Pos. II Prot. 15274/200.2004.11

OGGETTO: Programmazione.- Contratto di localizzazione.- Qualificazione interventi ed individuazione iter procedurale.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 1998 del 23 settembre 2004)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso che la ..... S.p.a. ha presentato, al fine di accedere alle agevolazioni previste dai cosiddetti "contratti di localizzazione", una proposta progettuale concernente un insediamento turistico da realizzarsi nel comune di ...., che detta istanza è stata ammessa ad intervento con decreto ministeriale 22 dicembre 2003, che presupposto indispensabile per l'attuazione dell'intero progetto si assume essere la realizzazione, non a cura e spese dell'indicato soggetto proponente, di campi da golf e di un intervento di risanamento e protezione della linea di costa, che, infine, Sviluppo Italia S.p.a. ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la titolarità di tali interventi a valere, per quanto attiene ai campi da golf, per il 50% su risorse pubbliche e per il 50% su risorse proprie, e, per quanto attiene gli altri interventi, con copertura interamente pubblica, si chiede l'avviso dello scrivente in ordine:
- alla classificabilità dei campi da golf quale infrastruttura pubblica ed alla ammissibilità della copertura di una quota del relativo costo con risorse regionali;
- alla legittimità dell'individuazione di Sviluppo Italia S.p.a. quale soggetto realizzatore dell'opera;
- alle eventuali prescrizioni da inserire nell'accordo di programma quadro da stipularsi per la definizione degli interventi.

2.- In relazione alla complessa problematica proposta all'attenzione di questo Ufficio appare necessario accertare, in primo luogo, se gli interventi in questione possano qualificarsi opere pubbliche.
Ed invero al fine della imputazione di competenze al riguardo e della individuazione della normativa di riferimento, oltrechè della relativa copertura finanziaria, occorre preliminarmente acclarare il possesso di tale carattere.
A tal proposito, in via generale, non può che rilevarsi che la qualificazione delle opere - e dunque la classificazione delle strutture e/o infrastrutture in cui le stesse si sostanziano - come pubbliche, presuppone che esse contribuiscano a soddisfare i bisogni della collettività, siano cioè finalizzate a soddisfare le esigenze della generalità degli utenti o si palesino strumentali al servizio pubblico, o comunque rivestano carattere di pubblico interesse.
E pertanto qualora - come si assume - le strutture sportive in discorso siano stabilmente e permanentemente destinate alla fruizione pubblica e costituiscano dotazione infrastrutturale del territorio atta all'attrazione di investimenti e di turismo, nulla osta ad una qualificazione delle stesse nel senso indicato,

Ciò premesso si condivide, in linea di massima, l'analisi esposta con nota (non intestata, ma che, per le vie brevi, si è comunicato provenire dall'Ufficio legale di Sviluppo Italia S.p.a.) allegata alla richiesta di parere sub numero 3, circa la legittimità dell'individuazione di Sviluppo Italia S.p.a., quale soggetto realizzatore dei campi da golf correlati all'individuato progetto di insediamento turistico-alberghiero.
L'indicata Società, certamente qualificabile organismo pubblico in quanto in possesso dei prescritti requisiti, risulta già peraltro individuata (cfr. delibera CIPE n. 62 del 2 agosto 2002), nell'ambito delle demandate missioni di offrire un sistema semplificato di incentivi e di attrarre investimenti nel Mezzogiorno dall'estero, quale soggetto destinato a garantire "la gestione integrata e coordinata delle diverse fasi del processo di localizzazione".

Per quanto attiene la problematica connessa al finanziamento delle opere, preso atto della ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007 deliberata dal CIPE nella seduta del 29 settembre 2004, e rilevato in particolare (cfr. allegato 5 dell'anzidetta delibera) l'avvenuto riparto a favore delle Regioni del Mezzogiorno di una riserva addizionale di risorse destinate al finanziamento di infrastrutture complementari alla realizzazione di Accordi di programma quadro (APQ) denominati contratti di localizzazione (CdL), si ritiene che ben possano utilizzarsi i relativi importi per gli scopi in discorso, restando così peraltro superata la subordinata opzione di procedere ad una modifica dell'APQ Sviluppo Locale al fine di consentire una anticipazione delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.
Ferma restando poi la piena discrezionalità della Regione nel determinare la destinazione concreta delle attribuite risorse aggiuntive - ancorchè esse siano da programmare come previsto per tutte le risorse finalizzate agli APQ - si segnala che, ai sensi delle regole individuate dal CIPE per l'indicata riserva addizionale, gli importi ripartiti a tale scopo sono interamente attribuiti alla Regione di riferimento soltanto per infrastrutture complementari finalizzate in APQ-CdL, se tali APQ-CdL vengono stipulati entro il 31 dicembre 2004, ovvero se a quella data le risorse stesse siano state prefinalizzate in un parere di gradimento espresso dalla Regione secondo una procedura convenuta con Sviluppo Italia, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle attività produttive.
Pertanto richiamata la necessità che da parte regionale si proceda nel rispetto di un quadro d'insieme che, in dipendenza di una imprescindibile unità programmatica, individui le linee di intervento e, in tali ambiti, le priorità e le opere che meglio rispondono alle esigenze economico-sociali e di sviluppo dell'intero territorio, si ritiene che fondamento giuridico della ipotizzata copertura finanziaria del 50% del costo di realizzazione dell'opera sia da identificare nella normativa nazionale - ed in particolare negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - che consente il finanziamento di investimenti pubblici da realizzare nell'ambito delle intese istituzionali di programma per le individuate linee di intervento.
In ordine all'iter procedurale da osservarsi si richiama il disposto dell'art. 1, comma 3, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, secondo cui "gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale (n.d.r.: previo puntuale coinvolgimento dei rami di Amministrazione regionale - specificamente Dipartimento regionale della programmazione e Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo - che vantano attribuzioni correlate) previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ...".
Inoltre si richiama l'attenzione sul dovuto rispetto delle prescrizioni dettate in materia ambientale ed urbanistica - che, da un lato, appaiono imporre l'assoggettamento del progetto ad apposita valutazione di impatto, e dall'altro possono comportare la necessità di varianti allo strumento urbanistico comunale - nonchè delle norme comunitarie e nazionali in ordine alla realizzazione e gestione delle opere mediante pubbliche gare.

Infine per quanto attiene alle eventuali prescrizioni da inserirsi in sede di stipula dell'APQ, si osserva che, ad escludere vizi di legittimità, appare necessario sancire che, nell'ipotesi in cui, trascorso un lasso di tempo da individuarsi, Sviluppo Italia S.p.a. voglia disfarsi della titolarità delle opere realizzate, le stesse siano trasferite, a titolo gratuito all'ente locale di riferimento affinchè la destinazione pubblica cui le medesime sono asservite, da imporre altresì a qualsiasi soggetto ne assuma la gestione, permanga nel tempo.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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