POS. V Prot._______________/196.2004.11

OGGETTO: ARPA- xxx. Attribuzione della qualifica e dell'indennità di polizia giudiziaria ai tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.





ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente
PALERMO







1. Con nota n. 57881/Area 3, U.O. rapporti e vigilanza ARPA del 9 settembre 2004, pervenuta il successivo 22 settembre, codesto Dipartimento, per corrispondere ad analoga richiesta formulata dall'ARPA- xxx con la nota prot. 11053 del 21 luglio 2004, che viene allegata, chiede l'avviso dello Scrivente sui seguenti quesiti:
-se alle unità di personale dei laboratori chimici di igiene e profilassi, transitati all'ARPA, che svolgono le funzioni di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, possa riconoscersi la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ope legis, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, ovvero se occorra un'espressa nomina prefettizia ex D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
-se l'indennità di polizia giudiziaria, di cui all'art. 55 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 spetti al personale suindicato in conseguenza dell'attribuzione della qualifica di ufficiale di P.G. o vada corrisposta in ragione dell'effettivo svolgimento di funzioni ispettive e di controllo.
L'ARPA- xxx puntualizza, poi, nell'allegata nota, che il diritto all'indennità di P.G. non può essere rivendicato nei confronti dell'Agenzia, dal momento che al personale in questione viene corrisposta la retribuzione dalle AUSL di appartenenza e non è stato ancora istituito l'apposito capitolo di bilancio regionale, secondo quanto previsto dall'art. 90, commi 9 e 10 della l. r. n. 6/2001.
Codesto Dipartimento riferisce che le strutture periferiche dell'ARPA, secondo la vigente normativa, svolgono controlli sui fattori inquinanti dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli riguardanti l'igiene dell'ambiente e che, quindi, l'ARPA va considerato un "organo addetto al controllo".
Per quanto concerne il capitolo di bilancio da cui attingere per la corresponsione dell'indennità giudiziaria al personale de quo , codesto Dipartimento precisa che è stato istituito un capitolo di bilancio regionale che riguarda le "spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente ARPA", anche se risultano ancora da stabilire i parametri per la definizione della quota del fondo sanitario regionale da destinare all'Agenzia.


2. Preliminarmente all'esame dei quesiti sottoposti è opportuno descrivere la figura del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, individuata con il decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Si tratta di un operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. sopra citato, se "operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria...".
Con il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Sanità relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, in sede di riclassificazione di tutto il personale, il profilo sanitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro viene inserito all'interno della categoria C.

I quesiti sottoposti riguardano gli operatori sanitari sopra descritti facenti parte del personale degli ex laboratori chimici di igiene e profilassi, transitato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 90, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e che, secondo quanto prescrive l'art. 94, comma 2 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, "...ancorché temporaneamente amministrato dall'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza e nelle more del definitivo inquadramento, ha comunque un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con l'ARPA".

3. Con il primo quesito viene chiesto allo Scrivente se possa essere riconosciuta, in capo ai tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per effetto del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. n. 58/1997, ovvero se sia necessaria la nomina prefettizia ex art. 27, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
In ordine al quesito sottoposto, si osserva quanto segue.
Il D.P.R. n. 616/1977, concernente il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, all'art. 27 " Assistenza sanitaria ed ospedaliera", ultimo comma, statuisce che "Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della Regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria".
La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del servizio sanitario nazionale, all'art. 21 recante "Organizzazione dei servizi di prevenzione", comma 3, stabilisce che "In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro".
I presidi e servizi di cui all'art. 22 della legge n. 833/1978 sono quelli competenti per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Quindi, per effetto del rinvio all'art. 22 della l. n. 833/1978, contenuto nell'art. 21, terzo comma della legge medesima, gli addetti ai presidi e servizi competenti per la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni professionali, tra i quali figurano i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cfr. art. 1 del D.M. n. 58/1997), potranno assumere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria solo a seguito di un provvedimento ad hoc adottato dal prefetto, su proposta della Regione, ai sensi delle leggi vigenti ed in relazione alle funzioni ispettive e di controllo effettivamente esercitate.

Ciò è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato in un recente parere (cfr. sezione I, 2 dicembre 1998, n. 2334/95), in cui viene chiarito che " Gli addetti ai servizi di ciascuna usl ai quali il prefetto, su proposta della Regione, attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sono quelli che devono espletare le attività di controllo (esterno) già di competenza degli ispettorati del lavoro e quelli addetti ai servizi multizonali di prevenzione contemplati dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833...".
Pertanto, il disposto normativo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, secondo cui il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria non è sufficiente da solo a costituire titolo per il riconoscimento della qualifica di ufficiale di P.G. in favore del personale in questione, occorrendo, come sopra chiarito, la nomina prefettizia.

4. In ordine al secondo quesito, con cui viene chiesto se, per il riconoscimento dell'indennità giudiziaria al personale in questione, sia necessaria l'attribuzione della qualifica di ufficiale di P.G. o si consideri sufficiente l'effettivo svolgimento di funzioni ispettive e di controllo, si osserva quanto segue.
L'art. 55 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, che disciplina l'indennità di polizia giudiziaria per il personale del comparto della Sanità, stabilisce che "Al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta una indennità fissa lorda annua di £.1.000.000".
L'interpretazione letterale della norma in questione fornisce, di per sé, la soluzione al quesito sottoposto. La norma suindicata riconosce, infatti, il diritto alla corresponsione dell'indennità in questione in presenza di due presupposti, ossia l'attribuzione prefettizia della qualifica di P.G. e le funzioni ispettive e di controllo in concreto svolte.
È opportuno, comunque, precisare che nell'allegato A al D.Lgs. n. 165/2001, tra le norme generali e speciali del pubblico impiego che cessano di avere efficacia a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale, al settore IV-Sanità, lettera i), figura anche l'art. 55 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 sopra riportato.
Ciò in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 56 del contratto collettivo del comparto Sanità del 1° settembre 1995, quadriennio 1994-1997, che in attuazione dell'art. 72, comma 1, del D.Lvo. n. 29 del 1993 ha disposto la disapplicazione nei confronti del predetto personale, tra le altre, anche della norma di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 270/1987, in quanto incompatibile con le disposizioni contrattuali contenute negli artt. da 40 a 48.
Infatti l'articolo 44 del CCNL 1994-1997 del comparto Sanità, al comma 2, contiene una disciplina puntuale dell'indennità di polizia giudiziaria, che va riconosciuta al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale o agente di P.G., in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 616/1977 ed è stabilita nella misura lorda fissa ed annua di £.1.400.000.
E poiché, ai sensi dell'art. 90, comma 2-bis della l. r. 3 maggio 2001, n. 6 "...Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario", ai tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in forza presso l'ARPA si applica la disciplina sull'indennità di polizia giudiziaria prevista dalla contrattazione collettiva del comparto Sanità, ed, in particolare dal CCNL del 1° settembre 1995, quadriennio 1994-1997, le cui disposizioni continuano ad applicarsi in virtù del richiamo contenuto nell'art. 36 del CCNL approvato con l'accordo 19 aprile 2004. Tale disciplina, si ribadisce, subordina la corresponsione dell'indennità in questione all'avvenuta attribuzione della qualifica di agente od ufficiale di P.G., in relazione alle specifiche funzioni ispettive e di controllo.

Qualche considerazione va fatta, infine, in ordine all'individuazione dell'Ente tenuto alla corresponsione dell'indennità di polizia giudiziaria nei riguardi del personale in questione.
Con la legge regionale istitutiva dell'ARPA xxx sono state trasferite all'Agenzia funzioni prima esercitate dalle Aziende unità sanitarie locali, con il relativo personale. Tuttavia il personale in questione continua ad essere amministrato dalle Aziende u.s.l. di appartenenza, che provvedono alla corresponsione sia del trattamento retributivo di base che di quello accessorio, nelle more del definitivo inquadramento (cfr. art. 94, comma 2, della l. r. n. 4/2003) e della definizione della quota del fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA xxx, in attuazione dell'art. 90, comma 10, l. r. n. 6/2001.
Pertanto, nonostante l'indennità di polizia giudiziaria consista in un accessorio della retribuzione strettamente legato alle funzioni ispettive e di controllo in concreto svolte lo Scrivente è dell'avviso, per le ragioni sopra esposte, che il relativo onere gravi sulle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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