Pos. III-V   Prot. N. 16349/192.04.11  


Oggetto: Conferenza di servizi ex art. 122 l.r. 6/01.





Allegati n...........................



Assessorato regionale Territorio ed ambiente
Dipartimento Territorio ed ambiente
Servizio 6° Protezione patrimonio naturale

Palermo




1 - Con nota n. 58352 del 13 settembre 2004 codesto Servizio ha manifestato talune perplessità sulle funzioni e sugli adempimenti da ascrivere alla conferenza di servizi prevista dall'art. 122 della legge regionale n. 6 del 2001 come modificato dall'art. 139, c. 63, della legge regionale n. 4 del 2003.
In particolare, preso atto della modifica apportata dal suindicato art. 139 ( che sopprimendo il riferimento agli interventi "previsti dal Progetti integrati territoriali del POR 2004-2006" ha disposto il ricorso alla conferenza in oggetto per la realizzazione di ogni opera ricadente nei parchi e nelle riserve naturali in assenza di strumenti programmatori degli stessi ), viene posto il problema della finalità della conferenza in parola rispetto alle conferenze di servizi già previste da altre normative e del suo corretto inserimento in un ipotetico procedimento di approvazione e realizzazione delle opere in mancanza di appositi strumenti pianificatori.

2 - Va subito rilevato che, a parere dello Scrivente, la previsione dell'art. 122 in oggetto non comporta l'istituzione di una speciale conferenza di servizi.
E', invero, ipotizzabile che il legislatore, in considerazione dei divieti posti dalle varie disposizioni normative ( non ultime i regolamenti degli enti ) alla realizzazione di talune opere nelle aree protette in assenza dei previsti strumenti pianificatori, abbia voluto accordare, pur con particolari cautele, la realizzabilità delle opere stesse. Ha previsto, però, che gli organi istituzionalmente abilitati all'approvazione dei piani dei parchi e delle riserve ( rispettivamente il Consiglio del parco nella persona del Presidente e l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente) provvedano in tal caso necessariamente all'indizione di una conferenza di servizi. Tale conferenza ,da ricondurre a quella indicata dall'art. 2 della l.r. 7 settembre 1998 n.23 ( e cioè a quella ordinaria di cui all'art. 14 della l. 7 agosto 1990 n. 241) ovvero a quella di volta in volta prevista dalle norme vigenti per il tipo di opere da eseguire, presenta peculiarità esclusivamente quanto alla titolarità dell'indizione ed alla sua obbligatorietà. Diversamente opinando sarebbe stata cura del legislatore normare il funzionamento della conferenza ,così come ha fatto per la conferenza speciale prevista in materia di lavori pubblici ( v. art. 7 bis della l.r. 2 agosto 2002 n. 7).
In assenza, pertanto, di approvati strumenti pianificatori delle aree in discorso, ove si presenti la necessità o l'esigenza manifestata dai soggetti a ciò legittimati di realizzare interventi che - ancorchè compatibili con le finalità delle aree protette dovrebbero tuttavia discendere dalle previsioni dei suddetti strumenti - sarà la conferenza dei servizi a valutarne con i prescritti procedimenti l'ammissibilità. Le conseguenti determinazioni della conferenza verranno, peraltro, sottoposte alla pronuncia finale del Consiglio del parco ai sensi del secondo comma dello stesso art. 122.
Ove, alla luce delle superiori considerazioni, residuassero problemi d'ordine giuridico-interpretativo, lo Scrivente resta a disposizione per il relativo approfondimento sulla base di apposita argomentata richiesta di codesto Assessorato



3 - A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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