nebrodi. Come risulta dall'art.3 dello statuto:
"3.1. La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali di progettazione, manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette come affidati direttamente dalla Regione siciliana e dagli Enti Parco, con particolare riguardo alla, in via esemplificativa e non tassativa né esaustiva:
- tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
- miglioramento delle condizioni economiche dell'area;
- mantenimento dei servizi ambientali;
- rinforzo dei legami tra aree costiere ed aree interne;
- riorganizzazione del sistema turistico e ricreativo;
- qualsiasi altro servizio pubblico locale e/o di pubblica utilità di interesse dell'Amministrazione, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale.
3.2. La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali.
3.3. La Società, inoltre, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale anche per conto di committenti pubblici e privati.
3.4. I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e la Regione siciliana sono regolati da apposite convenzioni di affidamento dei servizi con riferimento a quanto previsto nel piano tecnico economico e finanziario approvato nelle delibere di costituzione e facente corpo con il presente atto.
...".

Il legislatore regionale ha poi espressamente previsto all''art.94 della legge regionale 10 ottobre 2001, n.21 che:
"1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Società NNNN S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n.26, per l'espletamento di servizi di custodia, manutenzione, tutela, fruizione dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi regionali ed alle riserve.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 442532), cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 842009 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo".

Con l'art.33, l.r. 23 dicembre 2002, n.23, rubricato "Convenzione Multiservizi e NNNN", infine, "Per le finalità di cui all'articolo 94 della legge regionale 10 novembre 2001. n.21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.066 migliaia di euro, U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442532" (secondo comma).

Alla luce del quadro normativo di riferimento e delle specifiche previsioni statutarie, è possibile delimitare l'ambito operativo della società NNNN s.p.a. sia in relazione ai soggetti che di essa possono avvalersi, sia con riguardo alla natura dei servizi che la stessa può espletare.

A tale ultimo riguardo, risulta già chiaro che alla società possono essere affidati, con apposita convenzione, soltanto i servizi che rientrano nelle finalità per le quali la società stessa è stata costituita, come individuati nell'atto costitutivo e nello statuto.
Ora, l'attività della società è circoscritta alla cura delle "aree naturali protette" (art.3, statuto). Tale espressione, tuttavia, anche alla luce delle esemplificazioni contenute nello statuto, nonchè della previsione di chiusura ("qualsiasi altro servizio pubblico locale e/o di pubblica utilità di interesse dell'Amministrazione, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale"), sembra potersi intendere in senso ampio e non riferita esclusivamente agli enti parco ed alle riserve naturali.
A riprova di quanto si viene affermando, va ricordato che anche l'art.94, l.r. n.21/2001, nell'autorizzare l'Assessore per il territorio e l'ambiente a stipulare una convenzione con la NNNN s.p.a., ha riguardo in generale ai servizi di custodia, manutenzione, tutela, fruizione dei "beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi regionali ed alle riserve".

Per questo verso, dunque, il "recupero funzionale" del parco agricolo bbbb potrebbe rientrare tra le finalità della società.

Va poi rilevato per completezza che il campo oggettivo di intervento della società non deve essere confuso con l'altro e diverso profilo relativo all'individuazione dei soggetti che possono avvalersi della società.
La società NNNN s.p.a. non è legata esclusivamente all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
La convenzione stipulata a norma dell'art.94, l.r. n.21/2001, tra l'Assessore per il territorio e per l'ambiente e la NNNN s.p.a., si inserisce nel potenziale ambito operativo della società ma non lo esaurisce.
Come risulta dallo statuto, infatti, servizi possono essere affidati alla società "direttamente dalla Regione siciliana e dagli Enti Parco" (art.3, statuto). La stessa, inoltre, può svolgere le attività relative all'oggetto sociale anche per conto di committenti pubblici e privati (ib.).
Anche altre Amministrazioni -nel caso in esame, come riferito da codesto Dipartimento, l'Istituto yyyy- possono dunque avvalersi della società per attività pertinenti l'oggetto sociale della stessa, fermo restando che i costi dei servizi non possono che rimanere a carico del soggetto committente.


3. Tutto ciò premesso, occorre verificare in concreto se il "recupero funzionale" di un parco agricolo possa comunque rientrare nell'oggetto della convenzione stipulata da codesto Assessorato ed essere remunerato in forza della stessa.
Al riguardo, va osservato che la convenzione stipulata a norma dell'art. 94, l.r. n. 21/2001 da codesto Assessorato con la predetta società, allegata alla richiesta di parere, non ha ad oggetto soltanto le attività e i servizi relativi a parchi, riserve ed oasi ed aree protette.
Infatti, la convenzione fa riferimento, all'art. 1, alle attività e servizi indicati nelle premesse alla stessa, e cioè ai "servizi di custodia, manutenzione, tutela e fruizione" dei beni ambientali in generale, anche se con particolare riguardo a parchi, riserve, oasi ed aree protette, ovviamente rientranti nelle competenze istituzionali di codesto Assessorato.
Le stesse premesse però connotano poi tali servizi con riferimento ad un "redigendo piano tecnico economico e finanziario", specificando altresì che gli stessi devono esser gestiti "sotto la vigilanza e la responsabilità dei dirigenti dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e degli Enti parco regionali".

La convenzione, pertanto, benché non indichi specificamente quali beni ambientali possono essere oggetto dei servizi remunerabili in forza della stessa, tuttavia fornisce i parametri di riferimento per l'individuazione degli stessi (contemplazione nel piano economico-finanziario e svolgimento sotto la vigilanza dell'Amministrazione del territorio e dell'ambiente).
Peraltro, la medesima convenzione prevede, in prima attuazione, la predisposizione di un piano analitico degli interventi da presentare entro 15 giorni dalla stipula della convenzione (art. 3) e la pianificazione degli interventi (art. 5) mediante programmi annuali e piani pluriennali.

Ciò posto, va rilevato che l'intervento in oggetto, avendo in linea teorica finalità (anche) ambientali rientranti nella competenza di codesto Assessorato (connotazione in concreto non evincibile dalla richiesta di parere o dai relativi allegati e, comunque, rimessa alla valutazione di codesto Assessorato), ove programmato nell'ambito dei servizi oggetto della convenzione ed espletato sotto la direzione di codesto Assessorato, può essere remunerato con i fondi previsti per la stessa.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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